UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 giugno 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.172 del 25-7-2000)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale  7 ottobre  1994, n. 6435, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994, con cui e' stato
emanato  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Verona;
  Visto  in  particolare l'art. 19, comma 1, lettera g), del medesimo
che   individua  nel  senato  accademico  in  composizione  allargata
l'organo preposto alla revisione dello statuto;
  Vista  la  deliberazione  dell'11 aprile  2000  con  cui  il senato
accademico  in  composizione  allargata  ha  approvato, a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  le  modifiche  dell'art. 15, commi 4 e 6,
dell'art.  19, comma 2, dell'art. 25, comma 1, dell'art. 31, comma 3,
dell'art.  34,  comma  4,  dell'art. 41-bis, dell'art. 46, comma 2, e
dell'art.  47,  comma  1,  dello statuto stesso nonche' l'inserimento
dell'art.  25-bis  relativo  al  nucleo  di valutazione di Ateneo, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  858  del  6 giugno 2000 con cui il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
comunica  che  le sopracitate modifiche sono esenti da rilievi sia di
merito  che  di  legittimita',  autorizzando l'Ateneo a provvedere ai
successivi adempimenti;
  Considerato   che   si   sia  utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche anzidette;
                              Decreta:
  Sono  emanate  le  seguenti  modifiche  allo  statuto  di autonomia
dell'Universita' degli studi di Verona:
  Art.  15  (Elezioni  del  rettore). - Il comma 4 e' sostituito come
segue:  il  rettore  e'  eletto  a maggioranza  assoluta degli aventi
diritto,  in prima votazione; in seconda e terza votazione il rettore
e'  eletto  a maggioranza  assoluta  dei  votanti. In caso di mancata
elezione  si  procedera'  con  il  sistema del ballottaggio tra i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti.
  Il  comma  6  e'  sostituito  come segue: il rettore dura in carica
quattro  anni  accademici  e  non  puo' essere eletto per piu' di due
mandati  consecutivi.  Nel caso di anticipata cessazione dalla carica
del rettore subentra il pro-rettore vicario fino al termine dell'anno
accademico in corso.
  Art.  19 (Senato accademico: funzioni). - La lettera i) del comma 2
viene abrogata.
  Art.  25  -  (Revisori  dei  conti) - Il comma 1 e' sostituito come
segue:  il  collegio  dei  revisori  dei  conti e' composto da cinque
membri  dei  quali  almeno  due  scelti fra gli iscritti all'albo dei
revisori   ufficiali   dei   conti.  E'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico
in composizione ristretta. Il collegio e' rinnovato ogni tre anni.
  Dopo l'art. 25 e' inserito l'art. 25-bis.
  Art.  25-bis  (Nucleo  di valutazione di Ateneo). - 1. Il nucleo di
valutazione  di  Ateneo, operando in posizione di autonomia, concorre
con gli altri organi alla valutazione della ricerca, della didattica,
della assistenza, delle attivita' gestionali e tecnico-amministrative
nonche'  degli  interventi di sostegno al diritto allo studio, svolti
dalle  strutture  dell'Ateneo. Il nucleo considera altresi' i servizi
resi a favore di soggetti esterni.
  2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi
e  dei  rendimenti,  il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia,
l'efficienza  e  la  qualita' delle attivita' dell'Ateneo, segnalando
altresi'   gli  eventuali  casi  di  inosservanza  del  principio  di
imparzialita'.
  3.  Il  nucleo e' costituito da sette membri, nominati dal rettore,
per  un  triennio  accademico,  su  delibera del senato accademico in
composizione  ristretta, sentito il consiglio di amministrazione, fra
persone   dotate   di   elevata   professionalita'  nel  campo  della
valutazione  di organismi pubblici e privati. I componenti del nucleo
devono  essere  in  prevalenza  esterni  all'Ateneo,  almeno  due non
appartenenti al mondo accademico.
  4.  Il  nucleo  elabora  annualmente  una relazione sulle attivita'
svolte  nell'anno precedente dall'Ateneo, che presenta agli organi di
governo dell'universita'
  5. Il nucleo si raccorda con le strutture preposte alla valutazione
del  sistema  universitario  nazionale,  predisponendo  le periodiche
relazioni previste dalla normativa in materia.
  6. Per l'esercizio dei suoi compiti il nucleo ha diritto di accesso
ai  documenti  e  alle  informazioni,  nel  rispetto  delle norme che
tutelano  la  riservatezza.  Tramite  strumenti  idonei acquisisce le
valutazioni   e  le  segnalazioni  dei  destinatari  delle  attivita'
dell'Ateneo  e le opinioni degli studenti frequentanti sull'attivita'
didattica e sui servizi resi, garantendone l'anonimato.
  7. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'Ateneo ne
assicura la diffusione.
  8.  Un regolamento interno approvato dal rettore, sentito il senato
accademico in composizione allargata, disciplina il funzionamento.
  Art.  31 (I consigli di corso di laurea o di indirizzo e i consigli
di  corso  di  diploma universitari). - Il comma 3 e' sostituito come
segue:  i  consigli di corso di laurea o di indirizzo e i consigli di
corso  di  diploma  sono composti da tutti professori ufficiali degli
insegnamenti   afferenti   ai   corsi  interessati,  ivi  compresi  i
ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai
professori  a  contratto,  dai rappresentanti dei ricercatori e degli
assistenti  di  ruolo  ad esaurimento in misura pari ad un quinto dei
professori   di   ruolo   afferenti   ai   consigli  stessi,  da  tre
rappresentanti  degli  studenti  elevabili  a cinque quando il numero
degli iscritti al corso di laurea o di diploma supera duemila unita',
da  un rappresentante dei tecnici laureati e da un rappresentante del
personale  tecnico-amministrativo.  Ai  fini della determinazione del
numero  legale  della seduta gli aventi diritto non strutturati nella
facolta', cui afferisce il consiglio di corso di laurea, di indirizzo
o di diploma, si computano solo se intervengono alla seduta stessa.
  Art.  34  (Il direttore). - Il comma 4 e' sostituito come segue: il
direttore  designa  tra  i  professori ordinari diruolo o, in caso di
impossibilita',  tra  i  professori  associati di ruolo, il direttore
vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza
o  impedimento.  Il  direttore  vicario  e'  nominato con decreto del
rettore.
                              Titolo VI
                            Norme finali
  E' inserito l'art. 41-bis.
  Art.  41-bis  (Decorrenza  anno  accademico).  -  L'anno accademico
inizia  il  primo ottobre.  E'  fatta  salva  la diversa scadenza dei
periodi concernenti lo status del personale docente.
  Art.  46 (Equiparazioni). - Dopo il comma 1 e' inserito il seguente
comma:   2.  Ai  fini  dello  statuto  e  in  mancanza  di  ulteriori
specificazioni, si intende per "anno": anno accademico.
  Art.  47  (Limiti numerici). - Il comma 1 e' sostituito come segue:
ove  siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento porta
sempre all'intero superiore.
    Verona, 23 giugno 2000
                                                   Il rettore: Mosele