AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 13 luglio 2000 

Organismo  di  diritto  pubblico e societa' miste. (Determinazione n.
33/00).
(GU n.178 del 1-8-2000)

                            IL PRESIDENTE
  Con   determinazione  del  21 dicembre  1999,  il  consiglio  della
Autorita',  interessato  da  un  esposto  proposto  da  un capogruppo
consiliare   del  comune  di  Mantova,  definiva  non  legittimi  gli
affidamenti  di  alcuni  incarichi  di progettazione a professionisti
esterni  alla  struttura  da  parte  della T.E.A. (territorio energia
ambiente) S.p.a. costituita dal comune di Mantova.
  Preso   atto   della  determinazione  della  Autorita',  la  T.E.A.
indicata,  con  nota del 15 marzo 2000, oltre a segnalare un presunto
errore  nella  individuazione  degli importi dei singoli incarichi di
progettazione  -  che,  peraltro,  trattandosi  di  un  incarico  per
complessive   L. 185.000   milioni  ed  in  mancanza  di  motivazioni
giustificative   del  frazionamento,  non  incideva  sulla  soluzione
adottata  -  proponeva  due  ulteriori questioni interpretative della
normativa  sui  lavori pubblici in merito alla cui soluzione chiedeva
l'avviso dell'Autorita' di vigilanza.
  La   prima   questione   posta   dalla   T.E.A.   attiene   al  suo
assoggettamento  alla  legge  quadro  sui  lavori  pubblici quando la
propria  attivita'  "non si ponga in relazione allo svolgimento di un
servizio  pubblico  o alla produzione di beni o servizi non destinati
ad  essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza", ed
ove  non ricorrano altri specifici presupposti (ad es. affidamento di
concessione  di  lavori  pubblici)  per  l'applicazione  della  legge
stessa.  A  chiarimento  del  quesito  la  societa' evidenzia che, in
conformita'  al  suo  oggetto  sociale,  puo'  svolgere  attivita' di
progettazione anche su incarico di privati e con riferimento ad opere
integralmente  private;  per  cui  si  chiede  se  anche in tali casi
l'eventuale  subaffidamento  esterno  dell'incarico di progettazione,
ove  consentito  dal  committente,  debba avvenire nel rispetto delle
procedure di cui alla legge n. 109/1994.
  Al  riguardo,  va  considerato  che,  tra  gli  enti aggiudicatori,
sottoposti alla applicazione delle norme di cui alla legge quadro sui
lavori  pubblici, l'art. 2, comma 2, lettera b), nel testo risultante
a seguito delle modifiche di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415,
ricomprende  le  "societa'  di  cui all'art. 22, della legge 8 giugno
1990,  n. 142", e cioe' le societa' a mezzo delle quali i comuni e le
province  possono  provvedere  alla  gestione  dei  servizi  pubblici
locali. Si tratta di soggetti i quali costituiscono uno dei possibili
modelli  organizzativi  per la gestione dei servizi pubblici locali e
che  si  caratterizzano  -  in  base  alla  giurisprudenza pressoche'
consolidata  -  per  il  fatto  che  identificano  un  organo diretto
dell'ente  e  che provvedono, pertanto, alla gestione del servizio in
quanto  immediati  e  diretti  affidatari dello stesso e senza alcuna
necessita' di ricorrere alla sua concessione.
  Contrariamente,  poi,  a quanto sostenuto dalla T.E.A., le societa'
miste  indicate vanno distinte dalle "societa' con capitale pubblico,
in  misura  anche  non  prevalente",  cui pure si riferisce lo stesso
comma  2, lettera b) dell'indicato art. 2, che sono, invece, dei meri
soggetti  di diritto privato qualificati da una presenza pubblica nel
relativo capitale sociale i quali, per poter eventualmente gestire un
servizio  pubblico,  hanno  bisogno di una formale concessione e - in
ogni   caso,  in  coerenza  con  quanto  previsto  per  la  categoria
(sostanziale)  degli  organismi  di  diritto  pubblico  di  cui  alla
precedente lettera a) del comma 2 dell'indicato art. 2 della legge n.
109/1994  -  sono  assoggettati  alle  norme di cui alla legge quadro
quando  "abbiano  ad oggetto della propria attivita' la produzione di
beni  o  di  servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza".
  Consegue  da  quanto  precede  che  la risposta al quesito proposto
dalla  T.E.A.  dipende  dalla  tipologia organizzativa perseguita dal
comune  di  Mantova  al  momento  della  costituzione della societa':
dovendosi  applicare,  sempre  e  comunque,  la normativa di cui alla
legge  quadro sui lavori pubblici, sia pure nei limiti previsti dalla
stessa,  nel  caso in cui si sia inteso costituire una societa' mista
per  la  gestione diretta di un determinato servizio pubblico locale,
ai  sensi  dell'art.  22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; dovendosi
applicare la normativa prevista per gli organismi di diritto pubblico
qualora  si  sia voluto, invece, costituire una semplice societa' per
azioni  di  diritto privato dotata di autonomia funzionale, oltre che
organizzativa,  rispetto  all'ente.  In tale seconda ipotesi, qualora
l'attivita'  della societa' attiene alla produzione di beni o servizi
non  aventi  carattere industriale o commerciale e prodotti quindi in
regime  di  monopolio, trovera' ugualmente applicazione la disciplina
sull'evidenza  pubblica;  laddove,  invece,  tale normativa non sara'
applicabile  nel  caso  in cui la societa' si presenta sul mercato in
regime  di  libera  concorrenza in quanto, in tal caso, viene meno la
funzionalita'   dell'applicazione  della  normativa  pubblicistica  e
soccorre,  invece, il principio generale relativo alla qualificazione
della stessa come soggetto di diritto privato.
    Roma, 13 luglio 2000
                                                 Il presidente: Garri