MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 2000 

Scioglimento  della  societa' cooperativa a r.l. "San Sebastiano", in
Tursi.
(GU n.129 del 5-6-2000)

                            IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                              di Matera
  Visto  l'art.  2544, comma primo, seconda parte, del codice civile,
che  prevede  come le societa' cooperative che non sono in condizione
di  raggiungere  lo  scopo sociale o che per due anni consecutivi non
hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di
gestione, possono essere sciolte dall'Autorita' governativa;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle  competenti
direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile, primo comma;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  del  22  marzo 1999, redatto nei
confronti  della  cooperativa  a  r.l.  "San Sebastiano", con sede in
Tursi,  nel  quale e' attestato che la cooperativa medesima ha omesso
di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
  Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative
all'adozione  del  provvedimento  di  scioglimento  senza liquidatore
della cooperativa suddetta, espresso in data 16 marzo 2000;
                              Decreta:
  Dalla data del presente decreto la societa' cooperativa a r.l. "San
Sebastiano", con sede in Tursi, e' sciolta di diritto senza nomina di
liquidatore e perde la personalita' giuridica.
    Matera, 8 maggio 2000
                                                Il direttore: Gurrado