N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1999

                                N. 378
  Ordinanza  emessa  il  15  febbraio  1999 dal tribunale di Palmi nel
 procedimento penale a carico di Galante Vincenzo ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove -  Prevista
    lettura  ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri
    procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali
    delle  prove  assunte  nello  stesso  procedimento   con   diversa
    composizione  del  collegio - Disparita' di trattamento rispetto a
    casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale  probatorio
    acquisito - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 238, 511-bis e 511).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.27 del 7-7-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale e'
 stata  assunta  dinanzi a un collegio diversamente composto, peraltro
 non piu' ricostituibile per il trasferimento ad altra sede di  alcuni
 giudici,  rispetto  a  quello  odierno  chiamato alla trattazione del
 processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento;
   Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la  lettura  e
 utilizzazione  dei  verbali  delle  prove  assunte  nelle  precedenti
 udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando cosi'
 l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e  che  analogo
 consenso e' stato prestato dal pubblico ministero;
   Considerato  che  nella fattispecie cosi' individuata, pur a fronte
 della esigenza e volonta' manifestata dalla  difesa  e  dal  pubblico
 ministero,   la   richiesta   utilizzazione  degli  atti  non  appare
 consentita sulla base della normativa vigente, che prescinde comunque
 dal consenso o meno delle parti, restando  precluso  alle  stesse  di
 avvalersi  delle  prove  precedentemente  assunte  e  al  giudice  di
 utilizzarle per la decisione;
     che, infatti, la normativa applicabile  alla  fattispecie  appare
 essere  quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238,
 511, 511-bis, 512, 513 e 500 c.p.p.;
   Considerato,  in  particolare,   che   l'art.   525   c.p.p.,   con
 disposizione  univoca e fissando un principio unanimemente condiviso,
 richiede, a pena di nullita', che il dibattimento, e, quindi, tutto e
 ogni singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice  chiamato
 alla deliberazione;
     che,  pertanto,  a  fronte di prove legittimamente assunte ma non
 immediatamente "ricongiungibili" e utilizzabili,  occorre  verificare
 se,  ai  fini  di  un  recupero  e  di  una  certamente razionale non
 dispersione delle stesse, soccorrano le altre  norme  del  codice  di
 procedura  penale  predisposte, per linea generale di individuazione,
 al recupero di prove  assunte  non  dinanzi  al  collegio  decidente,
 ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa;
                             O s s e r v a
   La  vigente  disciplina normativa appare soggetta a non palesemente
 infondati dubbi di costituzionalita':
     A) in rapporto all'art. 3 della Costituzione;
   1. - Sotto il profilo  della  disparita'  di  trattamento  di  casi
 analoghi.
   Al  riguardo  si  osserva  che  va  esaminato innanzitutto, perche'
 teoricamente  idoneo  a  soccorrere   ma   concretamente   invece   a
 evidenziare la disfunzione della normativa, il disposto dell'art. 238
 c.p.p.,  sotto  il  profilo  indotto  dal  principio  esposto  di cui
 all'art. 525 c.p.p., per verificare se i verbali delle prove  assunte
 nel medesimo dibattimento da diverso collegio possano "almeno" essere
 acquisite  e  utilizzate,  come  si puo' per altre prove non solo non
 raccolte dal medesimo collegio ma, anzi, "esterne" anche al controllo
 delle parti e, addirittura, alle regole del dibattimento.
   Per evidenza, tale ricerca non e' volta a trovare un espediente per
 aggirare  la  disposizione  di  cui  all'art.  525  c.p.p.,   ma   ad
 individuare e costituire un equilibrato parallelo tra due fattispecie
 analoghe:    la  utilizzabilita',  da parte dell'odierno collegio, di
 verbali assunti nel medesimo dibattimento da  diverso  collegio,  che
 sia  corrispondente alla certa utilizzabilita', da parte del medesimo
 odierno  collegio,  di  verbali  di  altro  procedimento  e,  quindi,
 necessariamente  assunti  da altro collegio, o, anche, da un pubblico
 ministero o dalla polizia giudiziaria.
   La soluzione a tale  ricerca,  che  per  l'evidente  corrispondenza
 delle  due fattispecie dovrebbe essere pacificamente positiva, appare
 invece, sul piano normativo, negativa, giacche',  per  chiaro  testo,
 l'art.   238   c.p.p.   consente,   a   determinate   condizioni,  la
 acquisibilita',   e   il   collegato   art.   511-bis    c.p.p.    la
 utilizzabilita',  dei  verbali  di  prove di altri procedimenti e non
 gia' dei verbali di prova del dibattimento dello stesso  procedimento
 ma con collegio diversamente composto.
