MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2000 

Delega  alle  direzioni  regionali  delle  entrate  ad  adottare vari
provvedimenti di autorizzazione.
(GU n.168 del 20-7-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la  legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la
ristrutturazione   del   Ministero   delle   finanze   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  degli  uffici e del personale del Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287;
  Visto  l'art. 34 del citato regolamento che prevede le attribuzioni
dei  direttori  generali  dei  dipartimenti  e del direttore generale
degli  affari  generali e del personale e, in particolare, le lettere
a),  b)  e  c) del comma 2, ove e' stabilito che i direttori generali
sono  responsabili  della  direzione  dell'attivita'  complessiva del
dipartimento  o  della  direzione  generale, della determinazione dei
programmi  per  la realizzazione degli obiettivi da perseguire, della
determinazione   dei   programmi   di  controllo  sull'attivita'  dei
dipendenti uffici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 23 dicembre 1992,
recante  la  disciplina  dell'organizzazione interna del dipartimento
delle entrate;
  Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1960,  n. 589, convertito con
modificazioni  nella  legge  14  agosto  1960,  n.  826, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro 7 dicembre 1960;
  Vista la legge 5 novembre 1975, n. 558;
  Vista la legge 1o dicembre 1981, n. 692;
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre 1982, n. 953, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre 1991, n. 417, convertito con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
  Visto  il  decreto-legge  10  giugno  1994,  n. 357, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435;
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato   dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  di
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  19  ottobre  1994,  n. 678, del Ministero delle
finanze,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'art.  11  del  citato  decreto  che prevede la facolta' di
delega,  ove  consentito dalla legge, da parte dell'organo che adotta
il provvedimento finale;
  Visto  il  decreto  3  dicembre  1999, del Ministero delle finanze,
concernente  criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali
del  dipartimento  delle  entrate  e  delle direzioni regionali delle
entrate;
  Considerata  l'opportunita'  di  assicurare  la  massima speditezza
nell'azione amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in
base  al domicilio fiscale dei richiedenti, sono delegate ad adottare
i seguenti provvedimenti:
    a)  autorizzazione  a  corrispondere  la  tassa  sui contratti di
trasferimento   di  titoli  o  valori  in  modo  virtuale,  ai  sensi
dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  30  giugno  1960,  n.  589,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e
successive modificazioni e integrazioni;
    b)   autorizzazione  all'uso  di  moduli  per  la  redazione  dei
contratti   di   trasferimento   di   titoli   o  valori  predisposti
direttamente in luogo dei foglietti bollati, ai sensi del decreto del
Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il Ministro del tesoro 7
dicembre  1960,  attuativo  dell'articolo  2-bis del decreto-legge 30
giugno  1960,  n.  589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;
    c)  autorizzazione  al pagamento in modo virtuale dell'imposta di
bollo  per  uffici  ed enti statali in deroga all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
    d) autorizzazione all'uso del registro a schede mobili, anche con
sistema  meccanografico,  per  la  registrazione  dei  premi  e degli
accessori  relativi ad assicurazioni di cui all'art. 7 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  avra'  effetto  dal  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    Roma, 16 giugno 2000
                                        Il direttore generale: Romano