N. 327 SENTENZA 14 - 20 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Oggetto del giudizio - Norma  contenuta  in  decreto-legge  decaduto
 (per mancata conversione nel termine) - Successiva riproduzione della
 norma,  con  il  medesimo  contenuto precettivo, in ulteriori decreti
 governativi - Trasferimento della questione  sulla  disposizione  ora
 vigente del sopravvenuto (e convertito) decreto-legge.
 
 (D.-L.  16  febbraio  1996,  n.  65, art. 1, comma 6, ultimo periodo;
 d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con  modificazioni,  nella
 legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo).
 
 (Cost., art. 77, terzo comma).
 
 Previdenza   e   assistenza   sociale   -  Crediti  previdenziali  -
 Trattamento di  fine  rapporto  dei  lavoratori  e  dipendenti  delle
 compagnie  portuali  -  Accessori  - Esclusione della liquidazione di
 qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, in caso  di
 ritardo   ingiustificato   nella   corresponsione  delle  prestazioni
 previdenziali - Contrasto con la tutela previdenziale che deve essere
 assicurata ai percettori dei crediti - Illegittimita'  costituzionale
 -  Conseguente riespansione della disciplina desumibile dai principii
 comuni al settore previdenziale, salva una diversa disciplina che  il
 legislatore intenda eventualmente adottare.
 
 (D.-L.  21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella
 legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo).
 
 (Cost., art. 38).
 
(GU n.30 del 28-7-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  6,
 ultimo periodo, del d.-l. 16 febbraio 1996, n. 65 (Interventi urgenti
 a  favore  del  settore portuale e marittimo), promosso con ordinanza
 emessa il 26 febbraio 1996 dalla  Corte  di  cassazione  sul  ricorso
 proposto  da  Cesare  Bergamino  ed  altri  contro  il Fondo gestione
 istituti contrattuali lavoratori portuali in  liquidazione,  iscritta
 al  n.    934 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1996.
   Visto  l'atto  di costituzione di Cesare Bergamino ed altri nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza  pubblica  del  29  settembre  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi  l'avvocato  Sergio  Vacirca  per Cesare Bergamino ed altri e
 l'avvocato dello Stato  Giuseppe  O.  Russo  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
                            Ritenuto in fatto
   1.  -    Nel  corso  di un giudizio promosso da numerosi lavoratori
 portuali, posti in pensionamento anticipato, i  quali  chiedevano  la
 corresponsione,  da  parte  del  Fondo gestione istituti contrattuali
 lavoratori portuali, della rivalutazione monetaria e degli  interessi
 sulle somme tardivamente percepite quale trattamento di fine servizio
 ed  indennita'  contrattuali, la Corte di cassazione, sezione lavoro,
 con  ordinanza  emessa  il  26  febbraio  1996,  ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  38  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo, del
 d.-l. 16 febbraio 1996,  n.  65  (Interventi  urgenti  a  favore  del
 settore portuale e  marittimo).
   La  disposizione  denunciata  prevede che le competenze erogate dal
 Fondo per trattamento di fine  servizio,  indennita'  contrattuali  e
 trattamento di fine rapporto a favore dei lavoratori e dei dipendenti
 delle  compagnie  portuali,  comprese  quelle gia' corrisposte a tale
 titolo,  non  sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad   altri   oneri
 finanziari.
   Il  giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata abbia
 efficacia retroattiva e sia da applicare a tutti i  dipendenti  delle
 compagnie  portuali  collocati  anticipatamente  in  pensione,  senza
 alcuna distinzione o limitazione, e non solo ai lavoratori  collocati
 in  quiescenza nel contingente indicato dal comma 1 dello stesso art.
 1 del d.-l. n. 65 del 1996. Tuttavia sarebbe violato l'art.  3  della
 Costituzione, perche' per un verso ai crediti previdenziali diretti a
 surrogare  redditi  derivanti  dal cessato rapporto di lavoro sarebbe
 riservato un trattamento  diverso  da  quello  fatto  ai  crediti  di
 lavoro,  per  i  quali sono riconosciuti rivalutazione e interessi in
 caso di ritardato pagamento, per altro verso non sarebbe giustificata
 l'esclusione  degli  oneri  accessori  per   crediti   derivanti   da
 pensionamento anticipato rispetto agli altri crediti di eguale natura
 previdenziale.    Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  in  caso  di
 pensionamento anticipato il legislatore potrebbe fissare  l'ammontare
 delle prestazioni dovute ma non rimetterne la concreta corresponsione
 alla   discrezionalita'   dell'amministrazione  debitrice,  la  quale
 potrebbe altrimenti ritardare  il  pagamento,  senza  assumere  alcun
 onere  aggiuntivo,  cosi' riducendo, se non vanificando del tutto, un
 credito costituzionalmente tutelato.
   Inoltre la norma  denunciata,  disponendo  anche  per  il  passato,
 sottrarrebbe  ai  lavoratori  somme  gia' maturate, in violazione del
 principio di razionalita' ed equita',  che  richiede  sia  rispettato
 l'affidamento ragionevolmente riposto dal cittadino nelle leggi.
   Le  esigenze  di  bilancio  dello  Stato  (art. 81 Cost.), alla cui
 tutela la disposizione denunciata sarebbe diretta, non  impedirebbero
 una  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale, che consentirebbe
 sempre al legislatore di intervenire per riequilibrare e bilanciare i
 diversi interessi.
   2. - Si sono costituiti nel giudizio dinanzi alla Corte alcuni  dei
 lavoratori  ricorrenti,  eccependo l'inammissibilita' della questione
 di legittimita' costituzionale. La disposizione  denunciata  sarebbe,
 difatti,   irrilevante   nel   giudizio   principale,  giacche'  essa
 riguarderebbe solo il contingente di  lavoratori  portuali  collocati
 anticipatamente  in  pensione  dopo  l'entrata in vigore del d.-l. 22
 gennaio 1990, n.   6,  richiamato  dall'art.  1  dello  stesso  d.-l.
 denunciato  (n.  65 del 1996), mentre non riguarderebbe i ricorrenti,
 collocati in pensione in epoca precedente.
   Nel  merito  le  parti   private   richiamano   le   argomentazioni
 prospettate  nell'ordinanza  di  rimessione, per sostenere che, se si
 riconosce efficacia retroattiva alla norma che esclude  rivalutazione
 e  interessi  sulla  corresponsione del trattamento di fine rapporto,
 sarebbero violati gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
   3. - E' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale  sia
 dichiarata non fondata.
   Dopo  avere  ricostruito l'evoluzione della disciplina del settore,
 anche in relazione alla crisi dell'attivita'  portuale  ed  all'esodo
 agevolato  di  lavoratori,  l'Avvocatura sottolinea che il sacrificio
 richiesto con  l'esclusione  della  rivalutazione  monetaria  sarebbe
 compensato  dal  beneficio  accordato  con  il prepensionamento e con
 l'aumento figurativo dell'anzianita' contributiva. Si tratterebbe  di
 un  beneficio  rilevante, che consentirebbe di ritenere rispondente a
 criteri  di  razionalita'   e   di   giustizia   l'esclusione   della
 rivalutazione  per  le  somme  dovute,  cosi'  tutelandosi  anche  il
 bilancio  dello  Stato,  gia'  gravato  dall'onere  finanziario   del
 prepensionamento.    Inoltre l'eventuale ritardo nella erogazione del
 trattamento di fine rapporto, peraltro  mediamente  non  superiore  a
 sessanta-novanta giorni, si sarebbe reso necessario per consentire di
 accertare i requisiti richiesti per il  prepensionamento.
   4.  -  In  prossimita' dell'udienza del 30 settembre 1997, le parti
 private hanno depositato una memoria per ribadire  ed  illustrare  le
 argomentazioni poste a sostegno delle loro conclusioni.
   Esse ricordano, anzitutto, che il d.-l. n. 65 del 1996 non e' stato
 tempestivamente  convertito  in  legge.  La  norma denunciata avrebbe
 tuttavia mantenuto inalterata  la  sua  portata  precettiva,  essendo
 stata  trasfusa  in  successivi  decreti-legge,  sino  all'ultimo (21
 ottobre 1996, n. 535), convertito, con modificazioni, nella legge  23
 dicembre 1996, n. 647.
   Le  stesse  parti  sottolineano,  inoltre, che nei casi oggetto del
 giudizio  principale  vi  sarebbe  stato  un  notevole  ritardo,  ben
 superiore   ai   novanta   giorni   indicati   all'Avvocatura,  nella
 liquidazione del credito  previdenziale,  sicche'  sarebbe  rilevante
 valutare  la  legittimita'  costituzionale della norma che esclude la
 corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.
   La  norma   denunciata   diversificherebbe   irragionevolmente   il
 trattamento  dei  lavoratori  collocati  in  pensionamento anticipato
 rispetto agli altri pensionati e, per  la  sua  portata  retroattiva,
 equiparerebbe  senza  giustificazione  lavoratori  portuali che hanno
 gia' maturato gli interessi sulle somme  tardivamente  corrisposte  e
 lavoratori  che  non  hanno  ancora  maturato tale diritto al momento
 dell'entrata in vigore della norma denunciata.
   5. - A seguito  dell'udienza  pubblica,  la  Corte,  con  ordinanza
 emessa  il  13-25  novembre  1997,  ha disposto che la Presidenza del
 Consiglio dei ministri depositasse la  documentazione  relativa  alle
 modalita'  di  attuazione  della  disciplina sulla corresponsione del
 trattamento  di  fine  rapporto  ai  lavoratori  portuali  posti   in
 pensionamento  anticipato  ed  all'importo degli oneri aggiuntivi per
 l'eventuale  pagamento  della   rivalutazione   monetaria   e   degli
 interessi,    tenendo    anche   conto   dell'ambito   temporale   di
 applicabilita' dell'art. 16, comma 6, della legge 30  dicembre  1991,
 n. 412.
   6.   -   Depositati   gli  atti  dell'istruttoria,  in  prossimita'
 dell'udienza  pubblica  nuovamente  fissata  la  difesa  delle  parti
 private  ha  presentato  una  memoria  per  illustrare  e ribadire le
 ragioni a sostegno della fondatezza della questione. Le parti private
 sottolineano che  non  puo'  ipotizzarsi  una  compensazione  tra  il
 beneficio del prepensionamento e l'esclusione degli interessi e della
 rivalutazione  per  il  ritardo  nel  pagamento  di  quanto dovuto ai
 lavoratori   portuali,   tanto   piu'   che   lo   sforzo   di    cui
 l'amministrazione   dovrebbe   farsi   carico   non  deriverebbe  dal
 pensionamento  in  se'  considerato,  ma  sarebbe  da   collegare   a
 inadempienze  dovute a disfunzioni organizzative interne all'apparato
 burocratico dell'ente erogatore.
   La  norma  denunciata  restringerebbe   gravemente   la   posizione
 previdenziale del lavoratore, costituzionalmente tutelata, eliminando
 retroattivamente    l'obbligo   per   il   Fondo   di   corrispondere
 rivalutazione ed interessi a causa della  tardiva  corresponsione  di
 quanto  dovuto  a  titolo  di  trattamento  di  fine servizio e delle
 indennita'  previste.
   La eliminazione retroattiva del  diritto,  gia'  maturato,  ad  una
 prestazione  violerebbe  il  canone  di  razionalita'  e  la garanzia
 propria dei diritti previdenziali.
   7. - Anche l'Avvocatura ha depositato una memoria, ribadendo che il
 pensionamento anticipato dei lavoratori portuali e' stato incentivato
 con  la  concessione  di  particolari  provvidenze  e  ricordando che
 l'esigenza di contenimento della spesa pubblica puo'  condurre  anche
 ad  una  riduzione  di  un  trattamento  pensionistico  in precedenza
 spettante.  Il termine per il pagamento non sarebbe rimesso alla mera
 discrezionalita'  dell'amministrazione,  perche',  in   mancanza   di
 disposizioni specifiche, varrebbe il termine di quattro mesi previsto
 dalle  norme  previdenziali  comuni  e  ritenuto  espressione  di  un
 principio generale. Il superamento doloso o colposo di  quel  termine
 attribuirebbe  al  creditore  la  normale  azione di risarcimento dei
 danni, non toccata dalla norma oggetto  del  dubbio  di  legittimita'
 costituzionale.    Ad avviso dell'Avvocatura, anche la retroattivita'
 della disposizione  sarebbe  giustificata,  giacche'  un  trattamento
 differenziato,  a  seconda  che  le singole posizioni fossero state o
 meno definite prima o dopo l'entrata in vigore della  disciplina  che
 esclude interessi e rivalutazione, avrebbe significato introdurre una
 non ragionevole disparita' di trattamento derivante dal solo elemento
 temporale.
                         Considerato in diritto
   1.  -    La questione di legittimita' costituzionale investe l'art.
 1, comma 6, ultimo  periodo,  del  d.-l.  16  febbraio  1996,  n.  65
 (Interventi  urgenti  a favore del settore portuale e marittimo), che
 dispone  non  siano  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri   oneri
 finanziari  le  somme dovute dal Fondo gestione istituti contrattuali
 lavoratori portuali, in liquidazione,  per  il  trattamento  di  fine
 rapporto  e  a  titolo di indennita' contrattuali ai lavoratori ed ai
 dipendenti   delle   compagnie   e    gruppi    portuali    collocati
 anticipatamente  a  riposo.  La  Corte  di cassazione, sezione lavoro
 ritiene che l'esclusione della  rivalutazione  monetaria  e  di  ogni
 altro  onere  finanziario  per ritardato pagamento del trattamento di
 fine rapporto violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione  perche',  in
 mancanza   della   previsione   di   un  termine  per  l'adempimento,
 vanificherebbe la particolare protezione  assicurata,  senza  che  si
 possa distinguere tra lavoratori collocati in pensionamento ordinario
 o  anticipato,  a  tutti i crediti previdenziali; inoltre l'efficacia
 retroattiva di  tale  esclusione  sottrarrebbe  irragionevolmente  ai
 lavoratori  somme  gia' maturate per gli interessi decorsi, menomando
 l'affidamento riposto nella legge vigente al momento  di  maturazione
 del credito.
   2.  -  La norma oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale
 e' contenuta nel d.-l.  n.  65  del  1996,  decaduto  successivamente
 all'emanazione   dell'ordinanza  di  rimessione,  non  essendo  stato
 convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77,  terzo  comma,
 della  Costituzione  (si veda il comunicato del Ministero di grazia e
 giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.
 93,  serie generale, del 20 aprile 1996). Tuttavia la stessa norma e'
 stata riprodotta, con il medesimo testo,  nei  decreti-legge  che  si
 sono  succeduti  senza soluzione di continuita' (n. 202 del 12 aprile
 1996; n. 322 del 17 giugno 1996; n. 430  dell'8  agosto  1996),  sino
 all'art.1,  comma  11,  ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 1996, n.
 535  (Disposizioni  urgenti  per  i  settori   portuale,   marittimo,
 cantieristico  ed  armatoriale,  nonche'  interventi  per  assicurare
 taluni collegamenti  aerei),  convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  23  dicembre  1996,  n.  647. A quest'ultima disposizione, che
 continua ad esprimere,  ora,  il  contenuto  precettivo  della  norma
 denunciata,  deve  dunque essere riferita la verifica di legittimita'
 costituzionale (sentenza n. 84 del 1996; da ultimo, sentenza  n.  321
 del 1998).
   3. - L'eccezione di inammissibilita' della questione proposta dalle
 parti   private   -  le  quali  ritengono  che    l'esclusione  della
 rivalutazione  monetaria  e  di  altri  oneri  finanziari,   disposta
 dall'art.  1,  comma 6, del d.-l. n. 65 del 1996 (ed ora dall'art. 1,
 comma 11, ultimo periodo, del d.-l. n. 535 del  1996),  riguarderebbe
 solo i lavoratori posti in pensionamento anticipato dopo l'entrata in
 vigore del d.-l.  22 gennaio 1990, n. 6, richiamato dal comma 1 dello
 stesso  articolo, e non si applicherebbe, quindi, nel caso sottoposto
 all'esame del giudice rimettente, che  concerne  lavoratori  portuali
 collocati anticipatamente a riposo nel 1987 - non e' fondata.
   La  Corte  di  cassazione ha sollevato la questione di legittimita'
 costituzionale sul presupposto interpretativo che la norma denunciata
 escluda in ogni caso la corresponsione di oneri accessori rispetto al
 credito previdenziale per il trattamento di fine rapporto.
   Si tratta di una interpretazione argomentata  e  non  implausibile,
 idonea  a dare ingresso alla valutazione, nel merito, di legittimita'
 costituzionale (da ultimo sentenza n. 324 del 1998).
   4. - La questione e' fondata.
   La norma denunciata si inserisce nel contesto di interventi urgenti
 a favore del settore portuale e  marittimo,  diretti  a  risanare  la
 gestione  dei  porti  e adeguare le dotazioni organiche del personale
 alle effettive necessita' dei traffici marittimi. Questo obiettivo e'
 stato perseguito agevolando il volontario pensionamento anticipato di
 lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche  eccedenti  rispetto
 ai   progetti   di  riorganizzazione,  mediante  la  attribuzione  di
 incentivi,  consistenti  in  un  aumento  figurativo  dell'anzianita'
 contributiva,  ed  assicurando  la corresponsione, da parte del Fondo
 gestione istituti contrattuali lavoratori portuali,  del  complessivo
 trattamento di fine rapporto, in precedenza dovuto esclusivamente dal
 datore di lavoro.