   Cio'   appare   irrazionale,   irragionevole  e  in  disparita'  di
 trattamento tra fattispecie analoghe ove si consideri, anzi,  che  la
 consentita  acquisizione, lettura e utilizzabilita' di prove di altro
 procedimento costituisce una deroga alla preclusione di utilizzazione
 di prove non assunte dinanzi al collegio decidente, ben piu' ampia di
 quella, invece non  consentita,  delle  prove  assunte  nello  stesso
 dibattimento;   sono   cioe'   utilizzabili,  essenzialmente  con  il
 consenso, ma in determinati limiti anche senza, prove  assunte  fuori
 dal  controllo  e  percezione  del  collegio  e delle stesse parti e,
 addirittura,  prove  non  assunte  nel  dibattimento,  e   non   sono
 utilizzabili,  prove  assunte  con le regole del dibattimento, con il
 presidio delle medesime parti, sotto il medesimo indirizzo probatorio
 (fatto non privo di rilievo) e spesso anche dinanzi ad alcuni, e  non
 tutti, dei giudici del collegio poi solo parzialmente rinnovato.
   In  realta',  la  contestata  individuazione, nell'art. 238 c.p.p.,
 solo dei verbali di altri procedimenti ha un suo  fondamento  in  una
 prospettiva positivamente fisiologica, ha una sua logica nella misura
 in  cui  non  e'  - per definizione - necessaria una disposizione che
 preveda l'acquisizione  di  verbali  che  sono  gia'  e  assunti  nel
 dibattimento,  restando gli stessi utilizzabili tramite la lettura, o
 indicazione, di cui all'art. 511 c.p.p.; emerge cioe' che  i  verbali
 assunti  nel  dibattimento  dinanzi  ad  un diverso collegio non sono
 acquisibili sol perche' sono gia' agli atti e di  essi  puo'  esserne
 data lettura.
   Tale  valutazione, in se' lineare e normativamente giustificata, e'
 contrastata dal principio fissato dall'art. 525 c.p.p.  nella  misura
 in  cui  esso,  richiedendo  la  deliberazione  dei giudici che hanno
 partecipato al dibattimento, viene a costituire  una  limitazione  al
 disposto dell'art.  511 c.p.p. perche' gli atti acquisiti dal diverso
 collegio sono legittimamente formati, se ne puo' dare teorica lettura
 ma,  ove  utilizzati,  come atti del dibattimento, per quel che sono,
 porterebbero ad  incorrere  nella  violazione  dell'art.  525  c.p.p.
 perche'  l'effetto derivato sarebbe quello che verrebbero a decidere,
 come nel presente caso in cui il nuovo collegio e' chiamato in  esito
 a  precedente  rinvio  solo  alla  discussione, giudici che non hanno
 partecipato al dibattimento nella sua fase istruttoria.
   Una diversa previsione  degli  atti  assunti  nel  dibattimento  da
 diverso  giudice,  che ne individui la specialita', trattandosi di un
 tertium genus tra gli atti di diverso procedimento  e  gli  atti  del
 dibattimento   assunti   dallo   stesso   giudice,  risulta  pertanto
 indispensabile nella misura in cui la disposizione  di  cui  all'art.
 511  c.p.p.,  letta  in  modo  combinato  con  la disposizione di cui
 all'art 525 c.p.p., appare avere  riguardo  agli  atti  del  medesimo
 dibattimento e collegio.
   In  tal senso il collegio, per la specificita' del presente caso, e
 ritenendo che l'art. 511 c.p.p., debba necessariamente  essere  letto
 in  modo  combinato con il disposto dell'art. 525 c.p.p., ritiene che
 vada  sollevata  la  questione,  pur  nella  conoscenza,  rispetto  e
 condivisione  delle  precedenti  pronunce  di  codesta  Suprema Corte
 costituzionale (3 aprile 1996, n. 99; 3 febbraio 1994, n. 17).
   Si considera, al riguardo, che  possa  essere  utile  una  disamina
 degli  atti  acquisibili senza incorrere in una sanzione di nullita',
 perche' consente di  verificare  la  diversita'  di  trattamento  tra
 fattispecie  analoghe  e,  anzi, la   previsione deteriore per quegli
 atti che appaiono assistiti da maggiori garanzie e che  meriterebbero
 posizione privilegiata;
   Infatti,  con l'attuale disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 512
 e 525 c.p.p., risultano acquisibili, senza incorrere in nullita':
     A) art. 238 c.p.p.:
      i verbali di prova (non relativi alle deposizioni  ex  art.  210
 c.p.p)  di altro procedimento, se assunte nell'incidente probatorio o
 nel dibattimento. Cio' senza alcun limite o necessita' di consenso;
      i verbali di prova assunte in un giudizio  civile  definito  con
 sentenza  passata  in  giudicato.  Anche  in  questo caso senza alcun
 limite;
      i  verbali  di  prova  di  altri  procedimenti,  relativi   alle
 deposizioni  rese  ex  210  c.p.p.,  ove  i  difensori degli imputati
 abbiano partecipato a tali atti;
      la documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non
 sono ripetibili. Anche per tali atti, per la collocazione nell'ambito
 dell'art. 238 c.p.p. e per la  intestazione  dello  stesso,  si  deve
 ritenere che si tratti di prove di altro procedimento;
      al di fuori dei casi precedenti, e, con individuazione pacifica,
 gli  atti  della  fase  delle indagini di altro procedimento, possono
 essere utilizzati nel dibattimento (terminologia che ne  conferma  la
 natura non dibattimentale) con il consenso dell'imputato o tramite le
 contestazioni  (nella  piu'  ampia casistica individuata con sentenza
 Corte costituzionale 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361);
     B)  art. 512 c.p.p.:
      gli  atti  assunti  dalla  polizia  giudiziaria,  dal   pubblico
 ministero  e  dal giudice nel corso della udienza preliminare, quando
 per fatti o circostanze imprevedibili, ne' e' divenuta impossibile la
 ripetizione.
   Solo per compiutezza si puo' precisare che tale norma non  soccorre
 nel  caso  in  esame  avendo  espressamente  riguardo  agli  atti non
 dibattimentali e  non  essendo  la  categoria  della  irripetibilita'
 collegata  al  giudice  bensi'  alle  prove e non essendo, da ultimo,
 imprevedibile la modifica dei collegi.
     C) art. 513 c.p.p.:
      i  verbali  delle  dichiarazioni  rese dall'imputato al pubblico
 ministero, alla polizia  giudiziaria  delegata,  al  giudice  per  le
 indagini  preliminari  e  al  giudice  dell'udienza  preliminare, ove
 l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi  all'esame,
 con utilizzabilita' nei confronti di altri tramite consenso o, per la
 piu'  recente  pronuncia di codesta Corte, con la procedura applicata
 ai casi di cui art.  210 c.p.p.;
      i  verbali  delle  dichiarazioni  rese  alle   autorita'   sopra
 indicate,  nelle  indagini  o nell'udienza preliminare, dalle persone
 indicate dall'art 210 c.p.p., ove si avvalgano della facolta' di  non
 rispondere,  e cio' con l'accordo delle parti o, tramite la pronuncia
 di codesta Corte gia' indicata, con le contestazioni;
      i  verbali  delle  dichiarazioni  sopra  indicate,  se   assunte
 nell'incidente probatorio;
     D) art. 500 c.p.p.:
      le dichiarazioni rese da testimoni e contenute nel fascicolo del
 p.m., se utilizzate per le contestazioni ed emergendo difformita';
   Appare, pertanto, che tutto l'impianto della acquisizione e lettura
 degli  atti  appare  viziato  da una ingiustificata disparita', nella
 misura in cui recupera al collegio decidente un enorme  ventaglio  di
 atti  non assunti dallo stesso collegio, non prevedendo espressamente
 (e lasciandoli fuori per un pacifico divieto di analogia, costituendo
 deroga  al  principio  generale  della  formazione  della  prova  nel
 dibattimento  e  dinanzi  al  medesimo  collegio)  solo  gli atti del
 dibattimento formati davanti a diverso collegio.
