N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1999

                                N. 343
  Ordinanza emessa  il  9  marzo  1999  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia  sul ricorso proposto da Sciascia Rosalia
 contro l'Azienda unita' sanitaria locale n. 1 di Agrigento
 Giustizia amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice  amministrativo
    delle  controversie  riguardanti  le attivita' e le prestazioni di
    ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese  nell'espletamento
    dei  pubblici  servizi,  ivi  comprese quelle relative al servizio
    sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili  dal  giudice
    amministrativo  Mancata previsione dell'utilizzabilita' di tutti i
    mezzi processuali previsti  dal  codice  di  rito  per  la  tutela
    sommaria  dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui
    al titolo I del libro IV del cod.  proc.  civ.  -  Violazione  dei
    principi  di  uguaglianza,  di imparzialita', buon andamento della
    p.a. e di tutela giurisdizionale.
 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul sul  ricorso  n.  484/1999
 r.g., proposto dalla dott.ssa Sciascia Rosalia, titolare dell'omonima
 farmacia  con  sede  in Favara (AG), rappresentata e difesa dall'avv.
 Sebastiano Maurizio Timineri, presso il cui studio in   Palermo,  via
 Vittorio Emanuele, n. 492, e' elettivamente domiciliata;
   Contro  l'Azienda  unita'  sanitaria  locale  n. 1 di Agrigento, in
 persona  del  legale  rapp.te  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.      Giovanni   Iacono   Manno,   unitamente  al  quale  e'
 elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2,  presso  la
 sig.ra  Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di un
 provvedimento cautelare e di urgenza ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
 e 21 u.c. della legge n. 1034/1971, con  contestuale  ingiunzione  di
 pagamento  delle  forniture  di  medicinali effettuate dal farmacista
 ricorrente alla predetta Azienda, ex art. 186-ter c.p.c.  e  condanna
 alle spese ex art. 641 c.p.c. u.c.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  dell'A.U.S.L.  di
 Agrigento;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il cons. dott. Filippo Giamportone;
   Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri
 per la ricorrente, G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
                               F a t t o
   1. - Col  ricorso  in  esame,  notificato  alla  controparte  il  2
 febbraio  1999,  depositato  il  giorno  18  successivo  la  dott.ssa
 Sciascia Rosalia espone:
     A)  ella  e'  titolare  di  farmacia  che,  in forza dell'Accordo
 nazionale stipulato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
 disciplina  dei  rapporti  relativi  all'assistenza  farmaceutica, ha
 provveduto  ad  effettuare,  secondo  la  normativa  in  vigore,   la
 fornitura  relativa  ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta
 dalle  distinte   contabili   riepilogative,   per   complessive   L.
 93.547.097.
     B)  ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n.
 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti  l'accordo
 collettivo  nazionale  per la disciplina dei rapporti con le farmacie
 pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione
 dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla  base  del
 documento contabile e' fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese
 successivo  a  quello di spedizione delle ricette. Poiche', pero', la
 regione Sicilia, non  ha  ancora  provveduto  ad  adottare  l'accordo
 regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi,
 il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art.  9
 stabilisce  che  il  pagamento  delle  forniture di cui alle distinte
 contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25  del  mese
 successivo a quello di spedizione delle ricette.
     C)  nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a consegnare
 all'Azienda U.S.L. n. 1  di  Agrigento  le  ricette  ed  il  relativo
 documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
 spedizione,  nonche'  alla formale messa in mora dell'Amministrazione
 resistente, la stessa,  ad  oggi,  non  ha  provveduto  al  pagamento
 dell'importo   dovutole,   violando   cosi'   le  norme  dell'Accordo
 collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2del d.lgs.  n.
 502/1992  e  successive  modificazioni  regola  il rapporto che si e'
 instaurato  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  le
 farmacie  aperte  al  pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il
 ruolo di gestori di un pubblico servizio.
   2.  -  Premesso  che,  nella  fattispecie,  si  verte  in  tema  di
 giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) ed
 f)  d.lgs.    n. 80/1998, la ricorrente afferma il proprio diritto al
 pronto  pagamento  della  complessiva  somma   di   L.   153.602.271,
 maggiorata   degli   interessi   legali   dalla  data  della  formale
 costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e,  comunque,  al
 risarcimento  del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato
 pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle  forniture  di
 medicinali,  effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle
 due "distinte contabili riepilogative mensili" allegate al ricorso.
   Premesso, poi, che sussisterebbero  fondati  motivi  di  temere  un
 grave  ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per
 ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso,  la  ricorrente
 chiede  che  l'adito  tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti
 della decisione sul merito, applicando le disposizioni del  combinato
 disposto degli artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
   Assume,  inoltre,  che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e
 le condizioni previste dall'art. 186-ter c.p.c. per  l'emissione  nei
 confronti  dell'Amministrazione  intimata di una ordinanza collegiale
 di ingiunzione di pagamento della  distinta  contabile  riepilogativa
 prodotta  in giudizio, per l'ammontare complessivo di L. 153.602.271,
 oltre gli interessi moratori al tasso  legale  maturati  e  maturandi
 dalla  data  di  formale  costituzione in mora all'effettivo soddisfo
 nonche' le spese del giudizio cautelare.
   Secondo  la ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni
 del codice di procedura civile da parte  del  giudice  amministrativo
 nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare
 quella  effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art.
 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. I-ter, ordinanza  n.  3444
 del 10 dicembre 1998).
   3.  -  Si  e' costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che
 con   rituale   memoria   difensiva   contesta   la    ricevibilita',
 l'ammissibilita' e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione
 con ogni conseguente statuizione sulle spese.
   In particolare, l'Azienda osserva e deduce:
     a)  il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario
 non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur  qualificabili  come
 diritti  soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad
 altra giurisdizione speciale;
     b) il procedimento cautelare di condanna anticipata,  cosi'  come
 il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti
 il t.a.r.;
     c)  l'art.  35,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  80/1998  prevede  la
 possibilita' di  condanna  della  p.a.  al  pagamento  di  una  somma
 determinata  solo  a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, comma
 1, del r.d. n.   1054/1924, e  nella  fase  precedente  al  giudicato
 prevede  la possibilita' per il giudice amministrativo di stabilire i
 criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del  pubblico  servizio
 devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di
 denaro.
   Nel  merito,  l'Azienda  resistente  contesta  la  esigibilita' del
 credito vantato in ricorso  alla  stregua  delle  norme  contrattuali
 regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di
 ottobre  e' stato interamente pagato mentre per quello di novembre e'
 stato versato un acconto per un totale di L. 107.965.781.
   Alla camera di consiglio del 9 marzo  1999,  presenti  i  difensori
 delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo
 nelle relative conclusioni - la causa e' stata posta in decisione.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 341/1999).
 99C0587