COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000 

Approvazione  dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra
il  Governo  e  la  giunta  della  regione  Lazio. ( Deliberazione n.
32/2000).
(GU n.129 del 5-6-2000)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, in particolare l'art. 15,
comma  4,  del  decreto-legge  30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 marzo  1998,  n.  61,  che  detta la
disciplina della programmazione negoziata;
  Vista  la  propria  delibera  del  21 marzo  1997, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'8 maggio  1997,  n.  105,  relativa  alla
disciplina della programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni   recante:  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali";
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante:  "Delega  al  Governo  per il conferimento di
funzioni  e  compiti  alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa";
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante:   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, recante:
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente:
"Regolamento recante semplificazione ed accelerazione della procedura
di spese e contabili";
  Visto  l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al
Governo  per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  l'art.  3,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  che  disciplina le competenze
proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che
istituisce   il  nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art.  7,  commi  3  e  4, del decreto del Presidente della
Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38,  che stabilisce che il nucleo
tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici
collabori    con   funzioni   di   supporto   alla   predisposizione,
all'aggiornamento  delle  intese  istituzionali  di  programma e alla
verifica della loro attuazione;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  recante: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
  Vista  la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia
di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino   della  disciplina  in  materia  sanitaria"  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato   che   l'intesa   istituzionale   di   programma,  che
costituisce  il  quadro  di  riferimento degli atti di programmazione
negoziata  che  hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e
la  giunta  di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da
conseguire  per  i  quali  e' indispensabile l'azione congiunta degli
organismi  predetti;  che  l'intesa garantisce l'impegno tra le parti
contraenti   a   porre  in  essere  ogni  misura  necessaria  per  la
programmazione   la   progettazione   e   l'attuazione  delle  azioni
concertate,  secondo  le  modalita' e i tempi specificati nell'ambito
degli strumenti attuativi;
  Considerato  che  dal  contesto  degli  approfondimenti  effettuati
nell'ambito  dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma
emerge  la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di
interventi   di  interesse  interregionale  e,  di  conseguenza,  con
significative valenze anche nazionali;
  Considerato  che  con  l'intesa  vengono  indicati  gli  accordi di
programma  quadro  da  stipularsi  tra il Governo e l'esecutivo della
regione;
  Esaminato   lo   schema  d'intesa  istituzionale  di  programma  da
stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Lazio;
  Considerato  che  lo schema d'intesa della regione Lazio prevede la
stipula   di   accordi  di  programma  quadro  nelle  seguenti  aree:
valorizzazione dei beni monumentali, archeologici e culturali e della
risorsa  mare; trasporti e centri intermodali; sistema aeroportuale e
agenzia  di  navigazione  satellitare;  reti  di  viabilita'; risorse
idriche,  difesa  del  suolo  e  della  costa;  ricerca,  innovazione
tecnologica,  reti  telematiche;  parchi e riserve; difesa del suolo;
tutela  della  costa;  depurazione  e reti fognarie; riqualificazione
aree urbane.
  Considerato  che  i  parametri  e  le  modalita' attraverso i quali
determinare  le  risorse  (ordinarie  e  straordinarie,  nazionali  e
comunitarie)  saranno  indicati  negli  accordi di programma quadro o
altri  strumenti  negoziali che saranno stipulati in attuazione della
presente intesa;
  Sentita  nella  seduta  del 16 marzo 2000, la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  E'  approvato  lo  schema dell'intesa istituzionale di programma da
stipulare  tra  il  Governo e la giunta della regione Lazio, allegato
alla presente deliberazione.
    Roma, 17 marzo 2000
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Registro  n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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