AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000 

Legislazione   nazionale   e   normativa   regionale  in  materia  di
qualificazione  delle imprese esecutrici di lavori pubblici. (Atto di
regolazione n. 29/2000).
(GU n.146 del 24-6-2000)

  Premesso:
    con  numerose  denunce proposte da soggetti operatori nel settore
dei  lavori  pubblici,  sono  state  segnalate  a  quest'Autorita' di
vigilanza  alcune  ipotesi  di contrasto tra legislazione regionale e
normativa   nazionale   inmateria  di  individuazione  dei  requisiti
occorrenti  per  la partecipazione delle imprese alle gare di appalto
di lavori pubblici.
  In  particolare, in un bando di gara della provincia di Bolzano era
previsto   per   le  imprese  concorrenti  l'obbligo  di  presentare,
all'esito  della aggiudicazione, "il certificato di collaudo, in caso
di  opere  pubbliche o il certificato di regolare esecuzione a regola
d'arte  di  almeno  un  lavoro  di  importo  non inferiore al 40% (di
quello)   a   base  d'asta,  eseguito  ed  ultimato  nel  quinquennio
precedente alla gara".
  La  disposizione era conforme al contenuto dell'art. 46 della legge
provinciale  17 giugno 1998, n. 6, il quale indicava, tra i requisiti
richiesti  per  la  partecipazione  alle  gare  di appalto relativi a
lavori  di  importo  superiore  alla soglia comunitaria, l'iscrizione
all'albo  nazionale  costruttori  per  la  categoria  e la classifica
prescritta   imponendo,  altresi',  che  l'impresa  "nel  quinquennio
precedente  alla gara abbia eseguito a regola d'arte almeno un lavoro
di  importo  non  inferiore  al  40%  (di  quello)  a  base d'asta ed
ascrivibile  alla  categoria  prevalente, da certificarsi, in caso di
opere pubbliche, da certificato di collaudo".
  La stessa, tuttavia, non teneva conto del disposto degli articoli 2
e  8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e  contrastava  con  l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n.
502,  entrato  in vigore prima della pubblicazione del bando, secondo
cui l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data
della  pubblicazione  del  bando  stesso doveva essere comprovato "da
certificati   di   esecuzione   dei  lavori  contenenti  la  espressa
dichiarazione  della stazione appaltante che i lavori (medesimi) sono
stati  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito"  e  non  gia' dal
certificato di collaudo.
  Analogamente,  in  alcuni  bandi  di gara dei comuni di Licata e di
Comiso, e dell'Azienda policlinica dell'Universita' di Catania non si
era  tenuto  conto  delle  prescrizioni  relative alla qualificazione
delle  imprese  di  cui  all'indicato  decreto-legge n. 502/1999 e al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34,
verosimilmente  nel presupposto della non applicabilita' delle stesse
alle gare indette nell'ambito della regione Sicilia.
  Veniva,  infine,  acquisita la circolare prot. n. 4761 del 17 marzo
2000  dell'assessorato  dei  lavori  pubblici della regione Sardegna,
secondo  cui  le  disposizioni  del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, non troverebbero
applicazione  con  riferimento  agli  appalti  relativi  a  lavori di
interesse regionale.
  Considerato:
    va  rilevato che l'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  e successive modificazioni stabilisce che per la disciplina
delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a
statuto speciale, delle province autonome e degli enti infraregionali
da  queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della
legge    stessa   costituiscono   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale  e principi della legislazione dello Stato ai sensi
degli  statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della
Costituzione.
  Tra i principi generali contenuti nella legge-quadro indicata, come
affermato  nella sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 1995,
n.  482,  e' da ritenere ricompreso quello della unicita' del sistema
di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici;  sicche',  non  e' consentito alle regioni, anche a statuto
speciale  ed  alle  province  autonome, prevedere che i bandi di gara
relativi  a lavori di interesse regionale richiedano requisiti per la
qualificazione  diversi da quelli stabiliti in generale per tutti gli
esecutori  di  lavori  pubblici  e come individuati dal decreto-legge
30 dicembre 1999, n. 502, e successivamente dal regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34.
Regolamento,  quest'ultimo,  recante  l'istituzione del nuovo sistema
generale  di  qualificazione delle imprese quale previsto dall'art. 8
della legge quadro n. 109/1994 indicata ed il cui comma 1 dell'art. 1
esplicitamente  individua  fra i destinatari della nuova normativa le
regioni  anche  a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano.
  Ne'  rileva  che  avverso  la normativa indicata sia stata proposta
impugnazione alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione,
atteso   che  dal  rimedio  esperito  non  puo'  farsi  derivare  una
sospensione  dell'efficacia  della  normativa  statale suddetta, allo
stato  unica  normativa  applicabile  ad  ogni  tipo  di  gara, salvo
eventuale successivo diverso avviso della Corte costituzionale, anche
con  riferimento  a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il quale, nel ripartire le competenze tra lo Stato e le
regioni,  all'art.  93, comma 1, lettera f), mantiene alla competenza
dello Stato le funzioni, tra l'altro, relative "alla regolamentazione
e  alla  vigilanza  relativamente  al sistema di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici".
  E' da ritenere conseguentemente che:
    1)  tra  i  principi generali di cui alla legge-quadro sui lavori
pubblici   11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni
applicabili  alle  regioni  ed  alle  province autonome, vi e' quello
della unicita' del sistema di qualificazione delle imprese, istituito
ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  8,  comma 2, della stessa
indicata legge;
    2)  la qualificazione delle imprese esecutrici a qualsiasi titolo
di  lavori pubblici e' disciplinata dal regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34, al quale
devono  conformarsi  i  bandi  di  gara  ancorche' relativi ai lavori
pubblici di interesse regionale.
      Roma, 9 giugno 2000
                                                 Il presidente: Garri