N. 394 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1999

                                N. 394
  Ordinanza  emessa  il  15  aprile  1999 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sezione staccata di Latina sul  ricorso  proposto
 da Molinari Dario Gaetano contro l'Azienda unita' sanitaria locale di
 Latina
 Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
    delle controversie riguardanti le attivita' e  le  prestazioni  di
    ogni  genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento
    dei pubblici servizi, ivi comprese  quelle  relative  al  servizio
    sanitario nazionale - Esclusione dalla giurisdizione esclusiva dei
    rapporti  individuali  di utenza con soggetti privati - Eccesso di
    delega, per limitazione  arbitraria  della  delega  da  parte  del
    legislatore delegato.
 In via subordinata:
     Giustizia  amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo
    delle controversie riguardanti le attivita' e  le  prestazioni  di
    ogni  genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento
    dei pubblici servizi, ivi comprese  quelle  relative  al  servizio
    sanitario  nazionale  -  Violazione  del principio contenuto nella
    legge di delega relativo all'estensione  della  giurisdizione  del
    giudice  amministrativo  esclusivamente alle controversie relative
    ai diritti  patrimoniali  conseguenziali  e  al  risarcimento  del
    danno.
 In via ulteriormente subordinata:
     Giustizia  amministrativa  -  Estensione  della giurisdizione del
    giudice  amministrativo  alla  materia  dei  servizi  pubblici   -
    Violazione  del  principio  della  determinatezza  dell'oggetto da
    parte della legge di delega -  Irragionevolezza  -  Incidenza  sul
    diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.
 (D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 80, artt. 33, commi 1 e 2, lett. f); legge
    15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g)).
 (Cost., artt. 3, 24, 76, 77, primo comma, e 113).
(GU n.29 del 21-7-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  n.  37  del  1999
 proposto  dal  sig.  Dario  Gaetano  Molinari, rappresentato e difeso
 dall'avv. Luigi Paoletti e con  lo  stesso  domiciliato  ex  lege  in
 Latina, via A. Doria, nella segreteria del tribunale;
   Contro  l'Azienda unita' sanitaria locale di Latina, in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, non costituito  in  giudizio,  per
 l'annullamento  del  provvedimento,  adottato  il 9 novembre 1998, di
 diniego di somministrazione gratuita di somatostatina;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti della causa;
   Relatore alla pubblica udienza del 15 aprile  1999  il  consigliere
 Salvatore Raponi;
   Nessuno presente per le parti in causa;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                               F a t t o
   Con  ricorso  notificato  il  14  dicembre  1998,  depositato nella
 segreteria della sezione il 13 gennaio 1999,  il sig.  Dario  Gaetano
 Molinari  impugna  il  provvedimento  in  epigrafe, prot. 21421 del 9
 novembre 1998, a firma del direttore sanitario  dell'Azienda  U.S.L.,
 di Latina, con il quale gli viene negata la somministrazione gratuita
 di  somatostatina  per  chiusura  dell'arruolamento di nuovi pazienti
 affetti da neoplasia del colon retto, come gia' fatto presente  dalla
 divisione  di  oncologia dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina,
 sede della sperimentazione, con certificazione del 2 ottobre 1998.
   Premesso di essere  pensionato,  privo  di  mezzi  sufficienti  per
 l'acquisto  dei  medicinali  costosi  (tra  i quali la somatostatina)
 necessari per la cura della malattia da  cui  e'  affetto,  di  avere
 proposto  ricorso  ex  art.  700  al  pretore  di Latina, il quale ha
 declinato la propria giurisdizione in favore di  quella  del  giudice
 amministrativo,  l'istante  deduce l'illegittimita' del provvedimento
 impugnato per violazione di legge, eccesso di potere  e  travisamento
 dei  fatti,  evidenziando  che  il  bene  supremo  della  vita umana,
 tutelato  dall'art.  32  della  Costituzione,  richiede  una   tutela
 immediata ed efficace.
