N. 383 SENTENZA 30 settembre - 7 ottobre 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Adozione  e  affidamento - Adozione im casi particolari - Dichiarata
 decadenza  dei  genitori  del  minore  dalla  potesta'  parentale   -
 Possibilita'  di adozione da parte dei parenti entro il quarto grado,
 che si stiano gia' occupando del minore -  Ritenuta  esclusione,  sul
 presupposto  interpretativo  del  difetto  della previa dichiarazione
 dello  stato  di  abbandono  e  della  conseguente  adottabilita'   -
 Denunciata   disparita'   di   trattamento,  rispetto  alla  prevista
 possibilita' di adozione di minori orfani dei genitori, da  parte  di
 parenti  entro  il quarto grado, nonche' violazione del principio che
 prescrive, in caso di incapacita' dei genitori, che siano  assolti  i
 loro  compiti  -  Insussistenza,  sulla  base di una lettura logica e
 sistematica delle norme  alla  luce  dei  principi  ispiratori  della
 disciplina  in  tema  di  adozione  e dell'interesse dei minori - Non
 fondatezza delle questioni.
 
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lettere a) e c)).
 
 (Cost., artt. 3 e 30, secondo comma).
 
(GU n.41 del 13-10-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 44, lettere a) e
 c), della legge 4 maggio 1983, n.  184  (Disciplina  dell'adozione  e
 dell'affidamento  dei minori), promossi con le ordinanze emesse il 15
 gennaio 1998 dal Tribunale per i minorenni di Ancona;  l'11  novembre
 1998  dal  Tribunale  per  i  minorenni  di  Roma  (n.  2 ordinanze),
 rispettivamente iscritte ai nn. 130, 901 e 905 del registro ordinanze
 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,  prima
 serie speciale, n. 10 dell'anno 1998 e n. 2 dell'anno 1999.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  28 aprile 1999 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.- Nell'ambito di un giudizio  promosso  dagli  zii  per  chiedere
 l'adozione  in casi particolari - ex art. 44, lettera c), della legge
 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento
 dei  minori)  - di una minore, loro affidata a tempo indeterminato ai
 sensi dell'art. 10 di tale legge, rimasta orfana di padre  e  la  cui
 madre  e'  stata  dichiarata  decaduta dalla potesta' genitoriale, il
 Tribunale per i minorenni di  Ancona,  con  ordinanza  emessa  il  15
 gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale -
 per  violazione degli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione
 - dell'art. 44, lettere a) e c), della predetta legge n.  184,  nella
 parte in cui non consente ai parenti entro il quarto grado l'adozione
 in  casi particolari dei minori i cui genitori siano stati dichiarati
 decaduti dalla loro potesta'.
   2.- Con due ordinanze dall'identico  tenore  emesse  l'11  novembre
 1998,  anche  il  Tribunale  per  i  minorenni  di  Roma ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art.  3
 della  Costituzione,  dell'art.  44, lettera c), della citata legge 4
 maggio 1983, n. 184, nella parte in  cui  subordina  alla  constatata
 impossibilita'  di  affidamento  preadottivo l'adozione dei minori da
 parte dei parenti entro il quarto grado  che  abbiano  mantenuto  con
 loro  significativi  rapporti. Nei casi di specie i minori sono stati
 richiesti in adozione in casi particolari, ex art.  44,  lettera  c),
 della  legge  n. 184, da parenti entro il quarto grado (in un caso lo
 zio materno e sua moglie, nell'altro la zia paterna e suo  marito)  -
 ai  quali erano stati affidati fin dalla piu' tenera eta' (in un caso
 a sette mesi, nell'altro ad un solo mese di vita) - a  seguito  della
 dichiarazione  di  decadenza  dei  genitori  dalla potesta' parentale
 ovvero con il consenso del genitore superstite.
   3.- I due giudici a quibus osservano che, per accogliere le domande
 loro formulate, devono  preliminarmente  constatare  l'impossibilita'
 dell'affidamento   preadottivo,  il  che  presuppone  necessariamente
 l'esistenza  di  uno  stato  di  adottabilita'  gia'  definitivamente
 dichiarato,  in  quanto  solo  nei  confronti  dei  minori adottabili
 sarebbe  possibile   disporre   detto   affidamento   e   constatarne
 l'eventuale  impossibilita'  (ai  sensi  del combinato disposto degli
 artt. 9, penultimo comma, 11 cpv., 12 cpv. e 16 della citata legge n.
 184 del 1983).
   Tuttavia,  tutti  e  tre  i  minori  non  sono   stati   dichiarati
 adottabili,  ne'  potrebbero  esserlo:  infatti  di  loro  si  stanno
 validamente occupando gli zii, cioe' parenti entro il  quarto  grado,
 il  che  esclude  giuridicamente l'esistenza dello stato di abbandono
 che possa legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilita'.
