MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 marzo 2001, n. 4 

Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale
sugli immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.
(GU n.73 del 28-3-2001)
 
 Vigente al: 28-3-2001  
 

                                  Ai comuni
                                      e, per conoscenza:
                                  All'Agenzia delle entrate
                                  All'Agenzia del territorio
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)

  La  legge  21 novembre  2000,  n.  342,  recante  Misure in materia
fiscale,  (il cosiddetto "collegato alla legge finanziaria per l'anno
2000)  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 194/L alla Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del 25 novembre 2000, ha introdotto, all'art. 74,
importanti  innovazioni in materia di imposta comunale sugli immobili
(ICI), disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti.
  Occorre innanzitutto sottolineare che le disposizioni dell'articolo
in  esame,  intitolato  "Attribuzione  o  modificazione delle rendite
catastali",  incidono  in  parte  sulle norme contenute nell'art. 30,
comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge  finanziaria 2000), le cui problematiche sono state illustrate
nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000.

1. L'efficacia delle rendite catastali per terreni e fabbricati.

  Il  comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1o gennaio
2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni  e  fabbricati  sono  efficaci  solo  a  decorrere dalla loro
notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita."
  Rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2000,
non  e'  piu'  sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione" della
rendita  catastale, eseguita con le modalita' stabilite nella nota n.
C/88414   del   29 dicembre   1999   diramata  dal  Dipartimento  del
territorio,  ma  occorre  effettuare  la  notificazione della rendita
stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge
per  tale  procedimento.  La  notificazione  deve  essere  effettuata
dall'Ufficio  del  territorio  competente  che  deve darne tempestiva
comunicazione ai comuni interessati.
  La  disposizione  in  esame  stabilisce, in sostanza, l'inefficacia
giuridica   degli  atti  attributivi  o  modificativi  delle  rendite
catastali   sino   a  quando  queste  ultime  non  siano  ritualmente
notificate.  Dalla  data  di  notificazione  decorre  il  termine  di
sessanta   giorni   per   la   proposizione   del   ricorso   avverso
l'attribuzione  della  rendita catastale, ai sensi dell'art. 2, comma
3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  Al  riguardo  va  osservato  che  la  procedura della notificazione
imposta  dall'art.  74  non  e' senza rilievo ai fini processuali, in
quanto  puo'  legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni
tributarie   solamente   il   possessore   degli   immobili   e   non
l'intestatario  della  partita  catastale che puo' essere un soggetto
diverso dal primo.
  I  problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti
possono  essere  risolti  dall'art.  6 della legge 27 luglio 2000, n.
212,  recante  "Disposizioni  in  materia  di statuto dei diritti del
contribuente", che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di
assicurare  al  contribuente  l'effettiva conoscenza degli atti a lui
destinati.  Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto
alla  difesa,  occorre  che la notificazione venga effettuata anche a
colui  che  ha  il  possesso  del  bene,  in quanto risulta essere il
soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione.
  Secondo  quanto  stabilito  dall'art. 74 in esame, poiche' gli atti
attributivi   o   modificativi  delle  rendite  catastali  acquistano
rilevanza  giuridica  solo  dal  momento  in  cui queste ultime siano
ritualmente  notificate,  ne  consegue che il comune, a decorrere dal
1o gennaio  2000,  fino  alla  data dell'avvenuta notificazione della
rendita,  non  puo'  legittimamente  richiedere  al  soggetto passivo
dell'ICI:
    l'imposta relativa alle annualita' precedenti alla notificazione,
risultante  dalla  differenza  tra  quanto versato dal contribuente e
quanto  dovuto  in base alla rendita attribuita; cio' perche' questa,
avendo  valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un
dato  giuridicamente  inesistente  fino  a quando non legalmente resa
nota all'interessato;
    le  sanzioni,  poiche' nessuna violazione puo' essere imputata al
contribuente   che   abbia  versato  il  tributo  in  base  a  quanto
dichiarato;
    gli  interessi,  in  quanto  non  vi e' alcun recupero di imposta
sulla quale poterli calcolare.
  Va   inoltre  sottolineato  che,  secondo  quanto  precisato  nella
circolare  n.  207/E del 16 novembre 2000, con cui il Ministero delle
finanze ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni della legge
in  esame,  l'art.  74,  comma 2, non si applica agli atti impositivi
riferiti  alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo
la  procedura DOC-FA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze
19 aprile  1994,  n. 701. Cio' perche' tali rendite, essendo iscritte
in  catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente
conosciute dal dichiarante - al quale viene peraltro rilasciata copia
dell'attestazione  dell'avvenuta  presentazione  con  gli esiti delle
elaborazioni effettuate - e non necessitano quindi di notificazione.
  Va da se' che nel caso in cui l'Ufficio del territorio modifichi la
rendita entro il termine di dodici mesi stabilito dal citato decreto,
la nuova rendita dovra' essere notificata e sara' efficace dalla data
della sua notificazione.
  E'   del   tutto   ovvio  che  solamente  nell'ipotesi  in  cui  il
contribuente  che abbia conoscenza della rendita o al quale la stessa
sia  stata  ritualmente  notificata,  continui  a  versare  l'imposta
calcolata  sulla  base  di  una rendita diversa da quella attribuita,
potranno  essere  legittimamente  richiesti  la differenza di imposta
dovuta,  le  sanzioni  e  gli  interessi  calcolati  sull'importo non
versato,  solo pero' a decorrere dalla data della presentazione della
denuncia   di   nuova   costruzione   o  di  variazione  di  immobili
preesistenti  ai sensi del citato decreto ministeriale n. 701 o dalla
data dell'avvenuta notificazione della rendita catastale.

2. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre
1999 e recepiti in atti impositivi del comune.

  L'art.  74  affronta,  al  comma  2,  l'ipotesi  in  cui  gli  atti
attributivi   o   modificativi   delle   rendite  catastali  adottati
dall'Ufficio  del  territorio  entro  il 31 dicembre 1999 siano stati
recepiti dall'ente locale in atti impositivi che il 10 dicembre 2000,
data  di  entrata  in  vigore  della legge n. 342 del 2000, non erano
ancora divenuti definitivi.
  Riguardo  alla  disposizione  in esame occorre sottolineare che gli
atti  dell'Ufficio  del  territorio, secondo le norme vigenti fino al
31 dicembre 1999, potevano considerarsi giuridicamente conosciuti dal
contribuente   con  la  semplice  pubblicazione  mediante  affissione
all'albo  pretorio.  Solo con l'art. 30, comma 11, della legge n. 488
del 1999, e' stato introdotto il principio - ora del tutto superato -
in  base  al  quale  gli  uffici  competenti dovevano provvedere alla
comunicazione  al contribuente dell'avvenuto classamento delle unita'
immobiliari  a  mezzo  del  servizio postale, con modalita' idonee ad
assicurarne  l'effettiva  conoscenza,  garantendo,  altresi',  che il
contenuto  della  comunicazione  non  fosse  conosciuto  da  soggetti
diversi dal destinatario.
  Pertanto,  per  gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi
dall'ente  locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi
o  modificativi  delle  rendite catastali affissi all'albo pretorio e
che  al  momento  dell'entrata  in vigore della legge in questione, e
cioe'  il  10 dicembre  2000, non erano ancora definitivi - in quanto
non  era  ancora  decorso  il termine di sessanta giorni per proporre
ricorso  avanti alle commissioni tributarie o il ricorso era pendente
innanzi  a  tali  organi  -  non  sono  dovuti  sanzioni ed interessi
relativamente  al  periodo  compreso  tra  la  data di attribuzione o
modificazione  della  rendita e quella di scadenza del termine per la
presentazione   del  ricorso  avverso  l'attribuzione  della  rendita
stessa, termine che e' stato prorogato all'8 febbraio 2001.
  Sul  piano  pratico  tutto  cio'  comporta  che, diversamente dalle
disposizioni  della  legge  n.  488  del 1999, il contribuente che si
trovi nella situazione appena descritta non dovra' corrispondere, ne'
le sanzioni, ne' tantomeno gli interessi, che, come si desumeva dalla
formulazione  della  legge citata e come e' stato anche precisato con
la   circolare  n.  23/E  del  2000,  erano  invece  dovuti  fino  al
31 dicembre  1999.  Il  contribuente dovra', invece, corrispondere al
comune  soltanto  la  somma  relativa  alla  differenza tra l'imposta
effettivamente  dovuta  in  base  alla  rendita  attribuita  e quella
corrisposta in base alla rendita presunta.
  Conseguentemente  il  comune  deve  considerare pienamente validi i
versamenti  effettuati  dai contribuenti che abbiano scorporato dalla
somma  risultante  dall'avviso  di  liquidazione  o  di  accertamento
l'importo  relativo  alle sanzioni ed agli interessi che risultassero
applicati nell'atto impositivo.
  Ove  pero'  il  contribuente  abbia  gia' assolto il proprio debito
tributario   corrispondendo   oltre   all'imposta  dovuta  anche  gli
interessi  non puo' ottenere alcun rimborso per espressa disposizione