   Conclude  per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva
 dello  stesso,  con  conseguente  ammissione  alla   somministrazione
 gratuita della somatostatina.
   L'Amministrazione intimata non si e' costituita in giudizio.
   Con  ordinanza  collegiale  n.  76  del  28  gennaio  1999 e' stata
 respinta la domanda incidentale di  sospensiva  sul  rilievo  che  la
 questione  in  esame  configurasse  un rapporto individuale di utenza
 devoluto, ai sensi dell'art. 33, lett. f) del  d.lgs. 31 marzo  1998,
 n. 80, alla cognizione del giudice ordinario.
   Alla  pubblica  udienza  del  15  aprile  1999  il ricorso e' stato
 trattenuto in decisione.
                             D i r i t t o
   I. - Il collegio e' chiamato ad esaminare e decidere,  in  sede  di
 giurisdizione,  che dovrebbe essere esclusiva, ai sensi dell'art.  33
 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia che il ricorrente ha
 instaurato contro il S.S.N. impugnando il rifiuto  opposto  dall'AUSL
 Latina,  in  data 9 novembre 1998, alla propria richiesta tendente ad
 ottenere la somministrazione gratuita della somatostatina per la cura
 della malattia da cui e' affetto (carcinoma  del  colon  rettale  con
 metastasi epatiche).
   Tale rifiuto e' stato motivato con la impossibilita' di inserimento
 nella  sperimentazione del c.d. metodo Di Bella, essendo stato chiuso
 l'arruolamento di ulteriori pazienti nei  protocolli  riguardanti  la
 patologia  sopra indicata giusta comunicato ministeriale del 5 agosto
 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Sennonche',   l'applicazione   della  suddetta  norma,  emanata  in
 attuazione della delega  conferita  dal  Parlamento  al  Governo  con
 l'art.  11,  comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, pone
 una serie di problemi  costituzionalmente  rilevanti,  relativi  alla
 coerenza  del sistema normativo posto in essere con la legge delega e
 la legge delegata, alla stessa individuazione del giudice  dotato  di
 giurisdizione  in  materia  di  rapporti  individuali di utenza, alla
 effettivita' della tutela giurisdizionale per  il  ricorrente.  Tutte
 questioni  dalla cui soluzione non puo' prescindersi per la decisione
 del caso in esame e che, ad avviso del collegio, appaiono rilevanti e
 non manifestamente infondate posto che, per quanto si  voglia  tenero
 conto  del  complesso  contenuto  normativo  e  delle  finalita'  che
 ispirano  la  delega,  le  norme  emanate  dal  legislatore  delegato
 eccedono  i  margini  di  discrezionalita'  consentiti dai principi e
 criteri direttivi fissati dal legislatore delegante  (cfr.  C.  della
 Costituzione  5  febbraio  1999,  n.  15 e 4 marzo 1999, n. 49), come
 meglio risultera' dalle considerazioni che seguiranno.
   II. - Pertanto, si sollevano d'ufficio  le  seguenti  questioni  di
 legittimita' costituzionale:
     A)  in  via  principale,  si  eccepisce l'incostituzionalita', in
 rapporto all'art. 77, primo comma della Costituzione,  dell'art.  33,
 secondo  comma, lett. f) del d.lgs. n. 80/1998, nella parte in cui il
 Governo, dopo avere affermata,  nel  primo  comma,  la  giurisdizione
 esclusiva  del  giudice  amministrativo  in  tutte le controversie in
 materia di servizi pubblici, inopinatamente  esclude  dal  novero  di
 tali  controversie  i  rapporti  individuali  di  utenza con soggetti
 privati, oggettivamente riducendo  in  maniera  consistente  l'ambito
 della  giurisdizione  prima  affermata  senza alcuna limitazione (ne'
 limitazione e' dato rinvenire nel testo della legge delega, ove  esso
 si  intenda  come  attributivo  della  giurisdizione  esclusiva nelle
 materie ivi elencate).
   La presenza di tale inciso, di  significato  ambiguo  e  di  dubbia
 interpretazione,  rende  insanabilmente contraddittorio e illogico il
 testo dello stesso art. 33, poiche' il legislatore  delegato  espunge
 dalla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo in materia
 di servizi pubblici, affermata con  decisione  nel  primo  comma,  le
 controversie relative ai non meglio identificati rapporti individuali
 di utenza con soggetti privati.
   Per  quanto  attiene  al  caso  in esame, nel quale e' implicato il
 S.S.N., la giurisdizione esclusiva potrebbe, ai  sensi  dell'art.  5,
 primo  comma,  della  legge n. 1034/1971, configurarsi per i rapporti
 tra l'Amministrazione sanitaria e  strutture  private  convenzionate,
 visti  alla  stregua  di rapporti concessori di pubblico servizio, ma
 giammai potrebbe estendersi a quelli tra l'assistito e il S.S.N.; che
 oggettivamente  esulano  dall'ambito  concessorio  per  rientrare  in
 quello   del  rapporto  individuale  di  utenza  contraddittoriamente
 escluso dalla giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante la
 connotazione di tipo pubblicistico che lo contraddistingue.
   Tanto piu' grave appare poi la disposta esclusione se si  considera
 che  essa  e'  stata  introdotta  in  sostanziale  adesione al parere
 espresso, in data 12 marzo 1998, dall'Adunanza generale del Consiglio
 di Stato, sezione atti normativi, sullo schema di decreto legislativo
 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  Dipartimento
 della funzione pubblica.
   In  tale  parere  l'Adunanza generale non solo ha dato per scontato
 (ma non e' dato comprendere quale sia l'iter logico seguito), per  di
 piu'  ignorando  il tenore testuale della norma, che la delega di cui
 all'art. 11, comma 4, lett. g) della citata legge n. 59/1997 concerne
 tre ambiti distinti e  cioe':  a)  controversie  concernenti  diritti
 patrimoniali   conseguenziali   (ivi   comprese  quelle  relative  al
 risarcimento del  danno);  b)  controversie  concernenti  la  materia
 edilizia,  urbanistica e dei servizi pubblici; c) regime transitorio.
 Ma, ha anche ritenuto di suggerire, in contrasto con la  ratio  della
 delega, una previsione espressa che escludesse dalla devoluzione alla
 giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
 concernenti i rapporti individuali di utenza  con  soggetti  privati,
 relative  alle prestazioni del servizio, senza peraltro fornire alcun
 elemento o esemplificazione atta a chiarire il  significato  di  tale
 locuzione.
   In  conformita'  alle  proprie  osservazioni,  l'Adunanza ha quindi
 proposto un suo testo dell'art.  38  dello  schema  di  decreto,  poi
 sostanzialmente   recepito   dal   legislatore  delegato  e  trasfuso
 nell'art. 33 del d.lgs.  n. 80/1998, nel quale (secondo comma,  lett.
 f)  e' stata prevista, appunto, l'esclusione dei rapporti individuali
 di  utenza,  nonche'  delle   controversie   meramente   risarcitorie
 riguardanti  il  danno  alla  persona  e  di  quelle  in  materia  di
 invalidita', pure suggerite nel parere in questione.
   Ne' sul significato della locuzione "rapporti individuali di utenza
 con soggetti privati" risulta essersi particolarmente  soffermata  la
 Commissione  bicamerale  permanente  che  pure ha esaminato lo stesso
 art. 38 dello schema di decreto nelle sedute del 18 e 19 marzo  1998,
 ritenendo  a  sua  volta  che  non  apparisse  opportuno devolvere al
 giudice  amministrativo  anche  le  controversie  aventi  ad  oggetto
 "rapporti  individuali  di utenza con gestori privati" non implicanti
 "la cognizione  delle  clausole  generali  di  contratto".  Si  puo',
 comunque,  osservare che la formulazione della Commissione bicamerale
 indurrebbe  ad   una   interpretazione   restrittiva   dei   rapporti
 individuali  di  utenza,  prefigurando,  sembrerebbe, dei rapporti di
 tipo negoziale la cui esclusione sarebbe comprensibile.
