N. 458 ORDINANZA 14 - 23 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Processo  penale  - Procedimento per decreto - Opposizione al decreto
    penale - Omissione del previo invito  all'imputato  a  presentarsi
    per rendere l'interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod.
    proc.    pen.)  -  Nullita'  del decreto che dispone il giudizio -
    Omessa previsione - Prospettata disparita'  di  trattamento  degli
    imputati  in  tali  giudizi,  rispetto  ai  soggetti  imputati nel
    giudizio ordinario, con lesione delle loro  garanzie  difensive  -
    Questione  gia'  dichiarata  manifestamente  infondata - Manifesta
    infondatezza.   Cod. proc. pen., art.  555,  comma  2,  nel  testo
    modificato  dall'art.    2  della  legge  16  luglio 1997, n. 234.
    Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.52 del 29-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2,
 del codice di procedura penale,  nel  testo  modificato  dall'art.  2
 della  legge  16  luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del
 codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli  articoli  289,
 416  e  555  del  codice  di  procedura  penale),  promossi  con n. 2
 ordinanze emesse il 12 ottobre  1998  dal  pretore  di  Alba  sezione
 distaccata  di  Bra,  nei  procedimenti  penali  a carico di Giuseppe
 Revello ed altro e di Giovanni Aimasso ed altro, iscritte ai nn.  288
 e  289  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicate  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 21,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1999.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  27  ottobre  1999  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che  con  due  ordinanze  di contenuto corrispondente tra
 loro, emesse il 12  ottobre  1998,  il  pretore  di  Alba  -  sezione
 distaccata  di  Bra  - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  555,  comma  2,  cod.  proc.  pen.,  nel  testo modificato
 dall'art.  2  della  legge  16  luglio   1997,   n.   234   (Modifica
 dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e
 degli  articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella
 parte in cui non prevede che  il  decreto  che  dispone  il  giudizio
 emesso   dal   giudice   per   le   indagini  preliminari  a  seguito
 dell'opposizione a decreto penale sia nullo qualora non sia preceduto
 dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere  l'interrogatorio,
 a norma dell'art. 375, comma 3, cod.  proc. pen;
     che  il  rimettente  e'  chiamato  a pronunciarsi su eccezioni di
 nullita' dei decreti di citazione a giudizio sollevate dagli imputati
 nei   procedimenti   principali   per   l'omissione   dell'invito   a
 presentarsi;
     che  il  Pretore,  richiamando  analoga questione gia' rimessa da
 altro organo giudiziario all'esame della Corte (r.o. n. 572 del 1998,
 sollevata dal pretore di Montepulciano), ravvisa  una  disparita'  di
 trattamento   tra   imputati   nell'iter   processuale  del  giudizio
 conseguente all'opposizione a decreto penale,  nel  quale  il  previo
 invito  a  norma  dell'art.  375,  comma  3,  cod.  proc. pen. non e'
 effettuato,  rispetto  al   differente   svolgimento   del   giudizio
 ordinario,  nel  quale invece detto invito, a seguito delle modifiche
 apportate dalla citata legge n. 234 del 1997, e'  formulato;
     che tale differenziazione, ritenuta dal pretore non  giustificata
 dalla  specificita' del rito per decreto - giacche' comunque nei casi
 anzidetti il processo sfocia nel giudizio dibattimentale  -,  sarebbe
 inoltre  lesiva  delle  garanzie  difensive dell'imputato, poiche' la
 mancata  effettuazione  dell'interrogatorio  susseguente   all'invito
 potrebbe   sottrarre  all'imputato  stesso  la  facolta'  di  addurre
 immediatamente  le  proprie  difese,   in   modo   da   ottenere   un
 provvedimento  di  archiviazione ed evitare cosi' la celebrazione del
 giudizio dibattimentale;
     che e' intervenuto  in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  che,  richiamando   l'atto   di   intervento
 depositato  in  relazione all'analoga questione sollevata dal pretore
 di Montepulciano, ha concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza
 delle questioni.
   Considerato  che  con  due identiche ordinanze di rinvio il pretore
 rimettente solleva un'unica  questione  di  costituzionalita'  e  che
 pertanto  i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
 congiuntamente;
     che, chiamata a pronunciarsi su questioni analoghe e riferite  ai
 medesimi   parametri   costituzionali,   questa   Corte  ne  ha  gia'
 dichiarato,  con  l'ordinanza  n.  325   del   1999,   la   manifesta
 infondatezza,  rilevando  a)  che  la  richiesta di assimilazione del
 procedimento per decreto a quello "ordinario"  e'  contrastata  dalla
 eterogeneita'  degli  atti  per  i  quali  la  nullita',  in  caso di
 omissione del previo invito, rispettivamente e' prevista (il  decreto
 di  citazione  a giudizio) e si richiede che sia prevista (il decreto
 che  dispone  il  giudizio),  trattandosi   di   atti   diversi   per
 riferibilita' (al pubblico ministero e al giudice, rispettivamente) e
 per  natura  (atto  di  esercizio dell'azione penale e vocatio in ius
 rispettivamente); b) che e' pertanto da escludersi, alla stregua  del
 principio   di  uguaglianza,  la  riconduzione  a  unita'  delle  due
 discipline,   mancandone    l'indispensabile    presupposto,    cioe'
 l'omogeneita'  dei dati normativi; c) che, inoltre, la prospettazione
 oggi nuovamente in esame produrrebbe, se accolta, effetti  distorsivi
 nel  sistema,  collocando  un  atto proprio della fase delle indagini
 preliminari - l'invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, cod. proc.
 pen. - nell'ambito della fase  successiva  all'esercizio  dell'azione
 penale,  con  cio'  stesso  contraddicendo  l'obiettivo  assunto  dal
 rimettente, cioe' la finalita' di evitare il giudizio; d) che neppure
 e' ravvisabile la menomazione delle garanzie difensive, posto che nel
 procedimento per decreto lo svolgimento dei mezzi  di  difesa  si  ha
 nella  fase  del  giudizio  susseguente  all'opposizione  al  decreto
 penale,  il  quale  costituisce   semplicemente   lo   strumento   di
 contestazione dell'addebito;
     che,  in  mancanza  di  argomenti  e  profili nuovi o diversi che
 possano indurre a un diverso orientamento (v. altresi', su  questioni
 affini,  le  ordinanze nn. 326 del 1999 e 432 del 1998), le questioni
 sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2,  del
 codice  di  procedura  penale, nel testo modificato dall'art. 2 della
 legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323  del  codice
 penale,  in  materia  di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e
 555 del codice di procedura penale), sollevate, in  riferimento  agli
 artt.    3  e  24  della  Costituzione,  dal pretore di Alba, sezione
 distaccata di Bra, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
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