N. 234 ORDINANZA 7 - 11 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Caccia  -  Regione  Lombardia - Parco regionale dell'Oglio Sud, Adda
 Nord,  Alto  Garda  Bresciano  e  Orobie  Valtellinesi   -   Presunta
 anticipazione  degli  effetti dell'approvazione di piani territoriali
 di coordinamento con transitoria attivita' venatoria all'interno  dei
 parchi  regionali  -    Ius  superveniens: legge regione Lombardia 17
 ottobre 1997, n. 38 - Abrogazione  e  modifica  parziale  del  quadro
 normativo  di  riferimento  -  Rinuncia al ricorso -   Estinzione del
 processo.
 
 (Leggi regione Lombardia riapprovate il 17 settembre 1997).
 
 (Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n.  394,  art.
 22,  comma  6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma  1,  lett.  b);
 Cost., art. 3).
 
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale delle leggi della Regione
 Lombardia, riapprovate  il  17  settembre  1997,  recanti  a)  "Norme
 transitorie  inerenti  l'esercizio  della  caccia nel Parco regionale
 dell'Oglio Sud"; b) "Norme  transitorie  inerenti  l'esercizio  della
 caccia  nel  Parco  regionale  dell'Adda Nord"; c) "Norme transitorie
 inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda
 bresciano"; d) "Norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie
 valtellinesi",  promossi  con  quattro  ricorsi  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri notificati il 10 ottobre 1997, depositati in
 cancelleria il 18 successivo ed iscritti ai nn. 63, 64, 65 e  66  del
 registro ricorsi 1997.
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
 Fernanda Contri.
   Ritenuto   che,  con  quattro  ricorsi  di  analogo  contenuto,  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato quattro leggi
 della Regione Lombardia, approvate  dal  Consiglio  regionale  il  30
 luglio 1997, rinviate dal Commissario del Governo e riapprovate tutte
 il   17   settembre  1997  a  maggioranza  assoluta  dei  consiglieri
 regionali,  recanti,  rispettivamente,  "Norme  transitorie  inerenti
 l'esercizio  della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud"; "Norme
 transitorie inerenti l'esercizio della  caccia  nel  Parco  regionale
 dell'Adda  Nord";    "Norme  transitorie  inerenti  l'esercizio della
 caccia  nel  Parco  regionale  dell'Alto  Garda  bresciano";   "Norme
 transitorie per il Parco regionale delle Orobie valtellinesi";
     che le leggi impugnate modificano l'art. 13, comma 5, della legge
 regionale 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge
 regionale  30  novembre  1983,  n.  86:  "Piano  generale  delle aree
 regionali protette. Norme  per  l'istituzione  e  la  gestione  delle
 riserve,  dei  parchi  e dei monumenti naturali nonche' delle aree di
 particolare rilevanza naturale ed ambientale"  e  regime  transitorio
 per  l'esercizio dell'attivita' venatoria), apportando la cartografia
 con  la  quale  vengono  provvisoriamente  individuate  le  zone   da
 destinare  a  "parco naturale" nelle quattro aree citate (zone che la
 normativa  lombarda  distingue  dalle  restanti   aree   dei   parchi
 regionali,  sottoponendo  le prime al regime di tutela previsto dalla
 legge quadro nazionale e le seconde ad un regime meno vincolistico);
     che  in  tal  modo,  secondo  la  difesa  erariale,  dette  norme
 anticiperebbero  gli  effetti  che  deriveranno dall'approvazione dei
 piani   territoriali   di   coordinamento    e,    in    particolare,
 consentirebbero  transitoriamente  la caccia all'interno dei suddetti
 parchi regionali;
     che pertanto contrasterebbero con l'art. 22, comma 6, della legge
 n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e con  l'art.  21,
 comma  1,  lettera  b),  della  legge  n.  157 del 1992 (Norme per la
 protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
 venatorio)  che  invece prescrivono il divieto assoluto di caccia nei
 parchi regionali  e  sarebbero  censurabili  sotto  i  profili  della
 irragionevolezza, della disparita' di trattamento e del contrasto con
 i princi'pi generali della citata legge n. 394 del 1991;
     che  la  Regione  Lombardia  non  si  e'  costituita nei presenti
 giudizi;
     che successivamente l'Avvocatura dello Stato, con quattro istanze
 presentate il 28 aprile 1999, ha chiesto che in  tutti  e  quattro  i
 giudizi  sia  dichiarata  la cessazione della materia del contendere,
 alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 17  ottobre  1997,
 n. 38 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996,
 n.  32).  Questa  ha  abrogato l'intero art. 13, comma 5, della legge
 regionale n. 32 del 1996, che era oggetto  di  modifica  parziale  da
 parte delle norme impugnate, ed ha stabilito che, sino all'entrata in
 vigore  dei  piani  territoriali di coordinamento, le aree oggetto di
 divieto  assoluto  di  esercizio  venatorio  nei   parchi   regionali
 coincidono  con  le  riserve  naturali e con le aree a parco naturale
 comprese nei piani territoriali  di  coordinamento  gia'  adottati  o
 proposti dagli enti gestori fino a quel momento;
     che,  infine,  con  quattro  atti  depositati  il  4 maggio 1999,
 l'Avvocatura dello Stato  ha  dichiarato  di  rinunciare  a  tutti  i
 ricorsi.
   Considerato  che,  in  assenza  di parti costituite, la rinuncia al
 ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i
 giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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