CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

CIRCOLARE 4 luglio 2000, n. 1239 

Art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(GU n.163 del 14-7-2000)
 
 Vigente al: 14-7-2000  
 

  L'art.  61,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone
che  "Su  richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma
dell'art.  68,  del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio
1913,  n.  453,  come  sostituita dall'art. 49, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalita'
operative  da questa definite, e' autorizzata a trasformare, una sola
volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico
degli  enti  richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma
1,  dell'art. 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale  n.  18,  del  23 gennaio 1998, in nuovi mutui da
ammortizzare   al   tasso   vigente   al  momento  della  definizione
dell'operazione.  Le  disposizioni  del  presente  comma si applicano
anche  ai  mutui di cui all'art. 6, del decreto-legge 17 giugno 1996,
n.  321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421,  per  le  finalita' di cui all'art. 45, comma 26, della presente
legge".
  Il   mutuo  oggetto  della  trasformazione  conserva  la  specifica
destinazione;   pertanto,   le  erogazioni  continueranno  ad  essere
disposte, a concorrenza del capitale originariamente mutuato, secondo
le  modalita' ordinarie definite dall'art. 5 del decreto ministeriale
del tesoro 7 gennaio 1998, e successive modificazioni.
2. Soggetti.
  I  soggetti  destinatari della norma sono: amministrazioni statali,
enti   pubblici,   regioni,  comuni,  provincie,  comunita'  montane,
consorzi di bonifica, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici,
aziende speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a
prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.
3. Modalita' operative.
  La  trasformazione, che puo' essere effettuata una sola volta, puo'
avere per oggetto mutui o quote di mutuo, a carico del bilancio degli
enti, che risultino gia' concessi alla data del 1 gennaio 1999.
  Gli  enti devono trasmettere, alla Cassa depositi e prestiti - Div.
V,  entro  il  termine  del  30 novembre  di ciascun anno, un'istanza
corredata   da   una  delibera/determina  dell'organo  competente  ad
assumere  mutui,  con  l'indicazione  specifica  dei singoli mutui da
trasformare.
  Il  tasso  per  l'ammortamento  del  mutuo  trasformato  e'  quello
utilizzato  per  il  calcolo  dell'indennizzo  previsto dall'art. 11,
comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 1998.
  Quest'ultimo  e'  pari  alla differenza tra il valore attuale delle
rate  di  ammortamento  residue - utilizzando come tasso di sconto il
tasso  fisso  previsto  per  mutui  di pari durata a quella del mutuo
originario   vigente   alla   data   in   cui  e'  stata  assunta  la
delibera/determina  necessaria  per richiedere la trasformazione - ed
il residuo debito.
  L'operazione   viene   perfezionata  con  determina  del  direttore
generale   della  Cassa  depositi  e  prestiti.  Agli  enti  verranno
trasmessi  la  determina  di  trasformazione  del mutuo, l'elenco dei
mutui  che  sono  trasformati  e  i  piani  di  ammortamento  ad essi
relativi.
4. Caratteristiche del mutuo trasformato.
    a)  capitale  da  ammortizzare  pari  al debito residuo del mutuo
originario,  risultante  alla data del 1 gennaio successivo alla data
del perfezionamento dell'operazione, maggiorato dell'indennizzo;
    b)  inizio dell'ammortamento fissato al 1 gennaio successivo alla
trasformazione del mutuo;
    c)   durata   dell'ammortamento   pari  alla  residua  del  mutuo
originario;
    d)  tasso  di interesse pari a quello vigente per i mutui a tasso
fisso corrispondente alla durata del mutuo originario.
  Le somministrazioni in conto mutuo, come gia' detto, possono essere
richieste   a  concorrenza  dell'importo  del  mutuo  originariamente
concesso.
  Per   quanto   concerne   le   variazioni  post-ammortamento  quali
riduzioni, accorpamento residui, devoluzioni, diverso utilizzo, per i
motivi  esposti  in  premessa,  queste riguarderanno il solo capitale
(residuo debito e/o capitale da erogare) del mutuo originario.
  I mutui trasformati possono essere estinti anticipatamente ai sensi
e  per  gli  effetti  dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale
7 gennaio 1998.
  Non  si  procedera'  all'estinzione  anticipata di singole quote di
mutuo trasformate.
                                     Il direttore generale: Salvemini