N. 306 ORDINANZA 7 - 14 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Ricostruzione  dei trattamenti
 pensionistici in base alla sentenza  n.  405  del  1993  della  Corte
 costituzionale  -  Estinzione  d'ufficio  dei  giudizi pendenti - Ius
 superveniens - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e  183,  come
 modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140).
 
 (Cost.,  artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 103, 104, 113
 e 136).
 
(GU n.29 del 21-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182  e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della finanza pubblica), come modificato dall'art.
 3-bis del d.-l.   28  marzo  1997,  n.  79  (Misure  urgenti  per  il
 riequilibrio  della  finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio
 1997, n. 140, promossi con 4 ordinanze  emesse  il  4  maggio  (n.  2
 ordinanze),  il  15  e  l'11  giugno  1998  dal  pretore  di Brescia,
 rispettivamente iscritte ai nn. 510, 511,  640  e  641  del  registro
 ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 28 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 giugno 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che  -  nel  corso  di  due  procedimenti  instaurati  per
 ottenere  la  ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in
 base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte  costituzionale  -  il
 pretore  di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto,
 emesse il 4 maggio (r.o. n. 510 del 1998) e l'11 giugno 1998 (r.o. n.
 641 del 1998), ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  commi  181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n.
 662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  come
 modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure
 urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica);
     che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta
 nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
 a  risolvere  il  problema  del  rimborso  delle somme maturate dagli
 aventi diritto in applicazione  della  citata  sentenza  della  Corte
 costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in
 contrasto:    a)  con  l'art.  113  Cost.,  in quanto sostanzialmente
 preclusiva della tutela giurisdizionale  contro  i  provvedimenti  di
 diniego  delle  prestazioni  gia'  pronunciati  dall'INPS; b) con gli
 artt. 101, 102 e 104 Cost.,  essendo  di  ostacolo  allo  svolgimento
 della  funzione  giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede
 amministrativa del contenzioso  giudiziario  pendente,  peraltro  non
 eliminato dalla previsione dell'estinzione d'ufficio dei processi; c)
 con  gli  artt.  24  e  25 Cost., poiche' - stante l'esclusione degli
 accessori del credito e la vanificazione del diritto  degli  eredi  -
 alla  perdita  del diritto all'azione, conseguente all'estinzione dei
 giudizi ed alla compensazione  delle  spese,  non  si  accompagna  un
 arricchimento  della  sfera patrimoniale degli interessati, in misura
 sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli  evocati
 parametri;
     che,  sempre  secondo  il  rimettente, le disposizioni censurate,
 "nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma" - non
 potendo  le  Camere  procedere  alla  conversione  di   decreti-legge
 reiterati,  allorquando l'ultimo decreto non sia destinato a regolare
 diversamente un nuovo caso straordinario di necessita' ed  urgenza  -
 contrastano  con  gli  artt.  1,  70, 72, 77, 94 e 136 Cost., siccome
 frutto d'un tardivo  ed  anomalo  procedimento  di  conversione,  non
 costituente  -  per  effetto del trasferimento del vizio genetico del
 decreto legge iterato o reiterato - espressione di autonoma e  libera
 determinazione   delle   due   Camere,  condizionate  altresi'  dalla
 redazione della legge in soli tre articoli,  contenenti  un  coacervo
 indistinto  di  materie  disomogenee,  cosi' formulati dal Governo al
 solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;
     che, nel corso di analogo giudizio, il pretore  di  Brescia,  con
 ordinanza  emessa  il  4  maggio  1998  (r.o.  n.  511  del 1998), ha
 sollevato identica questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996, come modificati
 dall'art.  3-bis della legge n. 140 del 1997, "nella  loro  interezza
 ed in ogni singola parte, parola e norma", per violazione degli artt.
 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost;
     che,  con  altra  ordinanza emessa il 15 giugno 1998 (r.o. n. 640
 del 1998), sulla base di identiche motivazioni  riferite  ai  singoli
 parametri  evocati  -  cui  viene  aggiunta  la  lamentata violazione
 dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, il pretore di
 Brescia   ha   altresi'   sollevato   questione    di    legittimita'
 costituzionale dell'art.  1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662
 del  1996  e  dell'art.    3-bis  della  legge  n.  140 del 1997, per
 contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102,  104
 e 113 Cost;
     che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza
 delle sollevate questioni; e che si e' costituito l'INPS, concludendo
 anch'esso per l'infondatezza delle stesse;
     che, nel giudizio promosso con  r.o.  n.  641  del  1998,  si  e'
 altresi'  costituita  la  parte  privata  del  giudizio a quo, che ha
 concluso per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  delle
 norme impugnate.
   Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  la  denunciata  normativa  e'  stata,  successivamente  alla
 proposizione degli odierni incidenti di  costituzionalita',  in  vari
 punti modificata;
     che,  in  particolare,  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, ha
 previsto l'erogazione di una somma pari al 5%  a  titolo  d'interessi
 sugli  arretrati  maturati  alla  data del 31 dicembre 1995 (art. 36,
 comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto  al  pagamento  degli
 arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di
 quest'ultimo  sia  avvenuto  anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
 comma 2);
     che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la  portata  applicativa  della  c.d.  clausola di salvezza contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola  nel  senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che, cosi' disponendo,  il  legislatore  ha  notevolmente  inciso
 sulla  normativa  denunciata,  e  dunque  il  giudice rimettente deve
 procedere ad una nuova valutazione della  rilevanza  delle  sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice stesso.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Brescia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
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