N. 238 ORDINANZA 7 - 11 giugno 1999

 
 
 
 Giudizio di ammissibilita' di conflitto tra poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Camera  dei deputati e
 tribunale di Roma - Onorevole Vittorio Sgarbi - Diffamazione a  mezzo
 stampa   -   Condotta   esulante  dall'esercizio  delle  funzioni  di
 parlamentare - Legittimazione delle parti - Ammissibilita'.
 
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI. prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Femanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
 sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei
 deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
 dall'on.  Vittorio  Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
 promosso  dal  Tribunale  di  Roma,  sez.  10  penale,  con   ricorso
 depositato  il  22  gennaio  1999  ed iscritto al n. 107 del registro
 ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio  del  12  maggio  1999  il  giudice
 relatore Valerio Onida.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata  il  22 gennaio 1999, il
 Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione  fra  poteri
 dello Stato in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1998 con
 la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta
 per  le  autorizzazioni  a  procedere di dichiarare che i fatti per i
 quali e' in corso il  procedimento  penale  instaurato  davanti  allo
 stesso  Tribunale  nei  confronti  del  deputato  Vittorio  Sgarbi  -
 imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa  per  avere,  con
 dichiarazioni  rese  ad  agenzie  giornalistiche,  offeso,  anche con
 l'attribuzione di fatto  determinato,  la  reputazione  di  Giancarlo
 Caselli,  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
 - concernono opinioni espresse  dal  deputato  Sgarbi  nell'esercizio
 delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma, della
 Costituzione;
     che le dichiarazioni per cui e' giudizio costituirebbero, secondo
 il  Tribunale  ricorrente,  condotta  esulante  dall'esercizio  delle
 funzioni di parlamentare, onde la Camera dei deputati avrebbe, con la
 deliberazione  di  insindacabilita',  illegittimantente esercitato il
 proprio potere, avendo arbitrariamente valutato  il  presupposto  del
 collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare;
     che, pertanto, il ricorrente chiede dichiararsi che "non spettava
 alla  Camera  dei  deputati  la valutazione della condotta attribuita
 all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art.
 68, primo comma, Cost.", e conseguentemente  annullarsi  la  relativa
 deliberazione  adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16
 settembre 1998.
   Considerato che in questa  fase  la  Corte  e'  chiamata,  a  norma
 dell'art.    37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia  ammissibile
 in  quanto  esista  "la  materia  di  un conflitto la cui risoluzione
 spetti alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte,  a
 seguito  del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto,
 ivi compresa la sua ammissibilita';
     che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il
 conflitto  promosso  dall'autorita' giudiziaria, chiamata a giudicare
 della eventuale responsabilita' di un  parlamentare  in  relazione  a
 dichiarazioni  da  lui  rese,  nei  confronti  della  Camera,  che ha
 valutato tali dichiarazioni come costituenti  opinioni  espresse  dal
 deputato  o dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni, in ordine
 alla riconducibilita'  delle  dichiarazioni  stesse  alla  previsione
 dell'art.  68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni
 costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che  si
 assumono  lese  dalla  deliberazione  dell'Assemblea parlamentare, ed
 insorge fra organi competenti  a  dichiarare  in  via  definitiva  la
 volonta'  del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn.
 37, 254 e 469 del 1998): onde il presente  conflitto  deve  ritenersi
 ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87
 del 1953.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile  il  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
 proposto  dal  Tribunale  di  Roma,  nei  confronti  della Camera dei
 deputati, con l'ordinanza in epigrafe;
   Dispone:
     a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione  al
 ricorrente della presente ordinanza;
     b)  che, a cura del ricorrente Tribunale di Roma, il ricorso e la
 presente ordinanza siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in
 persona  del  suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla
 comunicazione di cui sub a), per essere  successivamente  depositati,
 con  la  prova  dell'avvenuta  notifica,  presso la cancelleria della
 Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0634