MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1999 

Corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  La  Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, in Milano, unita' di Cagliari. (Decreto n. 27229).
(GU n.24 del 31-1-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  Upim,  unita'  di Cagliari, inoltrata presso la competente
Direzione  regionale  del  lavoro  e  massima  occupazione,  come  da
protocollo  dello  stesso, in data 17 giugno 1996 e che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  22 aprile 1996,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce  per  un periodo di 12 mesi decorrente dal 2 maggio
1996  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto
nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A)  e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1o maggio
1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  Upim,  con sede in Milano, unita' di Cagliari, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  260  ore  di  lavoro,  articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 61 lavoratori su un organico di 99 unita';
    B)  e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1o maggio
1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  Upim,  con sede in Milano, unita' di Cagliari, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  156 ore, articolate su settimane intere di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 37 lavoratori, su un organico di 99 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi