MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  legge  n.  176/1998,  art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  E.T.S.,  unita'  di  Casalnuovo di Napoli.
(Decreto n. 27748).
(GU n.63 del 16-3-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente  normativa in
materia,  per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi e nel limite
massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera d) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto il verbale, siglato in data 6 luglio 1999 presso il Ministero
del  lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' E.T.S. S.r.l.
e  le  competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale
e'  stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione
salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-quinquies della legge
n.  176/1998,  riguarda  un  numero  massimo  di lavoratori pari a 65
unita';
  Vista  l'istanza  presentata dalla predetta societa' E.T.S. S.r.l.,
codice  ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti   ad   orario   ridotto,  per  il  periodo  decorrente  dal
14 settembre 1999 al 13 marzo 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore  di  65  lavoratori  sospesi  dal lavoro o lavoranti ad orario
ridotto,  dipendenti  dalla  E.T.S.  S.r.l.,  sede legale in Firenze,
unita'  di Casalnuovo di Napoli (Napoli), per un numero massimo di 65
unita'   lavorative,   codice   ISTAT   45.34.0  (n.  matricola  INPS
5115455354), per il periodo dal 14 settembre 1999 al 13 marzo 2000.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi