N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 1999
N. 378 Ordinanza emessa il 15 febbraio 1999 dal tribunale di Palmi nel procedimento penale a carico di Galante Vincenzo ed altro Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Prevista lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte in altri procedimenti - Preclusione di lettura ed utilizzazione dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento con diversa composizione del collegio - Disparita' di trattamento rispetto a casi analoghi - Irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 238, 511-bis e 511). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.27 del 7-7-1999 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che nel presente processo la istruttoria dibattimentale e' stata assunta dinanzi a un collegio diversamente composto, peraltro non piu' ricostituibile per il trasferimento ad altra sede di alcuni giudici, rispetto a quello odierno chiamato alla trattazione del processo in esito a un precedente rinvio del dibattimento; Considerato che la difesa dell'imputato ha richiesto la lettura e utilizzazione dei verbali delle prove assunte nelle precedenti udienze dinanzi al collegio diversamente composto, evidenziando cosi' l'interesse difensivo alla utilizzazione di tali atti e che analogo consenso e' stato prestato dal pubblico ministero; Considerato che nella fattispecie cosi' individuata, pur a fronte della esigenza e volonta' manifestata dalla difesa e dal pubblico ministero, la richiesta utilizzazione degli atti non appare consentita sulla base della normativa vigente, che prescinde comunque dal consenso o meno delle parti, restando precluso alle stesse di avvalersi delle prove precedentemente assunte e al giudice di utilizzarle per la decisione; che, infatti, la normativa applicabile alla fattispecie appare essere quella emergente dal combinato disposto degli artt. 525, 238, 511, 511-bis, 512, 513 e 500 c.p.p.; Considerato, in particolare, che l'art. 525 c.p.p., con disposizione univoca e fissando un principio unanimemente condiviso, richiede, a pena di nullita', che il dibattimento, e, quindi, tutto e ogni singola frazione di esso, si svolga dinanzi al giudice chiamato alla deliberazione; che, pertanto, a fronte di prove legittimamente assunte ma non immediatamente "ricongiungibili" e utilizzabili, occorre verificare se, ai fini di un recupero e di una certamente razionale non dispersione delle stesse, soccorrano le altre norme del codice di procedura penale predisposte, per linea generale di individuazione, al recupero di prove assunte non dinanzi al collegio decidente, ovvero ci si trovi di fronte ad una aporia normativa; O s s e r v a La vigente disciplina normativa appare soggetta a non palesemente infondati dubbi di costituzionalita': A) in rapporto all'art. 3 della Costituzione; 1. - Sotto il profilo della disparita' di trattamento di casi analoghi. Al riguardo si osserva che va esaminato innanzitutto, perche' teoricamente idoneo a soccorrere ma concretamente invece a evidenziare la disfunzione della normativa, il disposto dell'art. 238 c.p.p., sotto il profilo indotto dal principio esposto di cui all'art. 525 c.p.p., per verificare se i verbali delle prove assunte nel medesimo dibattimento da diverso collegio possano "almeno" essere acquisite e utilizzate, come si puo' per altre prove non solo non raccolte dal medesimo collegio ma, anzi, "esterne" anche al controllo delle parti e, addirittura, alle regole del dibattimento. Per evidenza, tale ricerca non e' volta a trovare un espediente per aggirare la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., ma ad individuare e costituire un equilibrato parallelo tra due fattispecie analoghe: la utilizzabilita', da parte dell'odierno collegio, di verbali assunti nel medesimo dibattimento da diverso collegio, che sia corrispondente alla certa utilizzabilita', da parte del medesimo odierno collegio, di verbali di altro procedimento e, quindi, necessariamente assunti da altro collegio, o, anche, da un pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. La soluzione a tale ricerca, che per l'evidente corrispondenza delle due fattispecie dovrebbe essere pacificamente positiva, appare invece, sul piano normativo, negativa, giacche', per chiaro testo, l'art. 238 c.p.p. consente, a determinate condizioni, la acquisibilita', e il collegato art. 511-bis c.p.p. la utilizzabilita', dei verbali di prove di altri procedimenti e non gia' dei verbali di prova del dibattimento dello stesso procedimento ma con collegio diversamente composto. Cio' appare irrazionale, irragionevole e in disparita' di trattamento tra fattispecie analoghe ove si consideri, anzi, che la consentita acquisizione, lettura e utilizzabilita' di prove di altro procedimento costituisce una deroga alla preclusione di utilizzazione di prove non assunte dinanzi al collegio decidente, ben piu' ampia di quella, invece non consentita, delle prove assunte nello stesso dibattimento; sono cioe' utilizzabili, essenzialmente con il consenso, ma in determinati limiti anche senza, prove assunte fuori dal controllo e percezione del collegio e delle stesse parti e, addirittura, prove non assunte nel dibattimento, e non sono utilizzabili, prove assunte con le regole del dibattimento, con il presidio delle medesime parti, sotto il medesimo indirizzo probatorio (fatto non privo di rilievo) e spesso anche dinanzi ad alcuni, e non tutti, dei giudici del collegio poi solo parzialmente rinnovato. In realta', la contestata individuazione, nell'art. 238 c.p.p., solo dei verbali di altri procedimenti ha un suo fondamento in una prospettiva positivamente fisiologica, ha una sua logica nella misura in cui non e' - per definizione - necessaria una disposizione che preveda l'acquisizione di verbali che sono gia' e assunti nel dibattimento, restando gli stessi utilizzabili tramite la lettura, o indicazione, di cui all'art. 511 c.p.p.; emerge cioe' che i verbali assunti nel dibattimento dinanzi ad un diverso collegio non sono acquisibili sol perche' sono gia' agli atti e di essi puo' esserne data lettura. Tale valutazione, in se' lineare e normativamente giustificata, e' contrastata dal principio fissato dall'art. 525 c.p.p. nella misura in cui esso, richiedendo la deliberazione dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, viene a costituire una limitazione al disposto dell'art. 511 c.p.p. perche' gli atti acquisiti dal diverso collegio sono legittimamente formati, se ne puo' dare teorica lettura ma, ove utilizzati, come atti del dibattimento, per quel che sono, porterebbero ad incorrere nella violazione dell'art. 525 c.p.p. perche' l'effetto derivato sarebbe quello che verrebbero a decidere, come nel presente caso in cui il nuovo collegio e' chiamato in esito a precedente rinvio solo alla discussione, giudici che non hanno partecipato al dibattimento nella sua fase istruttoria. Una diversa previsione degli atti assunti nel dibattimento da diverso giudice, che ne individui la specialita', trattandosi di un tertium genus tra gli atti di diverso procedimento e gli atti del dibattimento assunti dallo stesso giudice, risulta pertanto indispensabile nella misura in cui la disposizione di cui all'art. 511 c.p.p., letta in modo combinato con la disposizione di cui all'art 525 c.p.p., appare avere riguardo agli atti del medesimo dibattimento e collegio. In tal senso il collegio, per la specificita' del presente caso, e ritenendo che l'art. 511 c.p.p., debba necessariamente essere letto in modo combinato con il disposto dell'art. 525 c.p.p., ritiene che vada sollevata la questione, pur nella conoscenza, rispetto e condivisione delle precedenti pronunce di codesta Suprema Corte costituzionale (3 aprile 1996, n. 99; 3 febbraio 1994, n. 17). Si considera, al riguardo, che possa essere utile una disamina degli atti acquisibili senza incorrere in una sanzione di nullita', perche' consente di verificare la diversita' di trattamento tra fattispecie analoghe e, anzi, la previsione deteriore per quegli atti che appaiono assistiti da maggiori garanzie e che meriterebbero posizione privilegiata; Infatti, con l'attuale disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 512 e 525 c.p.p., risultano acquisibili, senza incorrere in nullita': A) art. 238 c.p.p.: i verbali di prova (non relativi alle deposizioni ex art. 210 c.p.p) di altro procedimento, se assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. Cio' senza alcun limite o necessita' di consenso; i verbali di prova assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato. Anche in questo caso senza alcun limite; i verbali di prova di altri procedimenti, relativi alle deposizioni rese ex 210 c.p.p., ove i difensori degli imputati abbiano partecipato a tali atti; la documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili. Anche per tali atti, per la collocazione nell'ambito dell'art. 238 c.p.p. e per la intestazione dello stesso, si deve ritenere che si tratti di prove di altro procedimento; al di fuori dei casi precedenti, e, con individuazione pacifica, gli atti della fase delle indagini di altro procedimento, possono essere utilizzati nel dibattimento (terminologia che ne conferma la natura non dibattimentale) con il consenso dell'imputato o tramite le contestazioni (nella piu' ampia casistica individuata con sentenza Corte costituzionale 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361); B) art. 512 c.p.p.: gli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare, quando per fatti o circostanze imprevedibili, ne' e' divenuta impossibile la ripetizione. Solo per compiutezza si puo' precisare che tale norma non soccorre nel caso in esame avendo espressamente riguardo agli atti non dibattimentali e non essendo la categoria della irripetibilita' collegata al giudice bensi' alle prove e non essendo, da ultimo, imprevedibile la modifica dei collegi. C) art. 513 c.p.p.: i verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata, al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, ove l'imputato sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, con utilizzabilita' nei confronti di altri tramite consenso o, per la piu' recente pronuncia di codesta Corte, con la procedura applicata ai casi di cui art. 210 c.p.p.; i verbali delle dichiarazioni rese alle