   Il fatto che il legislatore delegato, dopo aver affermato nel primo
 comma  dell'art.  33   la   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
 amministrativo,  abbia  arbitrariamente  statuito, nel secondo comma,
 lett. f), siffatta esclusione  e  cio'  abbia  fatto  contestualmente
 all'esplicazione  di  un'ampia  gamma  di  ipotesi  di  giurisdizione
 esclusiva,   sembrerebbe   doversi   interpretare   nel   senso   che
 l'intenzione  sia  stata  proprio  quella,  anche  se  non e' dato di
 capirne  la  ratio,  di  sottrarre  al  giudice   amministrativo   le
 controversie  che  possono  instaurarsi  tra  il  S.S.N.  o strutture
 sanitarie private  convenzionate  e  soggetti  privati  (utenti),  in
 relazione  a  rapporti  individuali  di  utenza.   I quali potrebbero
 essere configurati proprio nelle ipotesi  dell'assistito  che  chieda
 all'Azienda  U.S.L.  o  ad  altra  struttura  del  S.S.N., ma anche a
 gestore privato di  pubblico  servizio,  quali  una  farmacia  o  una
 clinica  privata convenzionata, l'erogazione della somatostatina o di
 altro medicinale, ovvero  accertamenti  diagnostici,  cure,  ricoveri
 anche all'estero, prestazioni specialistiche ecc.
   Di  detta esclusione non vi e' traccia, invero, nella legge delega,
 rispetto alla quale si configura, quindi, un'attuazione non  conforme
 ai  principi  ivi  stabiliti, con conseguente violazione dell'art. 76
 della Costituzione.
   E' evidente che, ove il legislatore delegato  non  avesse  prevista
 l'esclusione  di  cui  si  discute,  non  vi  sarebbe  dubbio  che le
 controversie instaurate dagli  assistiti  nei  confronti  del  S.S.N.
 (come,  ad esempio, nel caso di diniego opposto alla richiesta di una
 determinata prestazione o erogazione di servizi) rientrerebbero nella
 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che  ricomprende,
 appunto,  tutte  le  attivita'  e  le  prestazioni,  anche  di natura
 patrimoniale,  che   caratterizzano   l'espletamento   del   pubblico
 servizio.
   La  ragione  dell'esclusione potrebbe essere, in ipotesi, quella di
 voler garantire ai  soggetti  privati  una  tutela  piu'  efficace  e
 tempestiva  (ad  esempio, attraverso l'art. 700 c.p.c.) della domanda
 volta ad ottenere una determinata prestazione spesso  necessaria  per
 la  salvaguardia  del  diritto  alla  salute  psico-fisica. Tutela in
 ordine alla quale il giudice amministrativo  non  dispone  di  idonei
 strumenti  processuali,  non  essendosi  il legislatore evidentemente
 rappresentata  la   necessita'   di   dotarlo   di   tali   strumenti
 contestualmente  all'attribuzione  della  giurisdizione  esclusiva in
 materie particolarmente delicate, al fine  di  rendere  effettiva  la
 tutela del cittadino.
   Opinando,  poi,  nel senso che i rapporti individuali esclusi siano
 quelli che gli utenti hanno con soggetti  privati (evidentemente  non
 gestori   di  un  pubblico  servizio),  sarebbe  evidente  che  essi,
 trattandosi di rapporti sicuramente privatistici, non potrebbero  non
 ricadere nella cognizione del giudice ordinario, onde la locuzione di
 cui trattasi sarebbe assolutamente pleonastica e tamquam non esset.