   Va considerato, inoltre, sul  punto,  che  -  a  parere  di  questo
 tribunale  -  non  vi  e'  luogo  a  ritenere  una  diversita'  delle
 fattispecie esaminate, sotto il rilievo che  il  nuovo  collegio  ben
 puo' provvedere a riassumere le prove, e cio' perche':
     di   regola  anche  le  prove  di  altro  procedimento  sarebbero
 parimenti riassumibili;
     e' possibile che il nuovo collegio non possa riassumere le  prove
 per fatto sopravvenuto (morte o scomparsa o incapacita' della persona
 che  ha  reso  le  dichiarazioni  precedenti) e non vi e' al riguardo
 alcuna norma che, in tali casi, consenta l'utilizzabilita'  dell'atto
 non piu' ripetibile;
     e' possibile una diversificazione delle dichiarazioni o, nei casi
 consentiti,  un  rifiuto  delle  stesse  e  non  e'  prevista, alcuna
 possibilita' di procedere a  contestazioni  e  acquisizioni  vicarie;
 attivita'  nell'odierno impianto   normativo consentite solo con atti
 contenuti nel fascicolo del  p.m.  e  non  anche  con  atti  gia'  al
 fascicolo del  dibattimento;
   Irrilevante  appare,  infine,  anche la circostanza che nel caso di
 ingresso di atti extraprocessuali o extradibattimentali  (atti  delle
 indagini  preliminari)  la  loro  ammissione  venga  deliberata dallo
 stesso  collegio  che  provvedera'  alla   decisione,   verificandosi
 situazione  del tutto analoga nel caso di disposta rinnovazione degli
 atti,  anche  in  tal  caso  il  collegio  disponendo  ex   novo   la
 utilizzabilita' processuale degli esiti dell'istruttoria svolta e, su
 tale  ammissione - deliberata, si noti, con le possibili integrazioni
 o ripetizioni che  dovesse  ritenere  opportune  -  poi  fondando  la
 propria decisione.
   2.  - Sotto il profilo della irragionevole dispersione di materiale
 probatorio acquisito.
   L' intervento della Corte costituzionale si rende necessario  anche
 al fine di evitare una irrazionale dispersione di atti legittimamente
 acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede
 di  formazione  della  prova, costretti altrimenti a "navigare" in un
 limbo di inutilizzabilita' ai fini della decisione (assoluta  se  non
 utilizzabili  nemmeno  per contestazioni nella riaudizione del teste,
 relativa ma  pur  sempre  ingiustificata  e,  comunque,  condizionata
 all'attivita'   delle   parti,   se  idonee  a  riacquistare  valenza
 probatoria solo a seguito di contestazione) pena la nullita'  di  cui
 all'art.    525  c.p.p.,  in  violazione  di ogni principio di logica
 processuale ed in manifesta disparita' di trattamento con la pacifica
 acquisibilita' di atti che - del tutto  estranei  al  procedimento  o
 assunti  in  forme  meno  garantite  -  alternativamente,  dovrebbero
 parimenti incorrere nel divieto assoluto di cui all'art. 525 c.p.p.;
     B) in rapporto all'art. 24 della Costituzione;
   Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.
    Deve, inoltre, evidenziarsi, che la normativa denunziata, oltre  a
 realizzare  la illustrata irrazionale disparita' per le prove assunte
 da  un  diverso  collegio,  d'altro  verso,   precludendo   la   loro
 utilizzabilita',  viene  a  violare  il  diritto  di  difesa, potendo
 restare preclusa e irripetibile o, comunque, non contestata  in  sede
 di rinnovata istruttoria, una prova favorevole all'imputato, peraltro
 anche  sotto  questo profilo con irragionevole disparita' rispetto ad
 imputati con  prove  favorevoli  assunte  in  altro  processo  e  con
 irragionevole  subordinazione  dei  diritti  della  difesa  ad eventi
 (variazione dei collegi) cui la stessa e' del tutto estranea  e  mera
 spettatrice.
                               P. Q. M.
   Ritenuto   che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente  dalla   risoluzione   della   questione,   essendo
 interamente istruito ma con prove assunte da altro collegio;
   Solleva questione di illegittimita' costituzionale:
     degli  artt.  238 e 511-bis c.p.p., nella parte in cui consentono
 acquisizione e letture delle prove  di  "altri"  procedimenti  e  non
 anche  dello  stesso  procedimento  con  una diversa composizione del
 collegio;
     dell'art. 51, c.p.p., nella parte in cui non prevede  la  lettura
 degli atti assunti da un collegio diversamente composto.
   Indica  in  tali  norme,  per le ragioni esposte in motivazione, il
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso.
   Ordina  che  a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  presidenti
 delle   due  Camere  del  Parlamento,  con  trasmissione  alla  Corte
 costituzionale   della   documentazione   di   tali    notifiche    e
 comunicazioni.
     Palmi, addi' 15 febbraio 1999.
                       Il presidente: Mastroianni
 99C0659