Assoggettamento al sistema del versamento unitario e alla compensazione dell'imposta sostitutiva sui fondi di pensione e delle ritenute operate sui capitoli corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.(GU n.292 del 14-12-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, con il quale si stabilisce che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, effettuando il pagamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, ove, all'art. 1, e' stabilito che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovute dai fondi pensione va imputato al capo VI, capitolo 1177; Visto che le disposizioni in tema di versamento dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, rinviano, in quanto compatibili, a quelle di cui all'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, modificato, da ultimo, dall'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; Visto l'art. 6, comma 2, della legge 26 settembre 1985, n. 482, che per le ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita prevede il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate; Visto l'art. 17, comma 2, lettera hter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, con il quale e' prevista la possibilita' di intervenire con apposito decreto del Ministro delle finanze al fine di permettere il versamento unitario di altre imposte, tasse e sanzioni, diverse da quelle gia' elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, dell'art. 17; Rilevato che le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedono un sistema di versamento unitario e di compensazione anche al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti; Considerato che estendendo il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche al pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14, comma 2, del predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' alle ritenute di cui all'art. 6, comma 2, della legge 26 settembre 1985, n. 482, si rende piu' agevole il pagamento da parte dei soggetti interessati e nel contempo si rendono piu' agevoli i controlli da parte degli uffici finanziari sui versamenti effettuati; Decreta: Art. 1. 1. L'imposta sostitutiva sui fondi di pensione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' le ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita di cui all'art. 6, della legge 26 settembre 1985, n. 482, possono essere versate con il sistema del versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre che direttamente alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1999 Il Ministro: Visco