MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 10 novembre 2000 

Accesso  di  studenti  ai  corsi  universitari  per l'anno accademico
2000-2001.
(GU n.289 del 12-12-2000)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INTERNO ed
IL   MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'   E   DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  E
                             TECNOLOGICA
  Visto  l'art.  39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.  286,  recante  il  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di  seguito  denominato  testo  unico,  in  materia  di accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari;
  Visto  l'art.  39,  comma  4,  del  testo  unico,  che  prevede  la
fissazione  con  decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con  i Ministri dell'interno e dell'universita' e ricerca scientifica
e  tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorni
da  rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero;
  Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero emanato con decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  di  seguito denominato
Regolamento,  sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per
gli studenti stranieri residenti all'estero;
  Considerate  le  disponibilita'  comunicate  dalle  Universita' dei
posti  riservati agli studenti stranieri per l'ammissione ai corsi di
laurea e di diploma universitario per l'anno accademico 2000-2001;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 2000-2001 possono essere rilasciati in favore
di  cittadini stranieri residenti all'estero 20.220 visti di ingresso
e  permessi  di  soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso
gli  atenei  nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli di studio aventi valore legale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 novembre 2000
                   Il Ministro degli affari esteri
                                Dini

                      Il Ministro dell'interno
                               Bianco

                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                              Zecchino