ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

DECRETO 20 novembre 2000 

Esecutivita'  delle  mappe  di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58,
relativamente all'aeroporto di Roma - Fiumicino.
(GU n.289 del 12-12-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
  Visto  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo
del codice della navigazione;
  Vista  la  legge  4 febbraio  1963, n. 58, che apporta modifiche ed
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Visto  il  decreto-legge  n.  250  del  25 luglio  1997  istitutivo
dell'Ente nazionale aviazione civile E.N.A.C.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 aprile  1966, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 24 maggio 1966;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 agosto  1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, col
quale  sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art.
714-bis  del  codice della navigazione relativamente all'aeroporto di
Roma - Fiumicino;
  Viste le mappe di cui all'art. 715-ter del codice della navigazione
relative  alle  limitazioni  delle costruzioni e degli impianti nelle
zone circostanti l'aeroporto di Roma-Fiumicino;
  Considerato  che  dall'avvenuto  deposito e' stata data notizia, ai
sensi  dello  stesso  art.  715-ter  mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  serie generale - n. 70 del
25 marzo  1998  nel quale e' stata fatta menzione, ai sensi dell'art.
715-quater  della  facolta'  di  proporre  opposizione,  da  parte di
chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette
a  limitazioni  e  al decreto ministeriale 16 maggio 1965 e 29 agosto
1975  entro  il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del
deposito delle mappe medesime;
  Considerato  che  avverso  la  determinazione delle zone soggette a
limitazione  e  ai  decreti  ministeriali  in  data  16 maggio 1965 e
29 agosto  1975  sono  state  proposte  opposizioni  da  parte  della
Immobiliare  Traiana  '90  S.r.l.,  del  comune  di  Fiumicino, della
Fondazione  ecclesiastica  istituto  Marchesi  Teresa, Gerino e Lippo
Gerini nonche' del Consorzio Pesce Luna;
  Considerato   il   ricorso   inoltrato   in   data  12 giugno  1998
dall'Immobilare  Traiana '90 S.r.l. in cui il curatore speciale della
societa'  stessa ing. Cafiero Piermamaria lamentava la disparita' dei
criteri    adottati    per   la   determinazione   dei   vincoli   di
inedificabilita'   nei   primi  trecento  metri  delle  direzioni  di
atterraggio,  in  corrispondenza  delle  piste  di  volo  34R  e  34L
dell'aeroporto  di  Fiumicino,  si  evidenzia  che  le limitazioni da
imporre  sono  state  definite  sulla  base  degli articoli 714-bis e
seguenti della legge n. 58/1963.
  Considerato  che  in  direzione  della  pista  di  volo 34L le aree
ricadenti  ai  due  lati  dell'angolo del perimetro aeroportuale sono
state  interessate dal vincolo di inedificabilita' per la particolare
vicinanza   del  perimetro  laterale  alla  pista  di  volo.  Infatti
l'ampiezza  della superficie soggetta al vincolo di inedificabilita',
situata   nei  primi  trecento  metri  dal  corrispondente  perimetro
aeroportuale, non e' certamente superiore all'ampiezza delle analoghe
superfici in corrispondenza delle altre piste di volo;
  Considerato   che   per   l'attuazione   del  P.R.G.  e  del  piano
particolareggiato  del  nucleo  edilizio  "Fiumicino centro e isolato
stazione" dove sono previste edificazioni anche su aree sottoposte al
vincolo  di  inedificabilita',  il  comune di Fiumicino dovra' tenere
conto di tali vincoli;
  Considerato  il  ricorso  inoltrato dal comune di Fiumicino in data
23 ottobre   1998  si  rappresenta  che  per  la  determinazione  del
perimetro dell'aeroporto di Fiumicino si e' tenuto conto del Piano di
sviluppo  a  breve  e  medio  termine,  approvato con D.D. n. 025 del
7 marzo 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Considerato  che  il  predetto  Piano  di sviluppo, che costituisce
Piano  regolatore  dell'aeroporto,  contiene  il programma di massima
delle  opere  necessarie  all'ampliamento,  all'ammodernamento e alla
riqualificazione   dello   scalo  aereo  di  Fiumicino  ed  e'  stato
autorizzato  ai  sensi  dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 383/1994, con D.D. 1o agosto 1997
del Ministero dei lavori pubblici.
  Il  procedimento espropriativo, attivato con decreto prefettizio n.
9801430/377/98/Sett. 1B del 2 novembre 1998 di occupazione temporanea
e  d'urgenza,  al  fine  di acquisire le aree previste dal menzionato
Piano  di sviluppo aeroportuale e' giunto alla fase conclusiva con la
cessione volontaria della ditta esproprianda;
