N. 230 ORDINANZA 7 - 11 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione  stradale  -  Regione  Lombardia  -  Annullamento  di un
 provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida - Soggetto
 sottoposto a misura di sicurezza personale  -  Diritto  al  lavoro  -
 Limitazione  - Riferimento alla sentenza della Corte n. 354, del 1998
 - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Esigenza che
 il  giudice  rimettente  valuti   le   conseguenze   dell'intervenuto
 mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285,  art.  120,  comma  1, nel testo
 sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).
 
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo  CHIEPPA,
 prof.   Gustavo   ZAGREBELSKY,   prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo
 MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  nel  testo  sostituito  dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19
 aprile  1994,  n.  575  (Regolamento  recante   la   disciplina   dei
 procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
 di veicoli), promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  sui ricorsi
 proposti da Elio Zago  e  da  Giovanni  Parisi  contro  il  Ministero
 dell'interno  ed  altra,  iscritte  ai  nn.  515  e  774 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  14 aprile 1999 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che con ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o.  n.  515/1998)
 il  Tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1,  del
 decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
 strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma  1,  del  d.P.R.  19
 aprile   1994,   n.   575  (Regolamento  recante  la  disciplina  dei
 procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
 di veicoli), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione;
     che il giudice rimettente, chiamato a  decidere  su  ricorso  per
 l'annullamento  di  un  provvedimento  prefettizio  di  revoca  della
 patente di guida adottato sulla base della norma  denunciata,  dubita
 che  quest'ultima,  nella  parte  in  cui  prescrive  la revoca della
 patente di guida nei riguardi di chi "sia  stato"  sottoposto  a  una
 misura  di  sicurezza  personale  (poi  revocata,  e  in  assenza  di
 riabilitazione), possa dirsi conforme: a) al principio di uguaglianza
 e di ragionevolezza (art.  3 della Costituzione), poiche'  essa  pone
 ingiustificatamente  una medesima disciplina per situazioni personali
 obiettivamente differenti, quali sono  quella  di  chi  sia  in  atto
 sottoposto   a   misura  di  sicurezza,  e  sia  percio'  socialmente
 pericoloso, e quella di  chi  non  sia  piu'  tale,  con  irrazionale
 estensione  al  secondo  di  una  conseguenza  sfavorevole  che, alla
 stregua delle finalita'  di  prevenzione  proprie  della  misura,  si
 giustifica solo per il primo; b) all'art. 4 della Costituzione, sotto
 il   profilo   del  diritto  al  lavoro,  che  risulta  negativamente
 condizionato dalla privazione del titolo di abilitazione alla  guida,
 senza  che  di  cio' possa ravvisarsi qualche valida giustificazione,
 una volta venuta  meno  la  misura  di  sicurezza  e,  con  essa,  la
 valutazione di pericolosita' sociale;
     che  nel  giudizio  cosi' instaurato e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  che, con successiva memoria, ha concluso per
 l'inammissibilita' della  questione  sollevata  -  in  ragione  della
 natura  regolamentare  della norma impugnata oltre che per inadeguata
 motivazione circa la rilevanza - e comunque per la sua infondatezza;
     che questione identica alla precedente e' stata sollevata,  dallo
 stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con altra
 ordinanza  del  29  gennaio  1998  (r.o.  n. 774/1998) pronunciata in
 distinto processo;
     che  anche in questo giudizio di costituzionalita' e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio dei Ministri, che,  tramite  l'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  - per
 insufficiente  esposizione  della  vicenda   dedotta   nel   giudizio
 principale   -   e   comunque  per  l'infondatezza  della  questione,
 trattandosi di una  disciplina  che  coinvolge  ambiti  propri  della
 discrezionalita'  delle  scelte  legislative  e  che  non  intacca le
 possibilita' lavorative dell'interessato, ma solo la sua facolta'  di
 condurre un veicolo.
   Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
 Lombardia, con due ordinanze  di  identico  contenuto,  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del
 decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
 strada),  nel  testo  sostituito  dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19
 aprile  1994,  n.  575  (Regolamento  recante   la   disciplina   dei
 procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
 di veicoli), per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione;
     che l'identita' delle questioni sollevate consente che i relativi
 giudizi siano riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che  il  giudice  rimettente  dubita che la normativa denunciata,
 prevedendo la revoca della patente di guida nei confronti  di  coloro
 che  siano  stati  sottoposti  a  una  misura di sicurezza personale,
 successivamente  revocata,  in   assenza   di   riabilitazione,   sia
 innanzitutto  in  contrasto  (a)  con  l'art.  3  della Costituzione,
 poiche'  essa  equiparerebbe  irrazionalmente  chi   sia   sottoposto
 attualmente  e  chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza, cioe'
 soggetti per i quali vale e per i quali non vale piu' il giudizio  di
 pericolosita' sociale presupposto della misura di sicurezza stessa, e
 poiche' prevederebbe una misura irrazionale, alla stregua della ratio
 della  revoca  della patente consistente nella prevenzione dei reati,
 ratio inesistente in caso di misura  di  sicurezza  revocata;  e  sia
 inoltre  in  contrasto (b) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto
 la privazione della patente  di  guida  comporterebbe  un  sacrificio
 delle  possibilita'  di  lavoro  senza  che  -  revocata la misura di
 sicurezza - se ne possa individuare una giustificazione;
     che, con la sentenza n. 354 del 21 ottobre 1998 di questa  Corte,
 il  denunciato  art. 120, comma 1, dell'attuale "codice della strada"
 e' gia' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo  nella  parte
 in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti delle
 persone  che  fossero  state  sottoposte  a  misura di sicurezza, per
 violazione dell'art. 2, lettera t), della  legge  di  delegazione  13
 giugno 1991, n. 190, e quindi dell'art. 76 della Costituzione;
     che,   essendo   la   predetta   decisione  d'incostituzionalita'
 intervenuta successivamente alle  due  ordinanze  di  rimessione  del
 Tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia, entrambe del 29
 gennaio 1998, deve disporsi la restituzione  degli  atti  al  giudice
 rimettente affinche' valuti le conseguenze dell'intervenuto mutamento
 del  quadro  normativo sulle decisioni ch'esso e' chiamato a prendere
 nei giudizi di merito;
     che, in particolare, al giudice  rimettente,  ancor  prima  della
 sottoponibilita'  al  giudizio  di questa Corte di norme contenute in
 atti regolamentari adottati alla stregua dell'art. 17, comma 2, della
 legge 23 agosto 1988, n. 400, spetta valutare i rapporti tra le norme
 aventi  forza  di  legge  e  le  disposizioni  regolamentari  che  le
 riproducono  in atti di "delegificazione", fuori della materia che la
 legge (nella specie: l'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,
 n. 537) ha previsto come suscettibile della "delegificazione" stessa,
 e  quindi  di considerare le conseguenze della predetta dichiarazione
 d'incostituzionalita' dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n.  285, sulla norma denunciata, contenuta  nell'art.
 5, comma 1, del d.P.R. n. 575 del 1994.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
 amministrativo regionale per la Lombardia.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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