MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1999 

Corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash &
Carry, in Milano, unita' di Modugno. (Decreto n. 27225).
(GU n.24 del 31-1-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla Societa' La Rinascente S.p.a. -
Filiale  Cash  &  Carry,  unita'  Modugno (Bari), inoltrata presso la
competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come
da protocollo dello stesso, in data 23 dicembre 1995 e che unitamente
al  contratto  di  solidarieta'  per  riduzione  di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  il  data 2 novembre 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce  per  un  periodo  di  dodici  mesi  decorrente dal
13 novembre  1995,  una  riduzione dell'orario di lavoro previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13 novembre  1995 al
12 novembre  1996  la  corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unita' di Modugno
(Bari),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 337 ore di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di  un massimo di trentuno lavoratori su un organico di 46
unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  13 novembre  1995 al
12 novembre  1996  la  corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unita' di Modugno
(Bari),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,   per   il   periodo  sopraindicato,  la  riduzione
dell'orario  di  lavoro  fino ad un massimo di 202 ore, articolate su
settimane  intere  di  sospensione  e su singole giornate lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale,  nei  confronti  di  un  massimo  di quattordici
lavoratori, su un organico di 46 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.,  Magazzini  UPIM,  il  particolare  beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri   di   priorita'   individuati   nel   decreto   ministeriale
dell'8 febbraio  1996,  in  premessa indicato, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi