REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 18 aprile 2000 

Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Livigno  dall'ambito
territoriale   n.  2,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
una  nuova seggiovia qudriposto ad ammorsamento automatico denominata
"Teola-Pianoni  Bassi"  da  parte  della  societa'  Mottolino  S.p.a.
(Deliberazione n. VI/49609).
(GU n.146 del 24-6-2000)

                         LA GIUNTA REGIONALE

VISTA  la  legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.
3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state
delegate  alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative
in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985  avente  per  oggetto  "Individuazione delle aree di particolare
interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO  che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del
10  dicembre  1985  sono  stati  perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato  provvedimento  amministrativo  ex  legge 29 giugno 1939, n.
1497  ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1,
primo  comma,  legge  8  agosto  1985, n. 431, nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio
1992,  con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno  1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della
Giunta   Regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di  riconosciuta
rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18
luglio  1999,  ha  approvato  definitivamente  il  progetto  di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO  che,  in  base  alla  citata  D.G.R.L.  3859/85  il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione  da  parte  della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO,   dunque,   che   la   Giunta   regionale,   in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di  immmodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale conforme al piano territoriale paesistico;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  di  Livigno n. 68 del
16.3.2000  con  la  quale  viene  dichiarata  la  rilevanza  pubblica
dell'intervento richiamato in oggetto;

VISTO  il  Decreto  del  Direttore  Generale della Direzione Generale
Trasporti  e Mobilita' n. 487/53 del 13.1.2000 relativo alla verifica
di  cui  all'art.  1  comma  6 e art. 10 del D.P.R. 12.4.1996, con il
quale   e'   stato   determinato  di  escludere  dalla  procedura  di
valutazione d'impatto Ambientale il progetto richiamato in epigrafe;

VISTO  il verbale della Commissione Tecnica per le piste da sci (art.
8  L.R.  36/85) n. 3/99 del 18.10.1999 in cui non vengono evidenziati
controindicazioni alla realizzazione della pista in questione;

VISTA  la  comunicazione  del  Sindaco  del  Comune  di  Livigno  del
30.3.2000 in cui viene specificato:

-  che  l'impianto in progetto rientra nelle previsioni di sviluppo e
razionalizzazione  della  ski-area  del  Comune  di  Livigno  di  cui
all'allegato   studio   all'uopo  commissionato  dall'Amministrazione
Comunale  attualmente  in  fase di discussione e di prossimo esame da
parte del Consiglio Comunale;

- che la societa' richiedente sara' chiamata a presentare un progetto
di  riqualificazione  ambientale  e  vegetazionale,  conformemente  a
quanto  richiesto  dalla  Commissione edilizia con parere espresso in
data 28.5.1999;

VISTA la relazione ambientale relativa alla realizzazione delle nuove
seggiovie "Teola-Piarioni Bassi" e "Valfin-Monte della Neve" allegata
alla  documentazione  progettuale dell'intervento oggetto di verifica
di cui all'art. 1, comma 6 e art. 10 del D.P.R. 12.04.1996;

PRESO  ATTO  che  il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:

-  che in data 21.1.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Livigno
SO di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge
431/85  da  parte della Soc. Mottolino s.p.a. per la realizzazione di
nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico "Teola-Pianoni
Bassi";

-  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
Servizio.   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO  ATTO  inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza  ed  urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;

RITENUTO  che,  ai  fini  di  un  migliore inserimento delle opere in
progetto,  dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute
nel   sopracitato   Decreto  della  Direzione  Generale  Trasporti  e
Mobilita'  n.  487/53 del 13 gennaio 2000 ed in particolare quelle di
seguito elencate e piu' puntualmente specificate:

-  il  taglio  di essenze arboree dovra' essere limitato allo stretto
necessario  per  l'esecuzione  delle  opere ed in modo che entrambi i
lati  della  pista  non  risultino  perfettamente  rettilinei  ma con
andamento  sinuoso  al  fine della salvaguardia del maggior numero di
essenze di rilevanza ambientale;

-  i  movimenti  terra che alterino l'andamento naturale del versante
soprattutto  per  quanto  concerne  la  pista,  dovranno  seguire  un
andamento  planimetrico  che alterni tratti lungo la massima pendenza
ad  altri  in diagonale, cosi' da ridurre l'impatto visivo del taglio
grazie alla presenza di quinte arboree a valle della traccia;

-  dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine
di evitare alterazioni dei flussi idrogeologici esistenti nonche' per
salvaguardare i profili attuali del pendio interessato;

-  a  titolo  di compensazione ambientale dovra' essere effettuato un
rimboschimento  dell'area  Crosceta-Mottolino  mediante la posa di 10
alberi per ogni albero abbattuto;

-  le  gallerie  di  sovrapasso  della Strada Statale dovranno essere
realizzate in modo tale da risultare il piu' incassate possibile e le
loro testate, ivi comprese le eventuali opere di sostegno delle terre
necessarie   per   l'esecuzione   dei   manufatti,   dovranno  essere
opportunamente rivestite in pietra a spacco;

-  contestualmente  alla piena operativita' del nuovo impianto dovra'
essere  prontamente  dismesso  e  smantellato l'impianto seggiovia di
crinale denominato "Mottolino-Monte della Neve";

-  il  parcheggio  previsto nell'area di pertinenza della stazione di
partenza  dell'impianto  dovra'  essere interrato, e conseguentemente
dovranno  essere  eseguite  le  opportune operazioni di ricostruzione
delle pendenze preesistenti;

DATO  ATTO  che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai  sensi  dell'art.17,  comma  32,  della Legge n. 127 del 15 maggio
1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA

1)  di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in
premessa,  l'area  ubicata in Comune di Livigno SO fg. n. 41 mapp. n.
174,  247,  248,  115,  187, 88, 89, 90 per la sola parte interessata
alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n.
2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad
ammorsamento  automatico  denominato  "Teola-Pianoni  Bassi" da parte
della Soc. Mottolino s.p.a.

2)   di   ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3)  di  pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della REGIONE
LOMBARDIA;,  come  previsto  dall'art.  1, 1 comma legge regionale 27
maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

                                  Milano , 18 aprile 2000
                                  il segretario: SALA