   Non   sfugge   la  rilevanza  del  profilo  di  incostituzionalita'
 prospettato, stante la difficolta' di applicare una norma intimamente
 contraddittoria e di incerta interpretazione,  nel  momento  in  cui,
 contestualmente,  da  un lato attribuisce la giurisdizione al giudice
 ammininistrativo di tutte  le  controversie  in  materia  di  servizi
 pubblici (cfr. primo comma e secondo comma, lett. f), prima parte) e,
 dall'altro,   la   limita   arbitrariamente  e  in  modo  consistente
 escludendo i rapporti individuali di utenza, con inevitabili riflessi
 negativi sulla tutela della posizione soggettiva del ricorrente.
   La non manifesta infondatezza delle questioni  sollevate  discende,
 invece,  dalle  argomentazioni  esposte  e dalla seguente riassuntiva
 considerazione: se, come la Corte costituzionale  ha  avuto  modo  di
 ritenere,  il  controllo  dei  limiti  posti  al legislatore delegato
 postula l'individuazione sia  dell'oggetto,  sia  della  ratio  della
 delega,  non  vi  e'  dubbio  che nel caso in esame le norme delegate
 abbiano interpretato la  delega  in  senso  estensivo  per  un  verso
 (attribuzione  della  giurisdizione esclusiva), restrittivo per altro
 verso (esclusione dei rapporti individuali di utenza) delineando,  in
 palese   violazione   dell'art.  76  della  Costituzione,  un  quadro
 legislativo contraddittorio e incerto (cfr. Corte costituzionale,  29
 dicembre 1995, n. 531; 7 luglio 1995, n. 305).
     B)  per  l'ipotesi  che la Corte non ravvisi il cennato contrasto
 insito nell'art. 33 del d.lgs.  n.  80/1998,  si  eccepisce,  in  via
 subordinata,  l'incostituzionalita'  del  primo  comma  dello  stesso
 articolo, per eccesso nell'esercizio della  delega,  con  riferimento
 agli  artt.  76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in
 cui  attribuisce  espressamente  alla  giurisdizione  esclusiva   del
 giudice  amministrativo  tutte le controversie in materia di pubblici
 servizi (elencandone, in via esemplificativa, soltanto  alcuni),  pur
 in assenza di una specifica previsione che cio' consenta.
   Si  osserva,  innanzitutto,  che, stando alla struttura letterale e
 logica nonche' alla ratio della norma delegante,  il  legislatore  ha
 inteso,   senza   dubbio,   trasferire   al   giudice   ordinario  la
 giurisdizione  in  materia  di  pubblico  impiego,   tradizionalmente
 appannaggio   del   giudice   amministrativo,   ma,  non  altrettanto
 certamente si puo' affermare che abbia anche espressa la volonta'  di
 attribuire  a  quest'ultimo  giudice, quasi a compensazione di quella
 sottratta, (come e' stato ritenuto)  la  giurisdizione  esclusiva  in
 materia di servizi pubblici (esclusi i rapporti concessori).
   Invero,  stando  al  chiaro tenore letterale dell'art. 11, comma 4,
 lett.  g)  della  legge  n.  59/1997,  e'  logico  ritenere  che   il
 legislatore   delegante   abbia  inteso  estendere  la  giurisdizione
 esclusivamente alle controversie  relative  ai  diritti  patrimoniali
 conseguenziali  (ivi  comprese  quelle  attinenti al risarcimento del
 danno) in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici. Ne'
 assume rilievo la circostanza che per  la  materia  edilizia,  e  per
 quella dei servizi pubblici limitatamente al rapporto concessorio, si
 sia  di  fatto  completata,  attraverso  la sua estensione ai diritti
 patrimoniali  conseguenziali  e  al  risarcimento   del   danno,   la
 preesistente  giurisdizione  esclusiva  gia'  attribuita  al  giudice
 amministrativo in forza dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977,  n.
 10  e  degli  artt.  5, 7, commi 2 e 3, e 26, comma 3,  della legge 6
 dicembre 1971, n. 1034.
   Resta sempre il fatto che  per  la  materia  urbanistica  e  per  i
 rapporti   in   tema   di  servizi  pubblici,  diversi  dal  rapporto
 concessorio  e'  stata  semplicemente  integrata   la   giurisdizione
 generale  di legittimita' con l'aggiunta della cognizione dei diritti
 patrimoniali conseguenziali e del risarcimento del danno.
   Ad avviso  del  collegio,  dunque,  l'integrazione  apportata  alla
 giurisdizione  generale  di  legittimita'  non  vale a connotarla nel
 senso  dell'esclusivita',  in  quanto,  a  tal  fine,  sarebbe  stato
 necessario  devolvere al giudice amministrativo la cognizione di ogni
 e qualsiasi rapporto  (relativo  a  diritti  e  interessi)  nelle  su
 indicate materie.
   Invero,   come  recita  l'art.  7,  terzo  comma,  della  legge  n.
 1034/1971,  la  giurisdizione  e'   esclusiva   quando   il   giudice
 amministrativo  conosce  di  "tutte le questioni relative a diritti",
 quindi non solo dei  diritti  patrimoniali  e  del  risarcimento  del
 danno, conseguenti all'annullamento di un atto amministrativo.
   Sulla  base  delle  esposte  considerazioni, le quali condurrebbero
 logicamente ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo,
 il collegio ritiene che il primo comma dell'art.  33  del  d.lgs.  n.
 80/1998  ecceda  vistosamente  i  limiti della delega, la quale si e'
 limitata  unicamente  ad  estendere  la  giurisdizione  del   giudice
 amministrativo  alle  controversie  relative  ai diritti patrimoniali
 conseguenziali  e  al  risarcimento  del   danno,   con   conseguente
 violazione dell'art.  76 della Costituzione e del successivo art. 77,
 primo  comma  della  Costituzione,  ai sensi del quale il Governo non
 puo'   emanare  decreti  legislativi  in  materie  non  espressamente
 delegate dal Parlamento.
   Non appare superfluo sottolineare  la  rilevanza  della  questione,
 avuto  anche  riguardo  all'esigenza  di  tutelare  con  la  maggiore
 tempestivita' possibile il ricorrente e quanti  possono  trovarsi  in
 situazione  analoga,  tenuto  conto  che  la  giurisdizione di questo
 tribunale sussisterebbe solo nel caso in cui le  questioni  sollevate
 fossero ritenute infondate.
   E' tenuto, altresi', conto, del conflitto negativo di giurisdizione
 che,  in  relazione  al  caso  in  esame,  si  e' determinato in sede
 cautelare  tra  questo  giudice  e  quello  ordinario:  quest'ultimo,
 infatti, in precedenza adito dal ricorrente ex art. 700 c.p.c., aveva
 declinato  la  propria  giurisdizione  affermando  quella del giudice
 amministrativo; la sezione, a sua volta, in sede di esame e reiezione
 della domanda cautelare proposta  con  il  ricorso  in  esame,  aveva
 ritenuto  configurarsi  la giurisdizione dell'A.G.O., con riferimento
 all'inciso contenuto nella lett. f) dell'art. 33,  senza  che  fosse,
 allora, valutato il profilo dell'eccesso nell'esercizio della delega,
 venuto  in rilievo, re melius perpensa, al momento dell'odierno esame
 di merito.
     C) ove la  Corte  dovesse  ritenere  insussistente  l'eccesso  di
 delega,  il  collegio  solleva,  in via ulteriormente subordinata, la
 questione di costituzionalita' del citato art. 11, comma 4, lett.  g)
 della  legge  di  delega  n.  59/1997,  nella parte in cui estende la
 giurisdizione  (pacificamente   ritenuta   esclusiva)   del   giudice
 amministrativo  alla  materia  dei  servizi  pubblici, oggettivamente
 indeterminata  essendo  evidentemente  intesa  nella  sua  totalita',
 stante l'innegabile contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
   Anche  ammettendo,  infatti, che la delegazione per "materie" possa
 trovare un aggancio nell'art.  103  della  Costituzione  e',  invero,
 palese  la violazione del precetto costituzionale secondo il quale la
 funzione legislativa puo' essere delegata a condizione che  l'oggetto
 della  delega  sia  definito,  onde  deve  logicamente escludersi una
 possibilita' di delega per blocchi di materie.
