MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 2000 

Proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  per  riorganizzazione  aziendale,  legge  n.
223/1991,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Compuprint, unita' di Caluso. (Decreto n. 28975).
(GU n.271 del 20-11-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge  23 luglio  1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge, 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 24235 del 16 marzo 1998, con cui e'
stato   approvato   il   programma   per  riorganizzazione  aziendale
presentata  dalla  Compuprint  S.p.a.,  con  sede ed unita' in Caluso
(Torino),  relativo  al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno 1999,
ed   e'   stata   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale per il primo semestre, dal
23 giugno   1997  al  22 dicembre  1997,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla precitata ditta;
  Vista  la  domanda  della societa' Compuprint, per l'erogazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al
secondo   semestre   di   attuazione  del  programma  sopra  indicato
(23 dicembre  1997  -  22 giugno  1998), presentata in data 17 aprile
1998;
  Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n.
25111  del  7 ottobre  1998,  ha  autorizzato  l'erogazione  di  tale
trattamento,  limitatamente  al  periodo  10 aprile  1998 - 22 giugno
1998,  in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben
oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e
che   il   predetto  provvedimento  negativo  e'  stato  adottato  in
applicazione  dell'art.  7,  comma 1,  della  legge  n. 236/1993, che
prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di
presentazione tardiva della domanda medesima;
  Visto  il  ricorso,  notificato  in  data  21 dicembre  1998 presso
l'Avvocatura  generale  dello Stato con il quale la S.p.a. Compuprint
ha  impugnato  il  predetto  provvedimento  di reiezione, ritenendolo
illegittimo,  in  quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo
semestre  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale
richiesto,  aveva  fissato  la  decorrenza dello stesso alla data del
10 aprile 1998, anziche' alla data del 23 dicembre 1997;
  Vista  la  sentenza n. 2491/2000 con la quale il Consiglio di Stato
ha  respinto  il ricorso proposto, da questa amministrazione, avverso
l'annullamento,  da  parte del tribunale amministrativo regionale del
Lazio,  del  decreto  ministeriale  con  il quale, in applicazione di
quanto  disposto  dall'art.  7, comma l, della legge n. 236/1993, era
stata  applicata,  ad  una  istanza  di proroga della CIGS presentata
tardivamente,  la  decurtazione  del trattamento prevista dall'art. 7
della legge n. 164/1975;
  Preso  atto  che il Consiglio di Stato, nella sopracitata sentenza,
ha  stabilito  che "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi
tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione
di cui al comma 1, dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza
del  termine  ivi  previsto non potra' che individuarsi in un momento
successivo  alla  conoscenza  dell'esito  della  domanda,  ossia  del
provvedimento di concessione parziale del beneficio";
  Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
formatosi   in   materia,   di   dover  procedere  al  riesame  della
documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga
presentata dalla S.p.a. Compuprint;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'approvazione   del   programma   di  riorganizzazione  aziendale
intervenuto  con il precitato decreto ministeriale del 16 marzo 1998,
e'   autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del
16 marzo  1998 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Compuprint,  sede di Caluso (Torino), unita' di Caluso
(Torino), per il periodo 23 dicembre 1997 - 22 giugno 1998.
  Unita'  lavorative  interessate:  per  un  massimo di ottantacinque
lavoratori.
  Il   presente   provvedimento  annulla  e  sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi