REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 25 maggio 2000 

Ulteriori disposizioni per lo snellimento delle procedure di verifica
dei  progetti  presentati  dal privati integrative di quanto disposto
con  ordinanza  d/614  del 3 maggio 1999 e d/783 del 2 dicembre 1999.
(Ordinanza n. D/876).
(GU n.203 del 31-8-2000 - Suppl. Straordinario)

IL COMMISSARIO
In funzione di Commissario delegato (art. 5 legge 24.2.1992, n. 225 -
Ordinanza  del  Ministro  dell'Interno  delegato per il coordinamento
della Protezione Civile, n. 2741 del 30.1.98)

   VISTA   l'ordinanza   del   Ministro   dell'Interno   delegato  al
coordinamento   della  protezione  civile  n.  2741  del  1998  e  in
particolare l'art 4. comma 1;

   PRESO  ATTO  che  con proprie ordinanze n. D/544 del 19.1.1999, n.
D/567  del  25.2.1999, n. D/614 del 3.5.1999, n. D/783 del 2/12/99 il
Commissario delegato ha approvato:

   -  le direttive tecniche, le istruzioni tecniche e l'elenco prezzi
per  la  redazione dei progetti interessati ai finanziamenti disposti
con  le  ordinanze ministeriali sopra citate, tra qui, in particolare
quelli di ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati;
   -  le  procedure  per l'ammissione ai contributi relativi a questi
ultimi interventi;
   -  il limite massimo della percentuale dei contributi destinati ai
soggetti  proprietari  di  immobili  con  danno  grave  e  con  danno
significativo,  sulla base del rapporto tra l'entita' complessiva dei
costi  di intervento e le disponibilita' finanziarie finalizzate agli
interventi;

   CONSIDERATO che le disposizioni commissariali sopra richiamate, in
conformita'  con quanto previsto dalle ordinanze ministeriali e sulla
base  degli Indirizzi del Comitato Tecnico Scientifico, prevedono che
i  progetti  presentati dai privati sono soggetti a verifica circa il
loro  rispetto  delle direttive tecniche, delle istruzioni tecniche e
dell'elenco prezzi;

   PRESO  ATTO che con ordinanza n. D/783/99 sono stati individuati i
criteri  per  la  scelta  dei progetti da sottoporre alla verifica in
questione;

   VERIFICATO  che  su  n.  193  progetti  presentati  sono risultati
suscettibili  di  verifica,  sulla  base dei suddetti criteri, n. 139
progetti;

   RITENUTO,  anche  sulla  base  degli  indirizzi gia' formulati dal
Comitato  Tecnico  Scientifico,  espressamente confermati in rapporto
alla  situazione  prospettata,  dal Presidente del Comitato medesimo,
che  una  corretta applicazione delle disposizioni ministeriali renda
indispensabile la verifica di tutti i progetti selezionati sulla base
dei criteri di cui all'ordinanza n. D/783/99:

   VERIFICATO peraltro che tale verifica comporta un allungamento dei
tempi  previsti  per  l'istruttoria  e  che  pertanto  e'  necessario
contemperare,   nel  generale  pubblico  interesse,  le  esigenze  di
verifica  con  l'interesse connesso alla tempestiva conclusione delle
procedure;

   CONSIDERATO   che   tale   contemperamento  puo'  essere  ottenuto
disponendo  il  finanziamento dei progetti ammissibili non soggetti a
verifica e di quelli che vengono progressivamente verificati;

   RITENUTO che tale modalita' di procedere consente anche di evitare
la concentrazione dei lavori;

   RITENUTO   che   all'interno   dei   progetti  da  verificare  sia
determinata  la priorita' di esame sulla base di apposito sorteggio e
che  comunque le operazioni di verifica debbano terminare entro il 31
luglio 2000;

   TENUTO  CONTO  infine  del  fatto  che  il  rapporto tra l'entita'
complessiva  dei  costi  di intervento risultante dall'istruttoria di
competenza  dei  Comuni e dai medesimi comunicata al Commissario e le
disponibilita'  finanziarie  finalizzate  agli interventi consente la
determinazione  della  percentuale  massima  di contributo sulla base
delle  previsioni  contenute  nella  prima  rimodulazione  del  Piano
stralcio approvata con Ordinanza Commissariale D/782 del 2.12.1999;

                               ORDINA

1. La  percentuale del contributo per il ripristino con miglioramento
   sismico  degli  immobili  danneggiati  dal  sisma  del settembre -
   ottobre  1997 e' determinata nel 75% per i soggetti proprietari di
   immobili  con  danno grave e nel 50% per i soggetti proprietari di
   immobili con danno significativo.

2. Tutti  i progetti individuati dai Comuni sulla base dei criteri di
   cui  all'ordinanza commissariale n. D/783/99, all.to "A" , art. 1,
   quali   risultano   dall'elenco   allegato   parte   integrante  e
   sostanziale  della  presente  ordinanza,  sono soggetti a verifica
   circa  la  conformita'  con  le  direttive  e  istruzioni tecniche
   approvate dal 	Commissario.

3. La  verifica  avverra'  secondo  l'ordine  stabilito sulla base di
   sorteggio a cura dell'Ufficio del Genio Civile di Arezzo, cui sono
   invitati  a  partecipare  tutti i Sindaci dei comuni interessati o
   foro  delegati.  Il  termine per l'ultimazione delle operazioni di
   verifica e' fissato al 31 luglio 2000.

4. I  progetti  non  soggetti  alla  verifica  di cui al punto 2 sono
   immediatamente  ammessi  a contributo dai Comuni, sulla base degli
   accertamenti  compiuti da questi ultimi ai sensi del punto 4.1, A)
   delle  disposizioni  allegate alla ordinanza n. D/614/99. I Comuni
   provvedono  con  i fondi gia' assegnati ai sensi dell'ordinanza n.
   D/614 del 3.5.1999 ad erogare ai beneficiari l'acconto pari al 15%
   dei  lavori  ammissibili,  dandone  comunicazione  al  Commissario
   tramite apposita scheda informativa.

5. I  progetti di cui al punto 2 sono ammessi a contributo al termine
   delle  singole  procedure di verifica compiute secondo l'ordine di
   priorita' stabilito ai sensi del punto 3.

6. I  risultati  delle verifiche di cui al punto 2, sono comunicati a
   cura    dei   Comuni   agli   interessati   i   quali   provvedono
   all'adeguamento  dei  computi  metrici  estimativi  ai  fini della
   determinazione  degli  importi ammessi a contributo. A tal fine il
   Comune  assegna  all'interessato  un  termine  non  superiore a 20
   giorni, trascorso il quale, se l'interessato non adempie o adempie
   parzialmente, il progetto e' dichiarato inammissibile per la parte
   non   adeguata.   Ove   le   verifiche   evidenzino   carenza   di
   documentazione,   nel  medesimo  termine  i  Comuni  invitano  gli
   interessati  anche  alla integrazione della documentazione, con le
   medesime modalita' e conseguenze sopra specificate.

7. E'  escluso  che in fase di integrazione possano essere apportate,
   variazioni  alle  previsioni progettuali; ove i documenti prodotti
   ad  integrazione  comportino  tale variazione, dei medesimi non e'
   tenuto  conto  e  il  progetto e' considerato inammissibile per la
   parte non compiutamente documentata.

Firenze, 29 maggio 2000

                                  Il presidente: MARTINI