ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 settembre 2000 

Modificazioni  allo statuto della societa' "Innovazione Vita S.p.a.",
in Torino. (Provvedimento n. 01676).
(GU n.221 del 21-9-2000)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nei  rami  I,  V  e VI e
riassicurativa  nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui
all'allegato   I  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,
rilasciata  a  Innovazione Vita S.p.a., con sede in Torino, via Carlo
Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 11 luglio 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  di Innovazione Vita S.p.a. che hanno
approvato  una  serie  di  modifiche statutarie, ed in particolare la
modifica  degli articoli 1, 2 e 5, l'inserimento di un nuovo art. 8 e
la  conseguente  rinumerazione  dei precedenti articoli da 8 a 22 che
hanno  assunto  la  numerazione da 9 a 23, la modifica dei precedenti
articoli 11  (rinumerato 12), 13 (rinumerato 14), 14 (rinumerato 15),
16 (rinumerato 17), l'abrogazione del precedente art. 23, la modifica
dell'art.  26 e l'abrogazione del precedente art. 27 sostituito da un
nuovo art. 27 avente diversa denominazione ed oggetto;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale di Innovazione
Vita  S.p.a.  con  sede  in  Torino,  con le modifiche apportate agli
articoli:
    art. 1 (Denominazione). - Modifica della denominazione sociale da
"Innovazione Vita S.p.a." a "Profilo Life S.p.a.";
    art.  2  (Sede). - Trasferimento della sede legale da Torino, via
Carlo Marenco n. 25, a Milano, Corso Italia n. 49;
    art.  5 (Misura del capitale). - Conversione in euro del capitale
sociale;
    art. 8-nuovo articolo- (Diritto di prelazione). - Introduzione di
norme  limitative  alla  libera  trasferibilita'  delle  azioni e dei
diritti;
    art. 8, rinumerato art. 9 (assemblea degli azionisti). - Articolo
non modificato;
    art.   9,   rinumerato   art.  10  (intervento  e  rappresentanza
nell'assemblea). - Articolo non modificato;
    art.  10,  rinumerato  art.  11  (convocazione).  -  Articolo non
modificato;
    art.    11,   rinumerato   art.   12   (assemblea   ordinaria   e
straordinaria).  - Introduzione della disposizione in base alla quale
l'assemblea   straordinaria,  anche  in  seconda  convocazione,  puo'
deliberare   con  il  voto  favorevole  di  un  numero  di  soci  che
rappresentano piu' della meta' del capitale sociale;
    art.  12,  rinumerato  art.  13  (presidenza  dell'assemblea).  -
Introduzione  della  possibilita'  che  l'assemblea,  su proposta del
presidente, proceda alla designazione del segretario;
    art.   13,   rinumerato  art.  14  (votazioni).  -  Articolo  non
modificato;
    art.  14,  rinumerato  art.  15 (consiglio di amministrazione). -
Determinazione  del  nuovo  numero massimo dei membri il consiglio di
amministrazione  ed introduzione della previsione di scioglimento del
consiglio medesimo qualora almeno la meta' degli amministratori venga
meno;
    art.  15,  rinumerato  art.  16 (cariche sociali). - Articolo non
modificato;
    art.   16,   rinumerato  art.  17  (riunioni  del  consiglio).  -
Introduzione  dell'obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle operazioni in particolare conflitto di interesse:
modalita';
    art.  17,  rinumerato  art.  18  (deliberazioni del consiglio). -
Articolo non modificato;
      art.  18, rinumerato art. 19 (poteri del consiglio). - Articolo
non modificato;
    art.  19, rinumerato art. 20 (comitato esecutivo). - Introduzione
della  previsione  di convocazione del comitato esecutivo da parte di
due  sindaci,  previa  comunicazione  al  presidente del consiglio di
amministrazione;
    art.   20,   rinumerato  art.  21  (direttori).  -  Articolo  non
modificato;
    art.  21, rinumerato art. 22 (rappresentanza sociale). - Articolo
non modificato;
    art.  22,  rinumerato art. 23 (sindaci). - Attribuzioni, doveri e
durata in carica del collegio sindacale. Rinvio alle norme di legge.
  Nuova disciplina in materia di:
    cause  di  ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale;
    nomina del Presidente del collegio sindacale;
    determinazione del compenso annuo per i sindaci;
    art. 23 (nomina e retribuzione). - Abrogato;
    art.   26  (ripartizione  degli  utili)  -  previsione  di  nuove
modalita'  di  assegnazione  degli utili, effettuate sulla base delle
deliberazioni dell'assemblea;
    art.  27 (competenza territoriale) articolo abrogato e sostituito
da  un  nuovo art. 27 (clausola compromissoria) nel quale e' previsto
che  ogni  controversia  che dovesse sorgere fra la societa', i soci,
l'organo  amministrativo  ed  i  liquidatori,  siano  risolte  da  un
apposito  collegio  composto  di  tre  membri  nominati  dalla Camera
arbitrale nazionale ed internazionale di Milano.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 settembre 2000
                                             Il presidente: Manghetti