COMUNE DI LOIANO

COMUNICATO

Determinazione  della  aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000
(GU n.237 del 10-10-2000)

    Il  comune  di  Loiano  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato il
27 gennaio   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
    1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
      a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (cosi' come
definite dall'art. 19 del regolamento comunale di cui alla premessa):
6,5 per mille;
      b) immobili  di  nuova costruzione invenduti fino al terzo anno
dalla data di fine lavori: 4 per mille;
      c) fabbricati non rientranti nei casi precedenti: 7 per mille;
      d) aree fabbricabili: 7 per mille;
      e) terreni  agricoli:  esenti  (art.  15,  legge  n. 984/1977 e
circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9);
    2) ferma   restando   la   determinazione  in  L.  200.000  della
detrazione   spettante   per  l'abitazione  principale  ed  eventuali
pertinenze,   di   elevare  detta  detrazione  a  L.  300.000  per  i
contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
      a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap;
      b) nuclei familiari con uno o piu' minorenni in affido;
      c) famiglie con tre o piu' figli a carico;
      d) famiglia monoparentale (un solo genitore con figli a carico)
con reddito annuo lordo inferiore a L. 35.000.000;
      e) famiglia  composta da soli anziani (abbiano compiuto 65 anni
al  1o  gennaio  2000, siano in possesso esclusivamente di un reddito
derivante da pensione minima o sociale).
    La maggiore detrazione di cui sopra spetta solo qualora:
      a) nessuno  dei  componenti del nucleo familiare sia possessore
di altri immobili, o quote di essi, oltre all'abitazione principale e
massimo una pertinenza;
      b) l'immobile in questione non sia stato concesso in locazione.
    La   maggiore   detrazione   di   L.   300.000  verra'  applicata
esclusivamente   sull'importo   dovuto  relativamente  all'abitazione
principale e non anche a quello dovuto per le pertinenze.
    (Omissis).