MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 ottobre 2000 

Integrazioni  e  modificazioni  al  decreto  ministeriale 22 dicembre
1998,  relativo  all'individuazione  delle condizioni per la dispensa
dagli obblighi di leva.
(GU n.26 del 1-2-2001)

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il
quale,  ai  commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di
leva  nell'ipotesi  che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze
di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al
Ministro  della  difesa  la  determinazione  di  quelle previste alle
lettere a), b), d) del comma 3;
  Visto   il  proprio  decreto  in  data  22 dicembre  1998,  che  ha
determinato  le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7,
comma   3,   del   decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  504,
riconoscendo  sufficientemente  determinate  nel testo legislativo le
condizioni indicate alla lettera b) di detto comma;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  integrare,  alla luce dell'esperienza
maturata, dette condizioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  condizioni  previste  dall'art.  7, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
    a)  appartenente  a  famiglia  che  con  la  partenza  alle  armi
dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari
mezzi  di  sussistenza,  quali  individuati  nel  tempo  con apposito
decreto  ministeriale  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
    b)  situazioni  debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento
di  attivita'  dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a
dichiarazioni  di  fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di
attivita' economica di cui l'interessato sia il titolare;
    c)  figlio  di  militare  deceduto  durante  la  prestazione  del
servizio  militare  ovvero figlio o fratello di militare in congedo o
in  riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa
di   servizio   limitatamente  alla  prima  e  seconda  categoria  di
invalidita'   di  cui  alla  tabella  "A"  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
    d)  orfano  di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia,
con germani maggiorenni a carico;
    e)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri  due  figli abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    f)  primo  o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di
attivita'  di  lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
contratte per tali cause;
    g)  primo  o altro figlio di genitore invalido per servizio o del
lavoro  di  prima  e  seconda  categoria  di  invalidita' di cui alla
tabella  "A"  allegata  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
    h)  figlio  o fratello di vittima della criminalita' organizzata,
riconosciuto tale con atti formulati della pubblica amministrazione;
    i)  appartenente  a  famiglia di cui un convivente sia affetto da
grave  malattia  invalidante  che richieda cure onerose, sia dal lato
economico che dell'assistenza fisica e morale;
    l)  datore  di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli
obblighi  di  leva,  e'  costretto  al  licenziamento  del  personale
dipendente e a chiudere l'attivita'.
  2.  Le  condizioni  previste  dall'art. 7, comma 3, lettera d), del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono cosi' determinate:
    a)   cittadino  impegnato,  con  merito  particolare,  sul  piano
nazionale  o  internazionale,  in  carriere scientifiche, artistiche,
culturali,  ovvero  che nell'espletamento di attivita' sportiva abbia
conseguito  risultati  e meriti particolari sul piano internazionale,
sempreche'  l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti
di  organismi  pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e
competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni
non    emergano    in    maniera   univoca   i   particolari   meriti
dell'interessato,   l'amministrazione  della  difesa  si  riserva  la
facolta' di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per
materia.
  3.  Fermo il criterio di priorita' decrescente indicato al comma 3,
dell'art.  7,  del  decreto legislativo n. 504 del 1997, a parita' di
condizioni  e'  data  precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono
piu' condizioni.
    Roma, 16 ottobre 2000
                                              Il Ministro: Mattarella