ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000 

Modificazioni  allo statuto della Lloyd 1885 - Societa' per azioni di
assicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1615).
(GU n.182 del 5-8-2000)

            L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n.  373 recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visti   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate al Lloyd 1885 Societa'
per  azioni di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23,
ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 18 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Lloyd 1885 - Societa' per azioni
di  assicurazioni  che  ha  approvato  le  modifiche  apportate  agli
articoli 5, 8, 13, 21 23, 25, 28 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd 1885
-  Societa'  per  azioni di assicurazioni, con sede in Milano, con le
modifiche apportate agli articoli:
  Art.  5  (Capitale).  -  Nuova  introduzione:  aumento del capitale
sociale  a  pagamento, sino a lire 60.000.000.000, da eseguirsi entro
il  31 dicembre  2005mediante  emissione di n. 3.125.000 azioni da L.
16.000  cadauna,  giusta  delibera  dell'assemblea  straordinaria del
18 aprile  2000  (a  seguito  di  riduzione del capitale per perdite,
contestuale ricostituzione a lire 10.000.000.000 e ulteriore delibera
di aumento per L. 50.000.000.000 da eseguirsi come sopra).
  Art.  8  (Capitale). - Nuova disciplina: obbligo per la societa' di
non  distribuire  ai soci i certificati rappresentativi delle azioni,
ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto n.
239/1942 (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni
sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite
al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge").
  Art.   13  (Assemblea).  -  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova
disciplina  in  materia  di intervento degli azionisti all'assemblea:
"Possono  intervenire  all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
dei  soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza" (in
luogo  della  precedente  previsione  statutaria: "Per essere ammessi
all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al piu'
tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza").
  Art.  21  (Consiglio  di  amministrazione).  -  Introduzione  della
possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di   amministrazione   anche  in  teleconferenza  o  videoconferenza:
condizioni ed effetti.
  Art.  23  (Consiglio  di  amministrazione).  -  Nuova disciplina in
materia   di   validita'   delle   deliberazioni   del  consiglio  di
amministrazione:  "intervento della maggioranza" dei membri in carica
in    luogo    della   precedente   richiesta   "presenza   effettiva
della maggioranza ....".
  Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a
cui  siano  state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e
sulle   operazioni   di maggior   rilievo  economico,  finanziario  e
patrimoniale,  effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate
ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di
interesse: modalita'.
  Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
    a) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale;
    b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
    c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2000
                                             Il presidente: Manghetti