   4.- I tribunali rimettenti danno atto di interpretare rigorosamente
 la norma impugnata,  mentre  parte  della  giurisprudenza  segue  una
 diversa  interpretazione: in base a quest'ultima, l'adozione ai sensi
 del citato art. 44, lettera c), e' ammessa  anche  quando  manchi  la
 dichiarazione  di adottabilita', ove sussista una previsione negativa
 sulla possibilita' di affidamento  preadottivo  (come  nel  caso  del
 minore  affetto  da  grave  handicap) o sia stata accertato un valido
 rapporto affettivo gia' instaurato tra il  minore  ed  i  richiedenti
 l'adozione.
   Tuttavia  i  giudici a quibus ritengono di non poter aderire a tale
 interpretazione senza stravolgere il senso  della  norma  ed  il  suo
 significato  letterale: l'impossibilita' dell'affidamento preadottivo
 deve, infatti, essere "constatata" (e  non  solamente  "immaginata"),
 per  cui  occorre  "tentare  senza  esito" detto affidamento. Ma cio'
 sarebbe possibile solo quando sussista una situazione  di  abbandono,
 il che non avviene nei casi di specie.
   5.  -  In  tal  modo vi sarebbero, pero', due situazioni uguali che
 ricevono dalla  legge  un  diverso  trattamento,  in  violazione  del
 principio  di  uguaglianza  sancito  dall'art.  3 della Costituzione:
 quella dell'orfano di padre e di madre,  regolata  dalla  lettera  a)
 dell'art.  44  della  legge  n.  184  del  1983,  e quella del minore
 affidato a parenti entro il quarto grado ma di cui uno o  entrambi  i
 genitori  sono  ancora  in  vita,  pur  se  decaduti  dalla  potesta'
 parentale (oppure consenzienti all'adozione), regolata dalla  lettera
 c)  del  medesimo articolo. In entrambi i casi i minori sono privi di
 rapporti con i genitori e sono validamente assistiti  da  parenti,  i
 quali,  pero', potrebbero adottarli solo se ricadono nella previsione
 della lettera a) (che non  richiede  di  constatare  l'impossibilita'
 dell'affidamento preadottivo) e non in quella della lettera c).
   Il  solo  Tribunale  per  i  minorenni di Ancona ritiene che sia la
 lettera a), sia la lettera c)  dell'art.  44  contrastino  anche  con
 l'art.  30, secondo comma, della Costituzione: la legge, infatti, nel
 suesposto caso di incapacita' dei genitori non  provvederebbe  a  che
 siano assolti i loro compiti, in quanto si limiterebbe a prevedere la
 nomina  del  tutore.  Ma quest'ultimo non assolve tutti i compiti dei
 genitori (occupandosi prevalentemente  degli  aspetti  patrimoniali),
 tanto  e'  vero che, nell'ipotesi del minore orfano in cui si procede
 alla nomina di un tutore, il legislatore ha previsto in  aggiunta  la
 possibilita'  dell'adozione  non  legittimante  di cui al citato art.
 44, lettera a).
   6.- Nei giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale  non  si  sono
 costituite  le  parti  private,  ne' e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                        Considerato in diritto
   1. - Le tre questioni di legittimita' costituzionale sollevate  dai
 Tribunali per i minorenni di Ancona e di Roma sono del tutto analoghe
 e possono essere riunite in un unico giudizio.
   I  giudici  a quibus ritengono, infatti, che l'art. 44, lettera c),
 della legge  4  maggio  1983,  n.  184  (Disciplina  dell'adozione  e
 dell'affidamento  dei minori) non consenta ai parenti entro il quarto
 grado  l'adozione  stessa,  poiche'  la  subordina  alla   constatata
 impossibilita'  di  affidamento preadottivo (affidamento che nei casi
 di specie non potrebbe nemmeno essere tentato, dato che i minori sono
 gia' assistiti dagli zii e non possono essere dichiarati adottabili).
 E  percio'  denunciano  che,  in   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione,  tale  situazione  verrebbe trattata in modo differente
 rispetto a quella, ad essa analoga, dell'orfano di padre e di  madre,
 regolata  dalla  lettera  a)  del citato art. 44, che invece consente
 l'adozione da parte di parenti entro il quarto grado.
   Il Tribunale per i minorenni di Ancona estende la sua censura anche
 alla lettera a) del medesimo art. 44 per  gli  stessi  motivi  per  i
 quali  denuncia la lettera c), e lamenta la violazione pure dell'art.
 30, secondo  comma,  della  Costituzione  in  quanto  la  legge,  non
 consentendo   l'adozione   nel  suesposto  caso  di  incapacita'  dei
 genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Ma la
 maggiore ampiezza della questione sollevata da detto  giudice  a  quo
 non  ha  una  autonomia  tale  da giustificare l'esame distinto dalle
 altre.
   2.- Le questioni non sono fondate.
   Va premesso che l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si  sostanzia
 in   una  sorta  di  clausola  residuale  per  i  casi  speciali  non
 inquadrabili   nella   disciplina    dell'adozione    "legittimante",
 consentendo  l'adozione  dei  minori  "anche  quando non ricorrono le
 condizioni di cui al primo comma dell'art. 7". In  questa  logica  di
 apertura,  la  lettera  c) fornisce un'ulteriore "valvola" per i casi
 che non rientrano in quelli piu' specifici previsti dalle lettere  a)
 e b).
   A  differenza di quella "legittimante", la particolare adozione del
 citato art. 44 non recide i legami del minore con la sua famiglia  di
 origine, ma offre allo stesso la possibilita' di rimanere nell'ambito
 della  nuova  famiglia  che  l'ha  accolto, formalizzando il rapporto
 affettivo  instauratosi  con  determinati  soggetti  che  si   stanno
 effettivamente occupando di lui: i parenti o le persone che hanno con
 lui  rapporti  stabili  e  duraturi  preesistenti  alla  perdita  dei
 genitori, ovvero il nuovo coniuge del genitore.
   3.- Le ordinanze  di  rimessione  ritengono  di  dover  trarre  dal
 riferimento  letterale  della disposizione impugnata alla "constatata
 impossibilita'   di   affidamento   preadottivo"    il    presupposto
 interpretativo  secondo  cui,  per  far  ricorso all'ipotesi prevista
 dalla lettera c)  della  norma,  occorre  necessariamente  la  previa
 dichiarazione  dello  stato  di  abbandono  del  minore  e  quindi la
 declaratoria formale di adottabilita', nonche' il vano tentativo  del
 predetto  affidamento.  In  realta', l'art.   44 e' tutto retto dalla
 "assenza delle condizioni" previste dal primo  comma  del  precedente
 art.  7  della  medesima  legge n. 184: pertanto, gli stessi principi
 relativi alle prime due ipotesi dell'art. 44  valgono  anche  per  le
 fattispecie ricadenti sotto la lettera c).
   Sarebbe  invero  assurdo pensare, come fanno i giudici a quibus che
 dalla disciplina impugnata discenda  l'impossibilita'  di  far  luogo
 all'adozione  in  casi  particolari  da  parte di parenti che gia' si
 prendono cura del minore. Ma l'interpretazione logica  e  sistematica
 della  lettera c) del citato art. 44 della legge n. 184 non conduce a
 tale conclusione.
   Infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto  grado,  i  quali
 prestino al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non
 sono  piu' in grado di offrire, la legge, in mancanza del presupposto
 dell'abbandono,  non  esige   la   dichiarazione   dello   stato   di
 adottabilita'  (artt.  8  e  11  della  legge  n.  184  del 1983): si
 realizza, cosi', uno dei casi in cui - esistendo gia' un  nucleo  con
 vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per
 fornirgli  l'ambiente  adatto  alla  sua crescita - non e' necessario
 tentare  di  trovarne  altri,  ne'  si  deve  formalmente  constatare
 l'impossibilita' di un affidamento diverso da quello gia' in atto.
   Una  ulteriore  conferma  della adottabilita' dei minori in tutti i
 casi rientranti nelle tre lettere dell'art. 44 anche quando non  sono
 stati  o non possono essere formalmente dichiarati adottabili si trae
 dal disposto del  primo  comma  del  precedente  art.  11,  il  quale
 stabilisce che quando "risultano deceduti i genitori del minore e non
 risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i
 minorenni  provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che
 esistano istanze di adozione ai  sensi  dell'art.  44".  E'  evidente
 allora  che,  nelle  ipotesi  considerate,  il  legislatore ha voluto
 favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti  o
 le   persone  che  gia'  si  prendono  cura  di  lui,  prevedendo  la
 possibilita' di un'adozione,  sia  pure  con  effetti  piu'  limitati
 rispetto  a quella "legittimante", ma con presupposti necessariamente
 meno  rigorosi  di  quest'ultima.  Cio'  e'  pienamente  conforme  al
 principio  ispiratore  di  tutta  la disciplina in esame: l'effettiva
 realizzazione degli interessi del minore.
   Deve quindi concludersi che l'art. 44, lettera c),  non  esige  che
 sia   concretamente   tentato  l'affidamento  preadottivo  e  ne  sia
 constatata l'impossibilita'  quando  il  minore  venga  richiesto  in
 adozione  da  parenti  entro  il  quarto  grado  idonei  a  fornirgli
 l'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno.
   4.- Resta cosi' superato  anche  il  profilo  di  costituzionalita'
 relativo alla lettera a) della stessa disposizione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondate  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 44,  lettere  a)  e  c),  della
 legge   4   maggio   1983,   n.   184   (Disciplina  dell'adozione  e
 dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli artt.  3
 e  30,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dai  Tribunali  per  i
 minorenni di Ancona e di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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