MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  concordato  preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Brenna,  unita'  di  Briosco.
(Decreto n. 28024).
(GU n.109 del 12-5-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto il decreto n. 5/99 del 29 luglio 1999 emesso dal tribunale di
Monza  (Milano)  con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura
di concordato preventivo cessio bonorum della S.r.l. Brenna;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere da 21 settembre 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, sede in
Briosco  (Milano)  e unita' in Briosco (Milano) (NID 9903MI0132), per
un  massimo  di  trentacinque  unita'  lavorative  e'  autorizzata la
corrensponsione   del   trattamento   straordinario  di  integrazione
salariale dal 21 settembre 1999 al 13 ottobre 1999.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
21 gennaio 2000, n. 27656.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi