MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 ottobre 2000, n. 4119 

Legge  n.  488/1992  - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315
del 14 luglio 2000.
(GU n.264 del 11-11-2000)
 
 Vigente al: 11-11-2000  
 

                              Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'Ass.I.Lea.
                              AlI'Ass.I.Re.Me.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              All'ANCE
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
  Con  circolare  n. 900315 del 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario
n.  122  alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa
alle  modalita'  ed  alle procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive,
manifatturiere,  dei  servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono
state  fornite,  tra  l'altro,  nell'allegato  n.  4  della circolare
medesima,  indicazioni  in  merito  ai  divieti  ed  alle limitazioni
derivanti dalle vigenti normative del-l'Unione europea.
  Tra  tali indicazioni si richiamano quelle concernenti le industrie
alimentari,  delle  bevande  e del tabacco, riportate alla lettera F)
del citato allegato, per le quali, in risposta ad alcune richieste di
chiarimento  pervenute  a  questo  Ministero su taluni aspetti che le
banche  concessionarie  sono chiamate a valutare in sede istruttoria,
si  forniscono, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dei  pareri espressi dal
Comitato   tecnico-consultivo   Ministero-banche  concessionarie,  le
seguenti    precisazioni,   tese   soprattutto   ad   uniformare   le
determinazioni istruttorie delle banche stesse.
  1.  In merito agli investimenti ammissibili nel settore della carne
bovina,  suina  e  ovicaprina  (colonna  a:  ISTAT 15.11.1, 15.11.2 e
15.13; colonna b: punto 1) si precisa che:
    a) gli  investimenti  relativi  alle prime e seconde lavorazioni,
fermi  restando  i  pareri  espressi  dal Comitato tecnico-consultivo
Ministero-banche concessionarie in merito all'ammissibilita' dei beni
finalizzati  all'allevamento  ed  alla  macellazione,  possono essere
ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente utilizzati per
la  produzione  di  prodotti  finali a marchio DOP o IGP (l'eventuale
impiego,  viceversa,  di  prodotti  a  marchio DOP o IGP come materie
prime  del ciclo di lavorazione non consente l'ammissibilita' di tali
investimenti);  a  tale proposito si ricorda che la DOP o la IGP deve
essere  ottenuta  conformemente al Reg. (CEE) n. 2081/92 e successive
modifiche  e  deve  essere  stata  riconosciuta  gia' alla data della
domanda  di  agevolazioni;  ai  fini  delle verifiche istruttorie, e'
opportuno  che  la  banca concessionaria acquisisca la documentazione
attestante  lo  stato  della  procedura  di  iscrizione  dell'impresa
istante  al  competente  consorzio  di  produzione  e, all'atto della
presentazione  della  documentazione  finale  di  spesa, l'iscrizione
medesima.  Qualora  l'impresa  sia  gia' operante e produca gia' tali
prodotti,   l'acquisizione  della  documentazione  di  iscrizione  al
consorzio rientra nell'ordinaria attivita' istruttoria;
    b) gli  investimenti  relativi  alle  terze  e quarte lavorazioni
possono essere ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente
utilizzati  per la produzione di prodotti finali innovativi, anche se
non necessariamente a marchio DOP o IGP. Per "prodotto innovativo" si
intende quello conseguente ad una specifica innovazione che interessi
sia  il  prodotto  finale  che  il  processo  di trasformazione; tale
innovazione  deve  riguardare, pertanto, sia la tipologia di prodotto
che  la  tecnica  di trasformazione. Non e' considerato innovativo un
prodotto  da trasformare e/o commercializzare in una zona nella quale
lo  stesso non veniva trasformato e/o commercializzato in precedenza,
ne'  un  prodotto  che  derivi  dall'impiego  di  una  materia  prima
innovativa  che  non  si  accompagni  ad  un'innovazione nel prodotto
finale ottenuto e nella trasformazione.
  2.  In  merito  agli investimenti ammissibili nel settore dell'olio
d'oliva  (colonna a: ISTAT 15.41.1 e 15.42.1; colonna b: punti 1 e 2)
si precisa che:
    a) per   "produzione   totale"   deve   intendersi  la  capacita'
produttiva  massima degli impianti dell'impresa ubicati nella regione
ove  viene  realizzato  il  programma  di  investimenti oggetto della
domanda di agevolazione, rilevabile dal registro dei frantoiani;
    b) un   investimento   che   non   comporta  un incremento  della
produzione  totale puo', pertanto, essere anche un "nuovo impianto" o
un "ampliamento", cosi' come inteso ai sensi della legge n. 488/1992;
qualora  l'impresa  intenda  promuovere  la realizzazione di un nuovo
impianto  o  di  un  ampliamento di un impianto esistente, dovra', in
correlazione  al  nuovo programma, chiudere un altro proprio impianto
o, quanto meno, ridurne la capacita' produttiva in misura almeno pari
