MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 31 maggio 2000, n. 114 

Dichiarazione  da  parte  delle  amministrazioni  dello  Stato di cui
all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  600/1973, dei dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi
ai  compensi  corrisposti sotto qualsiasi forma e soggetti a ritenuta
alla fonte (mod. 770/2000).
(GU n.140 del 17-6-2000)
 
 Vigente al: 17-6-2000  
 

                                  A  tutte  le  amministrazioni dello
                                  Stato
                                      e, per conoscenza
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici IVA
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Al segretariato generale
                                  Al  servizio consultivo e ispettivo
                                  tributario
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 39 del
17 febbraio  2000,  ha  modificato, tra l'altro, l'art. 4 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  che
disciplina   la   presentazione  delle  dichiarazioni  dei  sostituti
d'imposta.
  In  base al disposto del novellato art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente    della   Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322   "le
amministrazioni  di  cui  al primo comma dell'art. 29 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,  n.  600,  che
corrispondono  compensi,  sotto  qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi ed assicurativi di
tutti  i  percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto
dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo".
  Al  riguardo si ricorda che il primo comma dell'art. 29 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concerne
le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  con ordinamento
autonomo,  che corrispondono le somme ed i valori di cui all'art. 23,
dello stesso decreto.
  Tanto   premesso,  consegue  che,  salvo  quanto  previsto  per  la
dichiarazione unificata, le suddette amministrazioni sono obbligate a
comunicare  i  dati  fiscali,  e  contributivi  relativi  al  periodo
d'imposta  1999,  mediante  il  modello  770/2000,  approvato  con il
decreto  dirigenziale  20 dicembre 1999, e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999.
Si  segnala,  altresi', che quest'ultimo decreto e' stato oggetto del
comunicato di errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 13 gennaio 2000.
  Si  ricorda,  inoltre,  che  in base al disposto di cui all'art. 3,
comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, i
contribuenti  con  periodo  d'imposta  coincidente  con l'anno solare
obbligati   alla   presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,
dell'imposta    regionale    sulle    attivita'   produttive,   della
dichiarazione  annuale  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di
quella  del  sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute
alla  fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti, presentano la
dichiarazione unificata annuale.
  Ai  fini  della  determinazione  della  soglia  dei venti soggetti,
discriminante  dell'invio del mod. 770, in forma unificata qualora il
soggetto sia tenuto a presentare almeno due delle dichiarazioni sopra
indicate,  si  evidenzia  che  rilevano esclusivamente i soggetti che
abbiano  subito  ritenute  fiscali,  restandone  esclusi  quelli  che
abbiano  subito  solo  trattenute  ad  altri fini (es. contributivi o
previdenziali).
  Alla  luce  delle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni
dello Stato, che hanno effettuato trattenute nei confronti di piu' di
venti  soggetti,  devono  utilizzare  il modello di dichiarazione dei
sostituti d'imposta (mod. 770) per la comunicazione dei dati relativi
ai  propri percipienti, presentandolo tramite una banca convenzionata
o  un'agenzia  delle  Poste  italiane  S.p.a.  entro  il  termine del
31 maggio  previsto  dall'art. 2, comma 5, del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 322/1998.
  Nel  caso in cui l'amministrazione sia obbligata alla presentazione
della  dichiarazione  unificata, ai fini dei termini di presentazione
valgono,  invece,  le  disposizioni recate dal decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000.
  Con  riguardo  alle modalita' di trasmissione del mod. 770/2000, si
ricorda,  tuttavia,  che  il  decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre  1999, n. 542, ha modificato, altresi', l'art. 3, comma 2,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
prevedendo,  tra  l'altro, che i soggetti con un numero di dipendenti
non   inferiore  a  cinquanta  presentano  le  dichiarazioni  in  via
telematica  all'amministrazione  finanziaria,  direttamente o tramite
uno  degli  incaricati  abilitati  al  servizio  telematico  indicati
nell'art.  3,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 322/1998.
  Pertanto,   le   amministrazioni  dello  Stato  con  un  numero  di
dipendenti  eguale  o superiore alle cinquanta unita' hanno l'obbligo
di  trasmissione  dei  dati di cui sopra esclusivamente attraverso il
servizio telematico.
  Il  numero  dei dipendenti deve essere individuato al momento della
chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a
quello  in  cui  si  concretizza  l'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione in via telematica.
  La  trasmissione  della dichiarazione in via telematica deve essere
effettuata entro il 30 giugno 2000.
  Per   quanto   concerne,   invece,  le  modalita'  di  trasmissione
telematica  dei  dati  comunicati  mediante  il  modello 770/2000, e'
necessario  fare  riferimento  a  quanto  contenuto  nelle specifiche
tecniche  approvate  con  decreto  del  10 marzo 2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo
2000.
  Per   poter  usufruire  direttamente  del  servizio  telematico  le
amministrazioni   dello   Stato   devono  richiedere  preventivamente
l'abilitazione  di cui all'art. 4, del decreto dirigenziale 31 luglio
1998 e successive modificazioni.
  Si precisa che l'abilitazione e' rilasciata previa presentazione di
specifica  domanda  da  redigere su modelli predisposti e distribuiti
dall'amministrazione  finanziaria.  La  domanda  e'  presentata  alla
direzione  regionale, o all'ufficio delle entrate, ovvero all'ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette, o all'ufficio dell'imposta sul
valore   aggiunto,  competente  in  base  al  domicilio  fiscale  del
richiedente.
  La  compilazione  della  domanda  deve  essere effettuata in base a
quanto  indicato  nelle relative istruzioni. E' necessario, altresi',
precisare che:
    nel  quadro  A,  al  campo "Tipo di soggetto" si deve inserire il
codice G50;
    nel  quadro  B,  al  campo  "Codice  fiscale" si deve indicare il
codice fiscale attribuito all'amministrazione richiedente;
    nel  quadro  C,  al  campo  "Codice  fiscale" si deve indicare il
codice   fiscale   del   rappresentante  legale  dell'amministrazione
richiedente,   da   individuare  nel  responsabile  del  servizio  di
trasmissione.
  Al fine del reperimento della normativa e della modulistica citata,
si segnala che nel sito Internet www.finanze.it sono resi disponibili
il  decreto  di approvazione del mod. 770/2000 e relative istruzioni,
il  decreto  di  approvazione  delle  specifiche tecniche, nonche' il
modello  di  domanda  di  abilitazione  al  servizio  telematico e le
relative istruzioni.
  Si  evidenzia,  da  ultimo,  che per effetto dell'art. 11, comma 1,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, non trova piu' applicazione l'art. 20, terzo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
che  prevedeva  l'emanazione  annuale  di  un  apposito  decreto  del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per
la  definizione  dei termini e delle modalita' di comunicazione degli
elenchi  dei  percipienti da parte delle amministrazioni dello Stato,
di  cui  all'art.  29,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973.
                                        Il direttore generale: Romano