LEGGE 20 ottobre 1999, n. 380 

  Delega  al   Governo  per   l'istituzione  del   servizio  militare
volontario femminile.
(GU n.255 del 29-10-1999)
 
 Vigente al: 13-11-1999  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria,secondo le
disposizioni   di  cui  alla  presente  legge,  ai  concorsi  per  il
reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di
militari  di  truppa  in servizio volontario, e categorie equiparate,
nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
  2.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro
della  difesa,  di  concerto con i Ministri per le pari opportunita',
del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, delle
finanze,  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  per  la  funzione
pubblica,sentita  la  Commissione  nazionale per la parita' e le pari
opportunita'  tra  uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento,
lo  stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  a)   assicurare   la   realizzazione   del   principio  delle  pari
opportunita'   uomodonna,  nel  reclutamento  delpersonale  militare,
nell'accesso   ai   diversi   gradi,  qualifiche,specializzazioni  ed
incarichi  del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza;
  b)   applicare  al  personale  militare  femminile  e  maschile  la
normativa   vigente  per  il  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni  in  materia  di  maternita'  e  paternita' e di pari
opportunita'  uomodonna,  tenendo  conto  dello  status del personale
militare.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', e'
istituito,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  e  per  un  periodo  di quattro anni rinnovabile, un
Comitato  consultivo  composto da undici membri nel quale eassicurata
una  partecipazione  maggioritaria di personale femminile in possesso
di  adeguate  esperienze  e  competenze  nelle  materie  attinenti ai
settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze,con  il  compito di assistere il Capo di stato maggiore della
difesa  ed  il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell'azione     di    indirizzo,    coordinamento    e    valutazione
dell'inserimento  e  della integrazione del personale femminile nelle
strutture  delle  Forze  armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei  membri  del  Comitato  consultivo sono scelti dal Ministro della
difesa  con  proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle
finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministroper le pari opportunita'
designa  i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e  donna.  Con  il  decreto di istituzione del Comitato consultivo il
Ministro  della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
compensi  connessi  alla  effettiva  presenza  ai lavori del Comitato
stesso.  Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di
lire  80  milioni  per il1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere
dal  2000.  Al  relativo  onere  si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale1999-2001,
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base diparte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999, alloscopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica  gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al
fine   dell'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
Commissioni  permanenti,  da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
  5.  Il  Ministro  della  difesa  e il Ministro delle finanze per il
personale  del  Corpo  della  guardia di finanza, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma  2,  adottano,  con  propri decreti, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per  quanto  concerne il personale femminile, il Ministro per le pari
opportunita',  la  Commissione  nazionale  per  la  parita' e le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna nonche' il Ministro dei trasporti e
della  navigazione  per  il  personale del Corpo delle capitanerie di
porto.
  6.  Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione
nazionale  per  la  parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna,
d'intesa  con  i  Ministri  dei  trasporti e della navigazione, delle
finanze  e  per  le  pari  opportunita',  definisce  annualmente,  su
proposta  del  Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le
consistenze  organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le
categorie,  le  specialita'  e  le specializzazioni di ciascuna Forza
armata  in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a
decorrere  dall'anno  successivo  a quello di entrata in vigore della
presente legge.
  7.  Agli  adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile
da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro
delle  finanze, sentito il Ministro per le pari opportunita' il quale
acquisisce  il parere della Commissione nazionale per la parita' e le
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  su  proposta del Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza.
  8.  In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto
dai  commi  6  e  7, le prime immissioni di personale femminile nelle
Forze  armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza sono disposte,
elevando  di  tre  anni i limiti di eta' previsti dalla normativa per
gli ufficiali o i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti
stabiliti    annualmente   nell'ambito   della   pianificazione   del
reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della
difesa  e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza,
sentito   il   Comitato  consultivo  di  cui  al  comma  3,  mediante
reclutamento  con  concorsi  a nomina diretta secondo quanto previsto
dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1997, n. 490, ovvero, per il
Corpo   dellaguardia   di   finanza,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo  8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in
quanto applicabili.
  9.  In  deroga  alle  previsioni del comma 1, le cittadine italiane
possono  partecipare,  su  base  volontaria,  anche  ai  concorsi per
ufficiali  piloti  di  complemento  delle Forze armate. Questi ultimi
devono  essere  reclutati  con  le  modalita'  e  le procedure di cui
all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto