FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

COMUNICATO

Avviso agli obbligazionisti
(GU n.13 del 18-1-2000)

    Dal  1o gennaio  2000 e' pagabile presso le banche incaricate, la
cedola  n. 18 d'interesse relativa al semestre luglio - dicembre 1999
del  prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile di nominali
lire  1.500  mld  ISIN IT0000268083 ridenominato in L. 774.684.000 ai
sensi  del  decreto  ministeriale  del  30 novembre 1998 nella misura
dello 1,80%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
    Si comunica inoltre che:
      a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A
del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla
media  aritmetica  semplice  dei  rendimenti  effettivi  annui  lordi
di ottobre e novembre 1999 e' risultato pari a 4,8855%;
      b) per  i  BOT  semestrali,  di  cui  all'art.  4  punto  B del
regolamento  del  prestito,  il  tasso annuo di rendimento, pari alla
media  aritmetica  semplice  dei  rendimenti  lordi corrispondenti ai
prezzi  di  assegnazione  delle  aste  tenutesi  nei  mesi di ottobre
e novembre 1999, e' risultato pari a 3,3488%;
      c) la  media  aritmetica  risulta,  pertanto,  pari a 4,117125%
equivalente al tasso semestrale del 2,040%.
    In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito,
per   effetto   dell'arrotondamento   allo   0,05%   piu'   vicino  e
della maggiorazione  dello  0,25%, le obbligazioni frutteranno per il
semestre gennaio-giugno  2000, scadenza 1o luglio 2000, cedola n. 19,
un interesse lordo del 2,3% pari ad un rendimento del 2,013% al netto
dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
    N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996
n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato
sono  da  intendersi  a  tutti  gli  effetti  debito  dello Stato; la
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione  in  nome,
nell'interesse  e  per  conto  del Ministero del tesoro, ai sensi del
decreto  del  Ministero  del  tesoro  n.  146206 del 21 marzo 1997. I
rendimenti   dei   BOT  sono  calcolati  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge   19 settembre   1986,  n.  556,  convertito  in  legge
17 novembre 1986, n. 759.