MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 2000 

Riconoscimento    dei    titoli    professionali   esteri   ai   fini
dell'abilitazione   all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
insegnante  nelle  scuole di istruzione secondaria di primo e secondo
grado nelle classi di concorso 93/A, 94/A, 95/A e 98/A.
(GU n.128 del 3-6-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       del personale e degli affari generali e amministrativi
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto  il  testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del
16 aprile  1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Visto   il   decreto   ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi  di  concorso  nelle scuole
secondarie;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dal   cittadino   italiano   sig.  Strobl  Wolfgang  e'  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che  il  titolo  austriaco  "Magister der philosophie"
conseguito dall'interessato il 17 ottobre 1996, viene rilasciato dopo
un  corso  di  studi della durata di quattro anni dall'Universita' di
Salzburg;
  Considerato   che   il   sig.  Strobl  Wolfgang  ha  effettuato  il
praticantato presso l'"Kademisches Gymnasium" di Salzburg conseguendo
il  titolo "Zeugnis uber das unterrichtspraktikum" e che detto titolo
e'   da   considerare   corrispondente  al  diploma  di  abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di primo e secondo grado italiane;
  Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 26 gennaio 2000
dell'ambasciata d'Italia in Vienna che certifica la regolarita' ed il
valore legale dei titoli di cui sopra;
  Ritenuto   che   la   conoscenza   della  lingua  italiana  risulta
sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal commissario
del Governo per la provincia di Bolzano in data 10 dicembre 1996;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza  di  servizi,  di cui
all'art.  12  del  sopracitato  decreto  legislativo,  espressa nella
seduta del 18 aprile 2000;
  Ritenuto   che   ricorrono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di
misure compensative;
                              Decreta:
  I  titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dal sig. Strobl
Wolfgang  nato  a S. Candido (Bolzano) il 2 novembre 1977, e inerenti
alla  formazione  professionale  di  insegnante,  costituiscono,  per
l'interessato,  titolo  di abilitazione all'esercizio in Italia della
professione  di  insegnante  nelle scuole di istruzione secondaria di
primo  e  di  secondo  grado  nelle classi di concorso 93/A - Materie
letterarie  negli  istituti di istruzione secondaria di secondo grado
in  lingua  tedesca  e  con  lingua  di  insegnamento  tedesca  delle
localita'  ladine;  94/A  -  Materie  letterarie e latino nei licei e
nell'istituto   magistrale   in   lingua  tedesca  e  con  lingua  di
insegnamento   tedesca   delle   localita'  ladine;  95/A  -  Materie
letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con
lingua  di  insegnamento  tedesca  delle  localita'  ladine;  98/A  -
Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in
lingua  tedesca  e con lingua di insegnamento tedesca delle localita'
ladine.
    Roma, 15 maggio 2000
                                      Il direttore generale: Paradisi