N. 456 SENTENZA 14 - 23 dicembre 1999

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Regione  Siciliana  -  Minoranze  linguistiche  -  Disegno  di  legge
    regionale approvato dalla Assemblea  regionale  -  Misure  per  la
    salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale
    e  linguistico  della  comunita' di origine albanese e delle altre
    minoranze etniche - Denunciato contrasto con  il  principio  della
    riserva  allo  Stato della tutela delle minoranze linguistiche, in
    difetto  di  specifica  attribuzione  statutaria   di   competenza
    regionale  in  materia  -  Sopravvenuta  promulgazione della legge
    regionale impugnata con espunzione degli  articoli  oggetto  della
    questione   -   Esaurimento   del  potere  di  promulgazione,  con
    preclusione  di  una  successiva  autonoma   promulgazione   delle
    disposizioni  impugnate - Cessazione della materia del contendere.
    Legge Regione Siciliana approvata il 22 settembre 1998 (promulgata
    come legge 9 ottobre 1998, n. 26), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e
    12.    Costituzione,  art. 6; statuto Regione Siciliana, artt. 12,
    terzo comma, 14 e 17; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, art. 4.
(GU n.52 del 29-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
 5, 6, 7, 8  e  12  della  legge  approvata  dall'Assemblea  regionale
 siciliana  il  22  settembre  1998,  recante  "Provvedimenti  per  la
 salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale  e
 linguistico  delle  comunita'  siciliane  di origine albanese e delle
 altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali  per
 la  gestione  di  corsi  di  laurea. Incremento del contributo di cui
 all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52",  promosso
 con  ricorso  del  Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana,
 notificato il 29 settembre  1998,  depositato  in  cancelleria  il  9
 ottobre 1998 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1998.
   Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione Siciliana ha
 proposto questione di legittimita'  costituzionale  in  relazione  al
 disegno di legge n. 203, approvato dall'Assemblea regionale siciliana
 il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la
 valorizzazione  del patrimonio storico, culturale e linguistico delle
 comunita' siciliane di  origine  albanese  e  delle  altre  minoranze
 linguistiche.   Contributi alle province regionali per la gestione di
 corsi di laurea.   Incremento del contributo di  cui  all'articolo  1
 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52". La questione investe, in
 particolare: gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, per violazione dell'art.
 6  della  Costituzione;  l'art.  3  per  violazione dell'art. 6 della
 Costituzione e dell'art.  4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246  (Norme
 di  attuazione  dello  statuto  della Regione Siciliana in materia di
 pubblica istruzione); e l'art.  12 per violazione dell'art. 12, terzo
 comma, dello statuto speciale di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio  1946,
 n. 455), nonche' dell'art.  6 della  Costituzione.
   Il  ricorrente  - premesso che il provvedimento legislativo prevede
 una serie di iniziative intese a  promuovere  la  salvaguardia  e  il
 recupero  della  lingua  albanese  nonche'  di quella delle minoranze
 etniche esistenti in  Sicilia,  disponendo  interventi  finanziari  a
 favore  delle  scuole  materne e prevedendo l'obbligo dei comuni e di
 altre  istituzioni  pubbliche  e  private  di  realizzare   attivita'
 didattiche  e  di  studio e approfondimento storico-culturale di tali
 realta' etniche minoritarie - osserva che le norme impugnate, con  il
 riferimento   alla   lingua   delle   minoranze   etniche  e  al  suo
 insegnamento,  nonche'  con  la   previsione   della   facolta'   del
 bilinguismo  negli atti pubblici e dell'uso della lingua locale nelle
 attivita'  pubbliche  degli  enti locali, si pongono in contrasto con
 l'art. 6 della Costituzione, che affida  alla  Repubblica,  e  quindi
 allo  Stato,  la  tutela  delle  minoranze  linguistiche.  La materia
 trattata nelle norme impugnate non sarebbe  riconducibile  a  nessuna
 delle  attribuzioni  costituzionali  riconosciute dagli artt. 14 e 17
 dello statuto  e  l'intervento  regionale  sarebbe  intempestivo  dal
 momento  che  e'  in  corso  di esame al Senato (gia' approvato dalla
 Camera) il disegno di legge n. 3366 (Norme in materia di tutela delle
 minoranze linguistiche),  contenente  una  normativa  generale  e  di
 indirizzo,  in  attuazione  della  quale soltanto le Regioni potranno
 adottare  misure  idonee  a  promuovere  e   tutelare   i   caratteri
 storico-culturali di quelle minoranze esistenti nel rispettivo
  territorio.
   Censure  specifiche  sono poi mosse all'art. 3 del disegno di legge
 siciliano, il quale,  prevedendo  l'obbligo  dell'insegnamento  della
 lingua  e della cultura di dette minoranze, si porrebbe in violazione
 del d.P.R. n. 246 del  1985  e  della  riserva  allo  Stato  in  esso
 prevista  per  la determinazione dei programmi scolastici; e all'art.
 12, che,  affidando  all'Assessore  regionale  ai  beni  culturali  e
 ambientali  l'adozione  del regolamento di attuazione, si porrebbe in
 contrasto  anche  con  l'art.  12,  terzo  comma,  dello  statuto  di
 autonomia,  che attribuisce al governo regionale nel suo complesso la
 competenza a emanare i regolamenti.
   2. - Successivamente all'instaurazione del giudizio, il  Presidente
 della  Regione  Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge
 regionale 9 ottobre 1998, n. 26 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
 della  Regione  Siciliana  n.  52 del 14 ottobre 1998 omettendone gli
 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.
   All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato  ha  chiesto
 che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
                         Considerato in diritto
   Il  Commissario  dello  Stato per la Regione Siciliana ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3,  4,  5,
 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
 il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la
 valorizzazione  del patrimonio storico, culturale e linguistico delle
 comunita' siciliane di  origine  albanese  e  delle  altre  minoranze
 linguistiche.  Contributi  alle province regionali per la gestione di
 corsi di laurea. Incremento del  contributo  di  cui  all'articolo  1
 della  legge  regionale  4  giugno 1980, n. 52", per violazione degli
 artt. 6 della Costituzione, 4 del d.P.R. n. 246 del 1985 e 12,  terzo
 comma, dello statuto speciale di autonomia.
   Successivamente  alla  instaurazione  del  giudizio, come accennato
 nella premessa  in  fatto,  la  deliberazione  legislativa  e'  stata
 promulgata   come   legge  regionale  9  ottobre  1998,  n.  26,  con
 l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario  dello
 Stato.
   Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di
 promulgazione  del  Presidente  della  Regione  si  esercita  in modo
 unitario e una volta  per  tutte  rispetto  al  testo  legislativo  e
 quindi,  essendo  esso  ormai  esaurito  in riferimento alla legge in
 esame,  e'  preclusa  la  possibilita'  di  una  successiva  autonoma
 promulgazione  delle  disposizioni  impugnate. Risultando il presente
 giudizio  ormai  privo  di  oggetto,  ricorrono  i  presupposti   per
 dichiarare la cessazione della materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in relazione al ricorso
 in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
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