   E certamente non puo' ritenersi osservata detta prescrizione in una
 delega che appare irrimediabilmente  generica  nel  momento  in  cui,
 secondo  l'opinione  inspiegabilmente  prevalente,  avrebbe esteso la
 giurisdizione del giudice amministrativo  alla  materia  dei  servizi
 pubblici  senza alcuna specificazione e, quindi, da ritenere riferita
 a tutti i servizi. L'individuazione dei quali sarebbe stata,  per  di
 piu', rimessa al legislatore delegato che vi ha, peraltro, proceduto,
 parzialmente  e ad libitum in mancanza delle doverose precisazioni in
 ordine al contenuto del blocco di materie trasferito.
   In sostanza, per riconoscere al legislatore delegato il  potere  di
 affermare in via generale la giurisdizione del giudice amministrativo
 in  tutte  le  controversie  in  materia  di  servizi  pubblici  e di
 individuare grandi  aree  della  materia  (credito,  vigilanza  sulle
 assicurazioni,  servizio  farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni,
 ecc.)  con  la  possibilita'  teorica  di  includervi  altri  servizi
 pubblici  che  potranno  essere  configurati in futuro, sarebbe stato
 comunque necessario che l'art. 76 della Costituzione avesse  prevista
 una  delega, per cosi' dire, "aperta", riferibile, cioe', a gruppi di
 materie oggetto di successiva determinazione (il che, pero',  non  e'
 nel momento in cui si richiede che l'oggetto sia "definito") e che il
 legislatore  delegante  avesse,  comunque, espressamente affermata la
 giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella  materia  de
 qua.
   Dunque,   ove   si   volesse   ritenere   attribuita   al   giudice
 amministrativo la giurisdizione esclusiva (relativa, cioe', a tutti i
 diritti soggettivi e agli interessi legittimi) in materia di  servizi
 pubblici, non puo' sfuggire che sarebbe stato necessario individuare,
 se  non i singoli servizi, quantomeno il loro contenuto, assicurando,
 cosi',  attraverso  una  definizione   "sostanziale   degli   stessi,
 l'osservanza del disposto dell'art. 76 della Costituzione.
   Risulta,  altresi',  violato  il  principio  di  uguaglianza di cui
 all'art.    3  della  Costituzione,  che   condiziona   l'ordinamento
 normativo nella sua obiettiva struttura ed e' inteso come espressione
 di un canone generale di coerenza al quale lo stesso ordinamento deve
 ispirarsi   (cfr.  Corte  costituzione,  sentenze  n.  25/1966  e  n.
 204/1982). In effetti, il legislatore nell'attribuire, tout court, al
 giudice amministrativo la giurisdizione (in  via  esclusiva,  secondo
 l'opinione  prevalente)  su  tutti  i  servizi pubblici, senza alcuna
 precisazione, ha modificato il preesistente assetto delle  situazioni
 soggettive  e  dei  rapporti intersoggettivi, alterando il precedente
 equilibrio e rendendo piu' difficoltosa e incerta l'utilizzazione dei
 mezzi  di  tutela,  con  riflessi  negativi   sull'applicazione   del
 principio  di  uguaglianza dei cittadini nel momento in cui intendono
 avvalersi di tali mezzi.