autorita' sopra indicate, nelle indagini o nell'udienza preliminare, dalle persone indicate dall'art 210 c.p.p., ove si avvalgano della facolta' di non rispondere, e cio' con l'accordo delle parti o, tramite la pronuncia di codesta Corte gia' indicata, con le contestazioni; i verbali delle dichiarazioni sopra indicate, se assunte nell'incidente probatorio; D) art. 500 c.p.p.: le dichiarazioni rese da testimoni e contenute nel fascicolo del p.m., se utilizzate per le contestazioni ed emergendo difformita'; Appare, pertanto, che tutto l'impianto della acquisizione e lettura degli atti appare viziato da una ingiustificata disparita', nella misura in cui recupera al collegio decidente un enorme ventaglio di atti non assunti dallo stesso collegio, non prevedendo espressamente (e lasciandoli fuori per un pacifico divieto di analogia, costituendo deroga al principio generale della formazione della prova nel dibattimento e dinanzi al medesimo collegio) solo gli atti del dibattimento formati davanti a diverso collegio. Va considerato, inoltre, sul punto, che - a parere di questo tribunale - non vi e' luogo a ritenere una diversita' delle fattispecie esaminate, sotto il rilievo che il nuovo collegio ben puo' provvedere a riassumere le prove, e cio' perche': di regola anche le prove di altro procedimento sarebbero parimenti riassumibili; e' possibile che il nuovo collegio non possa riassumere le prove per fatto sopravvenuto (morte o scomparsa o incapacita' della persona che ha reso le dichiarazioni precedenti) e non vi e' al riguardo alcuna norma che, in tali casi, consenta l'utilizzabilita' dell'atto non piu' ripetibile; e' possibile una diversificazione delle dichiarazioni o, nei casi consentiti, un rifiuto delle stesse e non e' prevista, alcuna possibilita' di procedere a contestazioni e acquisizioni vicarie; attivita' nell'odierno impianto normativo consentite solo con atti contenuti nel fascicolo del p.m. e non anche con atti gia' al fascicolo del dibattimento; Irrilevante appare, infine, anche la circostanza che nel caso di ingresso di atti extraprocessuali o extradibattimentali (atti delle indagini preliminari) la loro ammissione venga deliberata dallo stesso collegio che provvedera' alla decisione, verificandosi situazione del tutto analoga nel caso di disposta rinnovazione degli atti, anche in tal caso il collegio disponendo ex novo la utilizzabilita' processuale degli esiti dell'istruttoria svolta e, su tale ammissione - deliberata, si noti, con le possibili integrazioni o ripetizioni che dovesse ritenere opportune - poi fondando la propria decisione. 2. - Sotto il profilo della irragionevole dispersione di materiale probatorio acquisito. L' intervento della Corte costituzionale si rende necessario anche al fine di evitare una irrazionale dispersione di atti legittimamente acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede di formazione della prova, costretti altrimenti a "navigare" in un limbo di inutilizzabilita' ai fini della decisione (assoluta se non utilizzabili nemmeno per contestazioni nella riaudizione del teste, relativa ma pur sempre ingiustificata e, comunque, condizionata all'attivita' delle parti, se idonee a riacquistare valenza probatoria solo a seguito di contestazione) pena la nullita' di cui all'art. 525 c.p.p., in violazione di ogni principio di logica processuale ed in manifesta disparita' di trattamento con la pacifica acquisibilita' di atti che - del tutto estranei al procedimento o assunti in forme meno garantite - alternativamente, dovrebbero parimenti incorrere nel divieto assoluto di cui all'art. 525 c.p.p.; B) in rapporto all'art. 24 della Costituzione; Sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. Deve, inoltre, evidenziarsi, che la normativa denunziata, oltre a realizzare la illustrata irrazionale disparita' per le prove assunte da un diverso collegio, d'altro verso, precludendo la loro utilizzabilita', viene a violare il diritto di difesa, potendo restare preclusa e irripetibile o, comunque, non contestata in sede di rinnovata istruttoria, una prova favorevole all'imputato, peraltro anche sotto questo profilo con irragionevole disparita' rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo e con irragionevole subordinazione dei diritti della difesa ad eventi (variazione dei collegi) cui la stessa e' del tutto estranea e mera spettatrice.
P. Q. M. Ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, essendo interamente istruito ma con prove assunte da altro collegio; Solleva questione di illegittimita' costituzionale: degli artt. 238 e 511-bis c.p.p., nella parte in cui consentono acquisizione e letture delle prove di "altri" procedimenti e non anche dello stesso procedimento con una diversa composizione del collegio; dell'art. 51, c.p.p., nella parte in cui non prevede la lettura degli atti assunti da un collegio diversamente composto. Indica in tali norme, per le ragioni esposte in motivazione, il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, con trasmissione alla Corte costituzionale della documentazione di tali notifiche e comunicazioni. Palmi, addi' 15 febbraio 1999. Il presidente: Mastroianni 99C0659