N. 235 ORDINANZA 7 - 11 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Caccia - Regione Lombardia - Esercizio dell'attivita'  venatoria  nei
 parchi regionali in via transitoria - Ius superveniens: legge regione
 Lombardia  17  ottobre 1997, n. 38 - Rinuncia al ricorso - Estinzione
 del processo.
 
 (Legge regione Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997).
 
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo VARI,   dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lombardia riapprovata il 27  maggio  1997,  recante  "Modifiche  alla
 legge  regionale  8  novembre  1996,  n.  32  in  materia  di  regime
 transitorio  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  nei  parchi
 regionali"  promosso  con  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri, notificato il 18 giugno 1997, depositato in Cancelleria  il
 26 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
 Fernanda Contri;
   Udito  l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
 la Regione Lombardia.
   Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale,
 in  riferimento  agli  artt.  117  della  Costituzione e 21, comma 1,
 lettera c) della legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio), questione di legittimita' costituzionale  della  delibera
 legislativa  recante "Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996,
 n. 32 in materia di regime transitorio per l'esercizio dell'attivita'
 venatoria nei parchi regionali", riapprovata a  maggioranza  assoluta
 dal  Consiglio  regionale  della Lombardia nella seduta del 27 maggio
 1997, nell'identico testo rinviato con atto del 20 dicembre 1996;
     che  l'impugnata  delibera  legislativa  prevede   una   modifica
 all'art.  13, comma 5, della legge della Regione Lombardia 8 novembre
 1996,  n.  32  (Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale 30
 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree  regionali  protette.
 Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
 monumenti  naturali  nonche'  delle  aree  di  particolare  rilevanza
 naturale  e  ambientale"  e  regime   transitorio   per   l'esercizio
 dell'attivita' venatoria), che - nelle more dell'individuazione delle
 aree  a  parco  naturale  di  cui  all'art.  16-ter della legge della
 Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 - vieta  l'esercizio  della
 caccia  nel  Parco  regionale dell'Alto Garda bresciano, limitando il
 divieto di attivita' venatoria nel Parco predetto esclusivamente alle
 aree di riserva naturale e alle oasi di protezione;
     che sia  nell'atto  di  rinvio,  sia  nel  ricorso,  la  delibera
 impugnata  viene  censurata in quanto, con la modifica apportata alla
 legge regionale n. 32 del 1996,  consente  la  caccia  nella  foresta
 demaniale  inclusa  nel parco regionale dell'Alto Garda bresciano, in
 contrasto con l'art.  21, comma 1, lettera c) della legge n. 157  del
 1992,  che  vieta  l'attivita' venatoria nelle foreste demaniali, "ad
 eccezione di quelle che, secondo le disposizioni  regionali,  sentito
 il  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,  non
 presentino condizioni favorevoli  alla  riproduzione  ed  alla  sosta
 della fauna selvatica";
     che  alla  delibera legislativa censurata viene allegata una nota
 dell' INFS  ad  avviso  del  ricorrente  non  idonea  a  superare  le
 motivazioni  del  rinvio,  limitandosi  tale  nota "a condividere, in
 linea generale, i criteri di  zonizzazione  previsti  dalla  delibera
 della  Regione  Lombardia  del  21  dicembre  1990 ... senza tuttavia
 esprimersi  direttamente  sulla  presenza  o   meno   di   condizioni
 favorevoli  alla  riproduzione  ed  alla  sosta della fauna selvatica
 nelle aree interessate, come  espressamente  previsto  dall'art.  21,
 comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992";
     che  nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte si e' costituita la
 Regione   Lombardia   sollevando,   innanzi    tutto,    un'eccezione
 d'inammissibilita' del ricorso in quanto fondato su un motivo diverso
 da  quello indicato nel rinvio governativo, con il quale si lamentava
 la mancanza del prescritto  parere  dell'INFS,  mentre,  in  sede  di
 impugnazione,  dinanzi all'intervenuto parere a se'guito di richiesta
 regionale,  il  ricorrente  si  sarebbe  limitatato  a  censurare  la
 genericita' del parere medesimo;
     che la Regione eccepisce in secondo luogo l'improcedibilita'  per
 sopravvenuta  carenza di interesse in se'guito all'approvazione della
 legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla
 legge regionale 8 novembre 1996, n. 32),  che  abroga  totalmente  il
 comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 32 del 1996, oggetto di
 modifica parziale da parte della delibera impugnata;
     che  la  difesa  della  Regione  considera  inoltre  superata  la
 questione  sollevata  dal  Presidente  del   Consiglio   in   ragione
 dell'intervenuta  presentazione, da parte dell'ente gestore del Parco
 dell'Alto Garda bresciano, della  proposta  di  perimetrazione  delle
 aree  a parco naturale in conformita' alla menzionata legge n. 38 del
 1997,  che  al  comma  2  dell'art.  1  ha  previsto  una  disciplina
 transitoria  della  caccia  nei parchi regionali stabilendo che, fino
 all'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui  all'art.
 17  della  legge  della  Regione  Lombardia  n. 86 del 1983, "le aree
 oggetto  di  divieto  assoluto  di  esercizio  venatorio  nei  parchi
 regionali  ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio
 1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali  e  con  le  aree  a
 parco  naturale  comprese nei P.T.C.  gia' adottati o per le quali e'
 stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di  entrata
 in vigore della presente legge";
     che  la  Regione  Lombardia  deduce altresi' il superamento della
 questione prospettata dal Governo in considerazione della "dichiarata
 applicazione al Parco dell'Alto Garda bresciano del divieto di caccia
 nelle foreste demaniali" di cui all'art.  21,  comma  1,  lettera  c)
 della  legge  n.  157 del 1992, richiamato in una nota dell'Assessore
 regionale all'ambiente, citata nella memoria;
     che,  nel  merito,  la  resistente  deduce  l'infondatezza  della
 questione,  osservando  che,  in  se'guito  al rinvio governativo, la
 Regione ha ottemperato all'onere procedimentale  impostole  dall'art.
 21,  comma  1,  lettera c) della legge n. 157 del 1992 e, quanto alla
 censura di genericita' del  parere  dell'INFS,  la  difesa  dell'ente
 territoriale  resistente  richiama la sentenza di questa Corte n. 248
 del  1995,  per   ribadire   che   "il   giudizio   di   legittimita'
 costituzionale  sulla  legge  regionale  non si presenta come la sede
 idonea per valutare l'adeguatezza  di  un  parere  espresso  in  sede
 tecnica da un organo amministrativo";
     che in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
 ha depositato un'istanza per chiedere una dichiarazione di cessazione
 della  materia  del contendere in considerazione dell'abrogazione, ad
 opera della legge della Regione Lombardia 17 ottobre 1997,  n.    38,
 dell'intero  comma 5 dell'art. 13 della legge della Regione Lombardia
 8 novembre 1996, n. 32, che pertanto determina il "superamento" della
 delibera legislativa impugnata,  recante  una  parziale  novella  del
 predetto comma 5 dell'art. 13;
     che  successivamente, in data 4 maggio 1999, adducendo gli stessi
 motivi  formulati  nell'istanza  di  cessazione  della  materia   del
 contendere,  l'Avvocatura  generale dello Stato ha depositato atto di
 rinuncia al ricorso;
     che la rinuncia al ricorso e' stata regolarmente accettata  dalla
 Regione Lombardia.
   Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso, seguita dalla relativa
 accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
 per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
 processo.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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