  Considerato  che  con  atto  a  rogito  del notaio Paolo Silvestro,
dell'11 novembre  1999,  rep.  n.  59713712147, e' stato acquisito al
patrimonio  indisponibile dello Stato, precisamente con iscrizione al
demanio  dello Stato - Roma trasporti, il terreno della superficie di
mq 109.878;
  Considerato  che  nella  conferenza  di  servizi,  svoltasi in data
22 aprile  1997,  e'  stato  specificato  che  l'area  Alitalia,  pur
rientrando   nell'ampliamento   della   zona  tecnica  che  fa  parte
integrante  e  sostanziale del piano di sviluppo aeroportuale, non e'
subordinata,  sotto  il profilo urbanistico-edilizio ad utilizzazione
con le procedure di cui al citato art. 81.
  Considerato  che comunque gli interventi di espansione previsti per
detta  area fanno parte dei programmi del piano di sviluppo approvato
dal  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione con il menzionato
decreto  dirigenziale  n.  025/1995 e quindi possono essere compresi,
per   gli  aspetti  inerenti  la  legge  n.  58/1963,  nel  perimetro
aeroportuale previsto dal Piano regolatore aeroportuale;
  In  merito  alle  osservazioni  sull'assunzione  arbitraria  di far
coincidere  il  sedime  aeroportuale  con  l'intera area demaniale si
evidenzia che la legge n. 58/1963 fa esplicito riferimento all'intero
perimetro,  che normalmente coincide con la recizione o con il sedime
aeroportuale;
  Considerato  che  nella  menzionata  legge  infatti non si rilevano
parametri  che  consentono  di  far partire le limitazioni dalle aree
situate  all'interno  del  perimetro  aeroportuale,  che  fanno parte
integrante  e  sostanziale  delle  attivita' dell'aeroporto, aree non
soggette alle disposizioni contenute nella citata legge n. 58/1963;
  Considerato  che  la  legge n. 58 del 1963 non definisce l'ampiezza
delle  superfici  di  atterraggio.  Cio'  stante  si  e' provveduto a
determinare   l'ampiezza   delle   suddette   superfici  prendendo  a
riferimento,   per  quanto  possibile,  i  parametri  previsti  dalla
regolamentazione internazionale ICAO;
  Considerato che la maggior ampiezza della superficie di atterraggio
in  direzione  della pista 34R e' dovuta alla maggiore distanza della
pista  34R  dal  corrispondente  tratto di perimetro aeroportuale. In
ottemperanza  alla  legge  n.  58/1963  le  predette superfici devono
necessariamente iniziare dal perimetro dell'aeroporto e per le stesse
non  sono  previste  lungo  le  fasce  laterali,  a  differenza della
regolamentazione ICAO, le limitazioni con pendenza 1:7;
  Lo   svincolo   di   accesso  e  collegamento  tra  la  Cargo  City
aeroportuale  e  l'autostrada  Roma-Fiumicino,  inserito nel Piano di
sviluppo a breve e medio termine, sara' realizzato nel rispetto delle
prescrizioni di cui alla legge n. 58/1963;
  Considerato  che  le  limitazioni proposte dal comune di Fiumicino,
riportate  sulla  Carta Tipo B ICAO trasmessa in allegato al ricorso,
non   possono   essere   recepite  in  quanto  incompatibili  con  le
prescrizioni della legge n. 58/1963;
  Considerato  che il comune di Fiumicino nell'ambito del Nuovo piano
regolatore   generale,   adottato  con  deliberazioni  del  consiglio
comunale  n.  137  del  30 luglio  1999  e n. 159 del 7 ottobre 1999,
all'art.   78   delle  norme  tecniche  di  attuazione,  ha  recepito
integralmente  la  cartografia riguardante le limitazioni di cui alla
legge 4 febbraio 1963, n. 58;
  Considerato  il  ricorso  inviato  dalla  Fondazione  ecclesiastica
Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini e del consorzio Pesce
Luna in data 23 luglio 1998 si rappresenta che la pubblicazione delle
nuove  mappe,  dove  sono  indicati  i  vincoli  ricadenti nelle aree
limitrofe  all'aeroporto  di  Fiumicino,  deriva  dalla necessita' di
provvedere   alla   rideterminazione   dei  vincoli  aeroportuali  in
relazione allo sviluppo aeroportuale nel corso del tempo;
  Considerato  che  in tal senso si e' provveduto a fornire ai comuni
di  Roma  e Fiumicino lo strumento idoneo per valutare la conformita'
alla legge n. 58/1963 delle opere da realizzare e, quindi, porre fine
all'edificazione anche di aree ricadenti nei primi trecento metri dal
perimetro aeroportuale, in direzione di atterraggio;

                              Decreta:
  Le   opposizioni   di   cui   in  premessa  sono  respinte  per  le
considerazioni contenute nelle premesse medesime.
  Le   mappe   di  cui  sopra,  relative  alle  aree  assoggettate  a
limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti
l'areoporto di Roma-Fiumicino, sono esecutive con annotazione apposta
dall'ufficio competente sulle mappe stesse.
    Roma, 20 novembre 2000
                                      Il direttore generale: Di Palma