   5.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  non pone in
 discussione la natura ed i criteri di commisurazione del  trattamento
 di   fine  rapporto  e  delle  indennita'  contrattuali,  ma  investe
 solamente la esclusione  del  pagamento  di  accessori  (interessi  e
 rivalutazione  monetaria)  nel  contesto  della mancata previsione di
 qualsiasi termine per la corresponsione del  trattamento  dovuto.  In
 tal   modo   si   derogherebbe   ad  una  regola  comune  al  sistema
 previdenziale, che fa decorrere interessi e rivalutazione  monetaria,
 sulle  somme  che  risultino poi dovute, dopo centoventi giorni dalla
 presentazione della domanda, se l'ente tenuto al pagamento non si sia
 pronunciato, o  dalla  data  del  provvedimento  di  reiezione  della
 istanza  (art. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e
 art. 7 della legge 11 agosto 1973,  n.  533,  in  relazione  all'art.
 1219,  secondo  comma, numero 2, cod. civ.: cfr.  sentenza n. 156 del
 1991).
   Le prestazioni previdenziali, connesse alla cessazione del rapporto
 di lavoro, svolgono una funzione di sostentamento  del  lavoratore  e
 della  sua  famiglia, sostituendo il reddito da lavoro nel periodo in
 cui,  cessato  il  rapporto,  possono  manifestarsi   situazioni   di
 difficolta'  e  di  bisogno  (sentenza  n. 156 del 1991). Il puntuale
 adempimento di tali prestazioni e' da ritenere compreso  nel  diritto
 ad avere assicurati i mezzi necessari per vivere, garantito dall'art.
 38  della  Costituzione,  proprio  in  ragione  delle  finalita'  che
 caratterizzano i crediti previdenziali, normalmente destinati  a  far
 fronte  alle  comuni  esigenze  di  vita  del  pensionato e della sua
 famiglia.
   Il legislatore puo'  variamente  disciplinare,  sempre  nei  limiti
 della  ragionevolezza,  l'entita'  delle  prestazioni previdenziali e
 degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento, tenendo
 anche conto delle esigenze di reperimento  delle  necessarie  risorse
 finanziarie (sentenze n. 361 del 1996, n. 127 e n. 138 del 1997).  Ma
 la  esclusione  di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta, in
 caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione  delle  prestazioni
 previdenziali,   fa   dipendere   i   tempi   dell'adempimento  dalla
 organizzazione, se non  dalla  assoluta  discrezionalita'  del  Fondo
 erogatore,  cosi'  incidendo  sulla  garanzia  di tempestivita' nella
 erogazione  delle  prestazioni,  destinata  a  rendere  effettiva  ed
 efficace  la  tutela  previdenziale  assicurata  dall'art.  38  della
 Costituzione.
   Venendo   meno,   con   la    dichiarazione    di    illegittimita'
 costituzionale, la norma speciale che esclude la corresponsione degli
 accessori  del  credito,  si  riespande  la disciplina desumibile dai
 principi comuni al settore previdenziale  e,  decorso  il  termine  a
 partire  dal  quale  il  ritardo  e' qualificato come ingiustificato,
 valgono per la misura degli accessori e per  l'eventuale  cumulo  tra
 interessi  e rivalutazione monetaria le regole previste per gli altri
 crediti  della  medesima  natura.  Rimane  integra  la  facolta'  del
 legislatore  di  adottare,  nell'esercizio della discrezionalita' che
 gli e' propria, una diversa disciplina  raccordata  ad  elementi  che
 possano  caratterizzare  le  specifiche  prestazioni previdenziali in
 questione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  11,
 ultimo  periodo,  del  d.-l.  21  ottobre  1996, n. 535 (Disposizioni
 urgenti  per  i  settori  portuale,   marittimo,   cantieristico   ed
 armatoriale,  nonche'  interventi  per assicurare taluni collegamenti
 aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre  1996,
 n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai
 lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono
 soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso
 di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo
 di rivalutazione monetaria e di interessi.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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