N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1999

                                N. 344
  Ordinanza  emessa  il  9  marzo  1999  dal  Tribunale amministrativo
 regionale per la Sicilia sul ricorso  proposto  da  Antogna  Concetta
 contro l'azienda unita' sanitaria locale n. 1 di Agrigento.
 Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
    delle controversie riguardanti le attivita' e  le  prestazioni  di
    ogni  genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento
    dei pubblici servizi, ivi comprese  quelle  relative  al  servizio
    sanitario  nazionale  - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice
    amministrativo Mancata previsione dell'utilizzabilita' di tutti  i
    mezzi  processuali  previsti  dal  codice  di  rito  per la tutela
    sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di  cui
    al  titolo  I  del  libro  IV del cod. proc. civ. - Violazione dei
    principi  di  uguaglianza,  di imparzialita', buon andamento della
    p.a. e di tutela giurisdizionale.
 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 485/1999  r.g.,
 proposto  dalla  dott.ssa  Antogna  Concetta,  titolare  dell'omonima
 farmacia con sede in Sambuca di Sicilia (AG), rappresentata e  difesa
 dall'avv.    Sebastiano  Maurizio  Timineri, presso il cui studio, in
 Palermo, via Vittorio Emanuele, n. 492, e' elettivamente domiciliata;
   Contro L'Azienda Unita' sanitaria locale  n.  1  di  Agrigento,  in
 persona  del  legale  rapp.te  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.     Giovanni  Iacono  Manno,   unitamente   al   quale   e'
 elettivamente  domiciliato  in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la
 sig.ra Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di  un
 provvedimento cautelare e di urgenza ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
 e  21  u.c.  della legge n. 1034/1971, con contestuale ingiunzione di
 pagamento delle forniture di  medicinali  effettuate  dal  farmacista
 ricorrente  alla  predetta Azienda, ex art. 186-ter c.p.c. e condanna
 alle spese ex art. 641 c.p.c. uc.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in   giudizio   dell'A.U.S.L.   di
 Agrigento;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato relatore il cons. dott. Calogero Ferlisi;
   Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri
 per la ricorrente, G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
                               F a t t o
   1.  -  Col  ricorso  in  esame,  notificato  alla  controparte il 2
 febbraio 1999,  depositato  il  giorno  18  successivo,  la  dott.ssa
 Antogna Concetta espone:
     A)  ella  e'  titolare  di  farmacia  che,  in forza dell'Accordo
 nazionale stipulato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
 disciplina  dei  rapporti  relativi  all'assistenza  farmaceutica, ha
 provveduto  ad  effettuare,  secondo  la  normativa  in  vigore,   la
 fornitura  relativa  ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta
 dalle  distinte   contabili   riepilogative,   per   complessive   L.
 115.650.711.
     B)  ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n.
 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti  l'accordo
 collettivo  nazionale  per la disciplina dei rapporti con le farmacie
 pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione
 dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla  base  del
 documento contabile e' fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese
 successivo  a  quello di spedizione delle ricette. Poiche', pero', la
 regione Sicilia, non  ha  ancora  provveduto  ad  adottare  l'accordo
 regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi,
 il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art.  9
 stabilisce  che  il  pagamento  delle  forniture di cui alle distinte
 contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25  del  mese
 successivo a quello di spedizione delle ricette.
     C)  nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a consegnare
 all'Azienda U.S.L. n. 1  di  Agrigento  le  ricette  ed  il  relativo
 documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
 spedizione,  nonche'  alla formale messa in mora dell'Amministrazione
 resistente, la stessa,  ad  oggi,  non  ha  provveduto  al  pagamento
 dell'importo   dovutole,   violando   cosi'   le  norme  dell'Accordo
 collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n.
 502/1992 e successive modificazioni regola  il  rapporto  che  si  e'
 instaurato  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  le
 farmacie aperte al pubblico, che assumono, quindi, la  figura  ed  il
 ruolo di gestori di un pubblico servizio.
   2.  -  Premesso  che,  nella  fattispecie,  si  verte  in  tema  di
 giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) ed
 f) d.lgs.  n. 80/1998, la ricorrente afferma il  proprio  diritto  al
 pronto   pagamento   della   complessiva  somma  di  L.  115.650.711,
 maggiorata  degli  interessi  legali   dalla   data   della   formale
 costituzione  in  mora a quella di effettivo soddisfo e, comunque, al
 risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato e/o  ritardato
 pagamento  delle  somme dovute quale corrispettivo delle forniture di
 medicinali, effettuate nel periodo considerato come risultanti  dalle
 due "distinte contabili riepilogative mensili" allegate al ricorso.
   Premesso,  poi,  che  sussisterebbero  fondati  motivi di temere un
 grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente  per
 ottenere  la  pronuncia di merito sul presente ricorso, la ricorrente
 chiede che l'adito tribunale assicuri  provvisoriamente  gli  effetti
 della  decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato
 disposto degli artt. 669-sexies e 700 c.p.c.
   Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i  presupposti  e
 le  condizioni  previste dall'art. 186-ter c.p.c. per l'emissione nei
 confronti dell'Amministrazione intimata di una  ordinanza  collegiale
 di  ingiunzione  di  pagamento della distinta contabile riepilogativa
 prodotta in giudizio, per l'ammontare complessivo di L.  115.650.711,
 oltre  gli  interessi  moratori  al tasso legale maturati e maturandi
 dalla data di formale costituzione  in  mora  all'effettivo  soddisfo
 nonche' le spese del giudizio cautelare.
   Secondo  la ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni
 del codice di procedura civile da parte  del  giudice  amministrativo
 nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare
 quella  effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art.
 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. I-ter, ordinanza  n.  3444
 del 10 dicembre 1998).
   3.  -  Si  e' costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che
 con   rituale   memoria   difensiva   contesta   la    ricevibilita',
 l'ammissibilita' e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione
 con ogni conseguente statuizione sulle spese.
   In particolare, l'Azienda osserva e deduce:
     a)  il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario
 non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur  qualificabili  come
 diritti  soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad
 altra giurisdizione speciale;
     b) il procedimento cautelare di condanna anticipata,  cosi'  come
 il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti
 il t.a.r.;
     c)  l'art.  35,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  80/1998  prevede  la
 possibilita' di  condanna  della  p.a.  al  pagamento  di  una  somma
 determinata  solo  a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, primo
 comma, del r.d.  n. 1054/1924, e nella fase precedente  al  giudicato
 prevede  la possibilita' per il giudice amministrativo di stabilire i
 criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del  pubblico  servizio
 devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di
 denaro.
   Nel  merito,  l'Azienda  resistente  contesta  la  esigibilita' del
 credito vantato in ricorso  alla  stregua  delle  norme  contrattuali
 regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di
 ottobre  e' stato interamente pagato mentre per quello di novembre e'
 stato versato un acconto per un totale di L. 93.389.595.
   Alla camera di consiglio del 9 marzo  1999,  presenti  i  difensori
 delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo
 nelle relative conclusioni - la causa e' stata posta in decisione.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 341/1999).
 99C0588