N. 231 ORDINANZA 7 - 11 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Gratuito  patrocinio  -  Istanza per l'ammissione - Sottoscrizione da
 parte dell'interessato senza estensione della  medesima  possibilita'
 al  difensore  e  ai  suoi  familiari  -  Previsione di un obbligo di
 autocertificazione dell'interessato attestante la  sussistenza  delle
 condizioni  di  reddito  previste  per  la  fruizione del beneficio -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 2, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, 36,  primo
 comma).
 
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,   prof. Valerio
 ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero
 Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 2,
 della legge 30 luglio 1990, n.  217  (Istituzione  del  patrocinio  a
 spese  dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
 il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di Roma, iscritta al  n.  884
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica, prima serie speciale, n. 51 dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  14 aprile 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che, con ordinanza in  data  20  ottobre  1998,  la  Corte
 d'assise   di   Roma,  chiamata  a  pronunciarsi,  nel  corso  di  un
 procedimento penale per  omicidio  premeditato,  su  due  istanze  di
 ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e
 36,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio  1990,  n.
 217  (Istituzione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per i non
 abbienti), nella parte in cui prevede che l'istanza per  l'ammissione
 al   patrocinio   a   spese  dello  Stato  deve  essere,  a  pena  di
 inammissibilita', sottoscritta  dall'interessato  e  non  estende  la
 possibilita'  di  sottoscrizione  anche  al  suo  difensore o ai suoi
 familiari;
     che il remittente premette che il giudizio innanzi a lui pendente
 si svolge nei confronti di due imputati latitanti,  i  cui  difensori
 d'ufficio  hanno sottoscritto istanza per l'ammissione dei rispettivi
 assistiti al patrocinio a spese dello Stato, e che la  documentazione
 acquisita  dimostrerebbe  la  sussistenza  delle  condizioni indicate
 nell'art. 3 della legge n. 217 del 1990;
     che all'accoglimento di dette istanze  osterebbe,  pero',  l'art.
 2,  comma  2,  della  legge  citata,  che  richiede la sottoscrizione
 dell'interessato a pena di inammissibilita';
     che, secondo il giudice  a  quo,  l'eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale  di quest'ultima disposizione, sollevata dai difensori
 dei due imputati, non apparrebbe manifestamente  infondata,  giacche'
 l'autenticazione  della  sottoscrizione  del  latitante  ad opera del
 difensore o del funzionario competente comporterebbe  difficolta'  di
 ordine    pratico   spesso   insuperabili   e   potrebbe   "implicare
 responsabilita' penalistiche  e  comunque  censure  sul  piano  della
 deontologia professionale";
     che  conseguentemente  rileva  -  il  remittente  -  al latitante
 sarebbe di fatto precluso il godimento  dei  diritti  previsti  dalla
 legge  sul patrocinio a spese dello Stato, con violazione degli artt.
 3, secondo comma, e 24, secondo e terzo  comma,  della  Costituzione,
 disposizioni  che,  senza  distinguere tra imputati liberi e imputati
 latitanti, assicurano ai non abbienti il diritto di difesa ed i mezzi
 per agire e difendersi innanzi ad ogni giurisdizione;
     che,  infine,   l'inadempimento   dell'onere   di   sottoscrivere
 l'istanza posto a carico dell'interessato si risolverebbe in un danno
 per  il  suo  difensore, il quale, a norma dell'art. 36, primo comma,
 della Costituzione, ha diritto a una retribuzione proporzionata  alla
 quantita' e qualita' delle prestazioni svolte;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
   Considerato  che  a  mente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 217
 del 1990 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
 deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita',
 non essendo  tale  attivita'  delegabile  al  difensore,  secondo  il
 costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita';
     che la ragione per la quale il diritto e' riservato personalmente
 all'interessato  risulta evidente sol che la previsione dell'art.  2,
 comma 2,  venga  letta  congiuntamente  all'art.  5,  concernente  il
 contenuto dell'istanza;
     che,  infatti, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a
 spese dello Stato, all'indicazione del processo a cui  si  riferisce,
 alle  generalita'  dell'interessato  e dei componenti la sua famiglia
 anagrafica,  l'istanza  deve  contenere  anche  un'autocertificazione
 attestante  la  sussistenza  delle condizioni di reddito previste per
 poter fruire del beneficio, con specifica determinazione del  reddito
 complessivo  valutabile,  nonche'  l'impegno di effettuare periodiche
 comunicazioni ai fini del controllo  dell'eventuale  superamento  dei
 limiti di reddito;
     che,    come    questa    Corte    ha    piu'   volte   rilevato,
 l'autocertificazione  dell'interessato  ha  un  ruolo  centrale   nel
 sistema  della  legge  n.    217  del  1990 in tutto rispondente alle
 esigenze di una tutela la piu' sollecita  possibile  del  diritto  di
 difesa  dei  non abbienti, poiche' e' in base ad essa che il giudice,
 mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al  patrocinio
 a  spese  dello  Stato,  senza alcuna verifica o controllo preventivi
 (sentenza n. 144 del 1992; ordinanze nn. 244 e 386 del 1998);
     che l'unica condizione posta dal legislatore nel  prefigurare  un
 procedimento  cosi'  celere  -  nel  quale  i controlli sono compiuti
 dall'intendente di finanza solo dopo il provvedimento  di  ammissione
 (art.  6,  comma  3)  -  e' che le dichiarazioni rilevanti siano rese
 personalmente  dall'interessato,  prevedendosi   a   garanzia   della
 veridicita'  di queste l'applicazione delle norme del Libro II Titolo
 VII del codice penale per le ipotesi di falsita' o di omissioni (art.
 5, comma 7);
     che tale cautela minima, in un sistema che  facilita  al  massimo
 l'accesso  dei  non  abbienti  al patrocinio a spese dello Stato, non
 puo' essere eliminata con una sentenza di questa Corte senza  che  ne
 risulti  stravolta l'equilibrata scelta del legislatore, giacche' gli
 strumenti   surrogatori,   suggeriti   dal   remittente,   quali   la
 sottoscrizione  del  difensore  o  di  un  familiare,  non  sarebbero
 assistiti  dalla  medesima   garanzia   rappresentata   dalla   piena
 assunzione  di  responsabilita' penale dell'interessato per l'ipotesi
 di non veridicita';
     che, quanto alla violazione  dell'art.  36,  primo  comma,  della
 Costituzione,    prospettata    sulla   premessa   che   in   assenza
 dell'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  il  difensore
 dell'imputato   non   abbiente   non  potrebbe  essere  adeguatamente
 remunerato  per  l'opera  professionale  prestata,  va  rilevato  che
 l'interessato  ha  comunque  l'obbligo di retribuire il difensore che
 eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28
 luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che  la
 sua  presumibile  non  solvibilita'  e' inconveniente al quale non e'
 possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e
 dichiarazioni che nel vigente sistema processuale  sono  configurate,
 non irragionevolmente, come strettamente riservate alla parte;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n.
 217 (Istituzione del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i  non
 abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24,
 secondo  e  terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dalla
 Corte d'assise di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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