MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2000 

Accertamento  del  periodo  di  irregolare funzionamento del pubblico
registro automobilistico di Roma.
(GU n.27 del 3-2-2000)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per il Lazio
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della citata legge assoggetta all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il Pubblico registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute  nell'art.  6,  ultimo  comma, della surrichiamata legge 23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto  il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituitivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto  l'art.  20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per  le  imposte  di  cui  ai sopracitati decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2  ottobre  1981,  n.  546,  e dalla legge di conversione 1o dicembre
1981,  n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187,
in  merito  ai  termini  previsti  per la richiesta delle formalita',
stabiliti  rispettivamente  in sessanta giorni per gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2  della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,  n.  498,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770,
nel   testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre 1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla  legge  25  ottobre  1985, n. 592, contenente norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto il decreto ministeriale n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con
cui   vengono   delegati   i   direttori   regionali  delle  entrate,
territorialmente  competenti,  ad  adottare i decreti di accertamento
del  mancato  o  irregolare  funzionamento  degli uffici del pubblico
registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre
1985,  n.  592,  provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimi nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Vista  la  nota n. 11076 del 7 gennaio 2000 con la quale la Procura
generale  della  Repubblica  presso  la  Corte  d'appello  di Roma ha
comunicato  che  il dirigente dell'ufficio provinciale ACI di Roma ha
segnalato  che  nel  giorno 31 dicembre 1999 a causa di aggiornamenti
tecnici  per  chiusura di fine anno, l'ufficio ha ridotto l'orario di
apertura  degli sportelli al pubblico e che nel giorno 3 gennaio 2000
detti  sportelli  rimarranno  chiusi  e, conseguentemente, il mancato
rispetto  dei  termini  previsti  per  la  liquidazione, riscossione,
contabilizzazione   e  versamento  della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T.  e
dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per  i  motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare
funzionamento  del  pubblico registro automobilistico di Roma in data
31 dicembre 1999 e 3 gennaio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 gennaio 2000
                                     Il direttore regionale: Di Iorio