DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2000 

Intervento  sostitutivo adottato nei confronti della regione Calabria
per  l'approvazione  del  piano  regionale  di  dimensionamento delle
istituzioni scolastiche.
(GU n.179 del 2-8-2000)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visti  l'art.  4,  terzo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  l'art.  5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che  fissa  comunque  al  31 dicembre  2000  il  termine  ultimo  per
l'attribuzione  della  personalita'  giuridica  e dell'autonomia alle
istituzioni  scolastiche,  nonche' per il trasferimento alle medesime
di   funzioni   gia'   esercitate   dall'amministrazione  centrale  e
periferica della pubblica istruzione;
  Considerato  che  il  citato  art.  21 prevede, al comma 4, come il
dimensionamento   delle   istituzioni   scolastiche   costituisca  il
presupposto  per  l'attribuzione  alle  medesime  dello  status sopra
indicato  e  delle  competenze  riservate  alle  scuole  nel  sistema
dell'autonomia ivi delineato;
  Considerato,  altresi',  che  l'art.  2,  comma  2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   8 marzo  1999,  n.  275,  fissa  al
1o settembre  2000  la  decorrenza dell'applicazione alle istituzioni
scolastiche  di  tale  sistema  e  che dalla stessa data decorrono, a
norma   del  successivo  art.  17,  comma  1,  le  abrogazioni  delle
disposizioni    vigenti    incompatibili,   onde   il   termine   del
1o settembre 2000 deve ritenersi invalicabile;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  che  ha disciplinato il procedimento per l'adozione di piani di
dimensionamento  delle istituzioni scolastiche a livello regionale, a
fronte  del  quale le regioni procedono all'approvazione degli stessi
sulla   base  delle  proposte  formulate  dalle  apposite  Conferenze
provinciali di organizzazione ed, in particolare, l'art. 3, commi 8 e
9, che ha posto come termine per l'approvazione dei piani medesimi il
28 feb-braio 1999, prevedendo la possibilita' di apportarvi modifiche
nell'anno successivo e quindi non oltre il 28 febbraio 2000;
  Considerato  che  il  comma  9  del  citato  art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  233/1998  ha fissato, come termine
ultimo  per  la  completa e definitiva attuazione dei suddetti piani,
l'inizio   dell'anno   scolastico   2000/2001,   coincidente  con  il
1o settembre 2000,  e  che il Ministero della pubblica istruzione, in
assenza  del  piano  di dimensionamento, non sarebbe in condizione di
esercitare le attivita' di competenza;
  Preso  atto  che  la  regione  Calabria,  non  avendo provveduto ai
suindicati  adempimenti  alla  data  del  28 febbraio  1999 e nemmeno
nell'ulteriore  termine  di  un  anno  entro  il quale avrebbe potuto
sanare  l'inadempienza,  veniva  formalmente  diffidata  -  con atto,
datato  16 marzo 2000, assunto dal Ministro della pubblica istruzione
previa  autorizzazione del Consiglio dei Ministri - ad approvare, nel
termine  di  sessanta  giorni  dell'intervenuta notifica, scadente il
29 maggio 2000, il prefato piano regionale;
  Preso  atto, altresi', che la regione medesima, come comunicato con
nota 6570 del 30 maggio 2000, con delibera di giunta datata 29 maggio
2000,  assunta,  ai  sensi  dell'art.  28 del relativo statuto, con i
poteri del Consiglio, approvava il piano predetto;
  Considerato,  pero',  che  detta  delibera, anche se immediatamente
esecutiva   rimaneva  soggetta,  a  pena  di  decadenza,  a  ratifica
consiliare  da  effettuarsi  nei trenta giorni successivi, ponendosi,
tale ratifica, come elemento necessario alla produzione degli effetti
finali del provvedimento;
  Rilevato  il mancato intervento della ratifica medesima nei termini
di  legge  e  la  conseguente  decadenza  della  precedente  delibera
giuntale, ad essa subordinata;
  Preso  atto, dunque, dell'intervenuto decorso dei termini senza che
la   regione   interessata   abbia   perfezionato  l'intero  processo
decisionale  e,  quindi,  proceduto  alla definitiva approvazione del
rispettivo piano;
  Ritenuto che, per assolvere all'obbligo di realizzare la completa e
definitiva  concreta  attuazione  dei  piani regionali entro l'inizio
dell'anno  scolastico  2000/2001, posto a carico dell'amministrazione
statale,  occorra  definire  al  piu'  presto, anche nella regione in
questione,  il  numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche e
la  loro  dislocazione  sul  territorio,  in modo da poter provvedere
tempestivamente  a  tutti  gli  adempimenti preliminari all'avvio del
prossimo   anno  scolastico,  la  cui  regolarita'  ne  risulterebbe,
altrimenti, gravemente pregiudicata;
  Considerato,   inoltre,   che  la  situazione  che  si  verrebbe  a
determinare  per effetto della mancata definizione del relativo piano
regionale  costituirebbe  violazione,  in  particolare,  dell'art. 21
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59 - atteso che la definizione dei
requisiti   dimensionali   ottimali   delle  istituzioni  scolastiche
costituisce  condizione  essenziale per l'acquisizione della relativa
personalita'   giuridica   e   conseguente  autonomia  organizzativa,
amministrativa  e didattica, nonche' per l'attribuzione ai rispettivi
capi  di  istituto  della  qualifica  dirigenziale  - concretizzando,
altresi',  un  grave  elemento  di  diseguaglianza  nei confronti del
restante   territorio   nazionale  a  fronte  dell'impossibilita'  di
avvalersi delle opportunita' offerte dal regime delle autonomie;
  Considerata,  dunque,  la  necessita'  di procedere, con la massima
urgenza, all'approvazione del piu' volte citato piano regionale;
  Visto,   in   particolare,  l'art.  1  della  legge  costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 giugno 2000;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di quanto in premessa indicato, il
presidente  della  giunta  regionale della Calabria - in sostituzione
della  regione medesima - provvede ad approvare, quale commissario ad
acta,  nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del
presente   decreto,  il  piano  regionale  di  dimensionamento  delle
istituzioni  scolastiche  richiamato  in  epigrafe,  sulla base delle
proposte  formulate  dalle  conferenze provinciali di organizzazione,
tenendo  anche  conto  delle  risultanze  delle attivita' istruttorie
eventualmente gia' svolte al riguardo dalla regione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 5 luglio 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 75