MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Nuovi  "criteri   generali"  per  l'attribuzione  dei   premi  e  dei
  contributi  per  la  divulgazione  del  libro  italiano  e  per  la
  traduzione  di  opere letterarie  e  scientifiche,  nonche' per  la
  produzione, il  doppiaggio e la sottotitolatura  di cortometraggi e
  lungometraggi  e  di  serie   televisive,  destinati  ai  mezzi  di
  comunicazione di massa.
(GU n.253 del 27-10-1999)

  A seguito dell'adozione del regolamento di esecuzione dell'art. 20,
comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n. 141  del 18 giugno 1996  e dell'adozione
dei criteri generali  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n. 200 del
27 agosto 1996, si e' reso necessario adottare nuovi criteri generali
al  fine di  assicurare  la massima  diffusione  all'estero di  opere
italiane letterarie e  scientifiche, in applicazione dell'art.  1 e 2
della legge n. 401/1990 per  realizzare la finalita' di diffondere la
lingua e la cultura italiane all'estero.
  Tali criteri, sui quali si e' pronunziata, nella seduta del 2 marzo
u.s.,  la  Commissione  nazionale  per la  promozione  della  cultura
italiana all'estero, istituita  ai sensi dell'art. 4,  comma 1, della
sopracitata  legge 22  dicembre  1990, n.  401, sostituiscono  quelli
precedentemente  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 200  del 27
agosto 1996 e sono qui di seguito riportati:
                           Criteri generali
  per l'attribuzione dei  premi e dei contributi  per la divulgazione
del  libro  italiano  e  per  la traduzione  di  opere  letterarie  e
scientifiche,  nonche'   per  la  produzione,  il   doppiaggio  e  la
sottotitolatura  di   cortometraggi  e   lungometraggi  e   di  serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
  1)   Verranno   privilegiati   i  contributi,   concessi   per   la
realizzazione di  progetti di traduzione o  di divulgazione, rispetto
ai premi,  corrisposti a  fronte di  traduzioni o  azioni divulgative
gia' compiute.  I premi potranno essere  corrisposti esclusivamente a
titolo    di   riconoscimento    di   un'attivita'    particolarmente
significativa di diffusione della  cultura italiana svolta da editori
o traduttori stranieri e quale incoraggiamento alla sua prosecuzione.
  2) Ai fini  della valutazione delle domande di  premio o contributo
si terra'  conto, in primo  luogo, della validita'  complessiva della
proposta,   sotto  i   seguenti  profili:   qualita',  letteraria   o
scientifica,  dell'opera;   affidabilita'  dell'editore  richiedente;
curriculum del traduttore. Per le opere letterarie, ed in particolare
di poesia, si  valutera' con favore l'edizione delle  opere con testo
italiano a fronte.
  3)  Saranno   inoltre  valutate   favorevolmente  le   proposte  di
contributi inserite  in progetti culturali piu'  ampi, che prevedano,
in particolare,  la traduzione  di un insieme  di opere  collegate da
nessi oggettivi (argomento, autore, periodo storico, ecc.).
  4) Si prestera' particolare attenzione alle proposte provenienti da
aree anglofone  o comunque  per opere in  lingue veicolari,  a quelle
provenienti da Paesi  ed in lingue che  presentano vaste possibilita'
di penetrazione per la nostra cultura, nonche' da Paesi che, anche in
virtu' della presenza  di importanti comunita' italiane  o di origine
italiana, conservano legami privilegiati  con il mondo scientifico ed
accademico  del  nostro  Paese.  Una  quota  degli  incentivi  potra'
comunque essere destinata anche ad  altri Paesi, a fronte di progetti
di particolare rilevanza.
  5) In  campo narrativo, ferma  restando l'esigenza di  diffondere i
classici della nostra letteratura nel maggior numero di Paesi, appare
opportuno  assicurare una  regolare  presenza  dei principali  autori
contemporanei,  la  cui opera  rispecchia  la  realta' e  la  cultura
italiane attuali.
  6) Si  ritiene necessario  destinare una parte  significativa delle
risorse  finanziarie   disponibili  alle  opere  scientifiche   e  di
saggistica,   concentrandole   nelle   grandi  aree   del   dibattito
contemporaneo e nelle lingue di  riferimento per il mondo scientifico
e della critica.
  7) Non andra' trascurata la possibilita' di corrispondere incentivi
non  soltanto  per  la  traduzione,  ma anche  per  la  coedizione  e
l'edizione direttamente in lingua straniera di opere italiane.
  8) Non dovranno essere trascurati,  ai fini della concessione degli
incentivi,  i prodotti  audiovisivi,  la  cui diffusione  all'estero,
tramite  il  doppiaggio  e  la sottotitolatura  nelle  lingue  locali
costituisce  uno strumento  di  grande importanza  per la  promozione
della cultura italiana.