   Piu' precisamente, se l'obiettivo della legge delega e'  quello  di
 estendere  la  giurisdizione  del giudice amministrativo alla materia
 dei servizi pubblici, e' configurabile una mancanza  di  correlazione
 logica  tra  mezzo  e fine, nel momento in cui viene omessa qualsiasi
 specificazione della materia dando luogo a incertezze  interpretative
 che  non  vengono  risolte,  ma  anzi sono confermate e aggravate dal
 legislatore  delegato,  per  quanto  si  e'  osservato  a   proposito
 dell'art.   33, e sono percio' destinate a riflettersi sull'esercizio
 del diritto  di  agire  in  giudizio  per  la  tutela  di  diritti  e
 interessi, ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
   In  sostanza,  la coerenza del sistema normativo legge-delega/legge
 delegata, valutata in rapporto all'art. 3  della  Costituzione,  deve
 essere intesa nel senso che tale sistema, il quale regola in astratto
 e  in via generale una serie di situazioni possibili in concreto, sia
 tale da non ostacolare o  aggravare  l'esplicazione  del  diritto  di
 difesa  garantito  dagli  artt. 24 e 113 della Costituzione, come, al
 contrario, si verifica nel caso in esame. Ne' sembra al collegio  che
 possano  opporsi,  in  relazione  all'incoerenza rilevata che attiene
 alla razionalita'  del  sistema,  l'impossibilita'  di  sindacare  il
 merito delle scelte legislative e l'ipoteticita' del contrasto con il
 principio  di  uguaglianza (cfr. Corte costituzionale, 28 marzo 1996,
 n. 89).
   E' evidente che, ove  fosse  ritenuta  l'incostituzionalita'  della
 legge  delega  con  riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione,
 l'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 resterebbe inevitabilmente  travolto,
 dovendosi  riconoscere  la  necessita', per quanto attiene ai servizi
 pubblici, di precisare l'oggetto della delega.
   III. - Invero e conclusivamente, solo dopo che sia  stato  chiarito
 se  sia  legittima  l'esclusione  dei  rapporti individuali di utenza
 disposta dal legislatore delegato, se la giurisdizione  esclusiva  in
 materia  di  servizi  pubblici sia stata effettivamente trasferita al
 giudice  amministrativo,  se  la  legge  delegata  abbia rispettato i
 limiti della delega e se la delega abbia,  a  sua  volta,  rispettato
 l'art.  76  della  Costituzione,  potra' essere assicurata al caso in
 esame, dal giudice ordinario ovvero dal  giudice  amministrativo,  la
 tutela   richiesta   in   attuazione  degli  artt.  24  e  113  della
 Costituzione  e  del  principio  di   uguaglianza   (art.   3   della
 Costituzione)  la  cui  violazione,  per quanto detto, non pare possa
 escludersi.
   Discende da quanto sopra la necessita' di sospendere il giudizio ai
 sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e trasmettere gli atti alla
 Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate:
     a) in via principale, la questione di legittimita' dell'art.  33,
 secondo comma, lett. f) del d.lgs. n. 80/1998, in rapporto  al  primo
 comma  del  medesimo  articolo,  limitatamente  all'esclusione  dalla
 giurisdizione esclusiva,  dei  rapporti  individuali  di  utenza  con
 soggetti privati, stanti l'insanabile contraddittorieta' con il primo
 comma  dello stesso articolo e la limitazione arbitraria della delega
 da parte del legislatore delegato, con violazione degli  artt.  76  e
 77, primo comma, della Costituzione;
     b)   in   via   subordinata,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 33, primo comma, del d.lgs. n.  80/1998,  in
 rapporto  agli  artt.  76  e  77, primo comma della Costituzione, per
 manifesto eccesso di delega;
     c) in via ulteriormente subordinata, quella dell'art.  11,  comma
 4,  lett. g) della legge n. 59/1997 per violazione degli artt. 76 e 3
 della Costituzione. Con violazione  in  tutti  i  casi,  anche  degli
 articoli  3,  24  e 113 della Costituzione, per il vulnus arrecato al
 canone generale di  coerenza  dell'ordinamento  normativo  e  per  le
 limitazioni  e  le  difficolta'  create  all'esercizio del diritto di
 difesa;
   Sospende il giudizio in corso disponendo  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  sia,  altresi',  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
   La presente sentenza sara' eseguita dall'Autorita' amministrativa.
   Cosi' deciso in Latina, nella Camera di  consiglio  del  15  aprile
 1999.
                         Il presidente: Camozzi
                                           Il consigliere est.: Raponi
 99C0709