a quella nuova creata; tale correlazione dovra' essere opportunamente
comprovata   dall'impresa   interessata   o   rilevata   dalla  banca
concessionaria  attraverso  il registro dei frantoiani e giustificata
in modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico;
    c) i  casi  in cui possono essere ammessi tutti gli investimenti,
indipendentemente  dall'aumento  o  meno  della  richiamata capacita'
produttiva,  sono  solo  quelli che prevedono l'impiego, come materia
prima  del ciclo produttivo, di un prodotto ottenuto dalla spremitura
delle  olive di esclusiva origine comunitaria (ma non l'impiego, come
materia  prima,  delle  olive stesse) e, inoltre, l'ottenimento, come
prodotto  finito, di olio extra vergine o vergine. Tale materia prima
puo'  anche  essere  costituita  dallo  stesso  olio  extra vergine o
vergine; in tal caso il ciclo produttivo potra' riguardare operazioni
quali   la   brillantatura,  la  decantazione,  la  raffinazione,  la
filtrazione,  l'imbottigliamento, ecc., fermo restando, comunque, che
il  prodotto  finito  deve  essere costituito da olio extra vergine o
vergine.  A  tale  ultimo  riguardo occorre tuttavia chiarire che, ai
soli   fini   della   legge   n.  488/1992,  la  mera  operazione  di
imbottigliamento  di  un  prodotto  acquistato  (anche  se olio extra
vergine  o  vergine) non rientra tra le attivita' manifatturiere o di
servizi  e  non  e' quindi ammissibile, mentre l'imbottigliamento per
conto  terzi, classificato nel codice ISTAT 74.82.1, e' da inquadrare
tra i servizi ammissibili;
    d) sono   vincolati   al  mantenimento  o  alla  riduzione  della
produzione  totale dell'impresa come sopra definita, gli investimenti
che  riguardano un ciclo produttivo che impiega come materia prima le
olive  di  origine  comunitaria,  anche se il prodotto ottenuto e' un
olio extra vergine o vergine;
    e) sono   del   tutto  esclusi  gli  investimenti  che  prevedono
l'impiego,   come  materia  prima,  di  un  prodotto  ottenuto  dalla
spremitura   delle   olive   o   delle   olive   stesse   di  origine
extracomunitaria.
  3.  In  merito agli investimenti ammissibili nel settore del vino e
dell'alcol (colonna a: ISTAT 15.91, 15.92, 15.93.1 e 15.93.2; colonna
b: punti 1 e 2) si precisa che:
    a) per   "produzione   totale"   deve   intendersi  la  capacita'
produttiva  massima degli impianti dell'impresa ubicati nella regione
ove  viene  realizzato  il  programma  di  investimenti oggetto della
domanda di agevolazione;
    b) un   investimento   che   non  comporta  un  incremento  della
produzione  totale puo', pertanto, essere anche un "nuovo impianto" o
un "ampliamento", cosi' come inteso ai sensi della legge n. 488/1992;
qualora  l'impresa  intenda  promuovere  la realizzazione di un nuovo
impianto  o  di  un  ampliamento di un impianto esistente, dovra', in
correlazione  al  nuovo programma, chiudere un altro proprio impianto
o, quanto meno, ridurne la capacita' produttiva in misura almeno pari
a quella nuova creata; tale correlazione dovra' essere opportunamente
comprovata   dall'impresa   interessata   o   rilevata   dalla  banca
concessionaria  attraverso un'idonea documentazione e giustificata in
modo puntuale dal punto di vista tecnico ed economico;
    c) i  casi  in cui possono essere ammessi tutti gli investimenti,
indipendentemente  dall'aumento  o  meno  della  richiamata capacita'
produttiva, sono solo quelli che:
    impiegano,  come  materia prima del ciclo produttivo, un prodotto
di   esclusiva  origine  comunitaria  ottenuto  dalla  trasformazione
dell'uva   (mosti  mutizzati  e/o  concentrati,  altri  vini,  ecc.),
indipendentemente dal prodotto ottenuto;
    impiegano,  come  materia  prima  del  ciclo produttivo, l'uva di
esclusiva  origine  comunitaria,  per  l'ottenimento,  come  prodotto
finito,  di  vini di qualita' (Vqprd) DOC, DOCG, o IGT. Ai fini delle
verifiche  istruttorie  e'  opportuno  che  le  banche concessionarie
acquisiscano la documentazione attestante lo stato della procedura di
iscrizione   dell'impresa   istante   al   competente   consorzio  di
produzione,  ove  esistente,  e,  all'atto  della presentazione della
documentazione   finale  di  spesa,  l'iscrizione  medesima.  Qualora
l'impresa sia gia' operante e produca gia' tali prodotti di qualita',
l'acquisizione  di  tale  documentazione  di iscrizione rientra nella
ordinaria attivita' istruttoria;
    d) sono   vincolati   al  mantenimento  o  alla  riduzione  della
produzione  totale dell'impresa come sopra definita, gli investimenti
che riguardano un ciclo produttivo che impiega come materia prima uva
di esclusiva origine comunitaria (appartenente alle varieta' previste
dall'art.  19  del  Reg. (CE) n. 1493/99) ovvero prodotti della prima
lavorazione   dell'uva   stessa  (mosto  di  uve  e/o  mosto  di  uve
parzialmente fermentato).
      Roma, 25 ottobre 2000
Il  direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese
                               Sappino