del  comma  2  dell'art.  74  in esame, che stabilisce che "non si fa
luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati".
  L'art.  74 individua, inoltre, il periodo in cui non possono essere
richiesti interessi e sanzioni, che e' appunto quello compreso tra la
data  di  attribuzione  o  modificazione  della  rendita e la data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  del  ricorso  avverso
l'attribuzione della rendita stessa.
  A  tal  fine  si precisa che la data di attribuzione della rendita,
indipendentemente   da   quella  in  cui  sia  avvenuta  l'operazione
materiale ad opera degli Uffici del territorio - la cosiddetta "messa
in  atti"  -  coincide  con  la data della presentazione da parte del
contribuente  della dichiarazione degli immobili di nuova costruzione
o  della  denuncia  di  variazione  o  con  la  data  della  notifica
dell'attribuzione  o della modificazione della rendita ad opera degli
stessi Uffici del territorio.
  Riguardo,  invece,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  del  ricorso  avverso l'attribuzione della rendita, ai
sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992,
occorre  precisare  che  l'ultima  parte  del  comma  2  dell'art. 74
contiene  una disposizione che comporta la riapertura dei termini per
ricorrere avverso i suddetti atti che, alla data di entrata in vigore
della   legge   in  esame,  erano  divenuti  definitivi  per  mancata
impugnazione.  Il  ricorso avverso tali atti doveva essere presentato
entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore della legge e quindi
entro l'8 febbraio 2001.
  L'operativita'  della  norma  e'  limitata  ai  soli  atti divenuti
definitivi   per  mancata  impugnazione,  al  fine  di  garantire  la
posizione  di  coloro  che,  a  causa  delle  disposizioni vigenti in
precedenza, non hanno avuto la notificazione della rendita definitiva
e, pertanto, non hanno potuto contestarla.

3. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre
1999 che non siano stati recepiti dal comune in atti impositivi.

  Il comma 3 dell'art. 74 affronta, invece, un'ulteriore fattispecie,
quella  cioe' in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o
la  modificazione della rendita siano stati adottati dall'Ufficio del
territorio  entro  il  31 dicembre  1999,  ma  non siano stati ancora
recepiti in atti impositivi degli enti locali.
  Nell'ipotesi  in  questione  il  comune  deve  provvedere,  entro i
termini   di   decadenza  dal  potere  di  esercizio  della  potesta'
impositiva,  indicati nell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del
1992,  ad  emettere  gli  avvisi  di  liquidazione o di accertamento,
finalizzati  al  recupero  della  sola maggiore  imposta  che risulta
dovuta sulla base della rendita attribuita.
  Sull'eventuale maggiore  imposta non sono computabili ne' sanzioni,
ne'  interessi,  visto  che,  molto chiaramente, il comma 3 impone ai
comuni  di  richiedere  ai contribuenti soltanto "l'eventuale imposta
dovuta sulla base della rendita catastale attribuita".
  Occorre  sottolineare  che nell'eventualita' in cui il contribuente
abbia  versato  il  tributo  in misura maggiore rispetto a quello che
risulta  dovuto  in  base  alla  rendita attribuita, avra' diritto al
rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere
corrisposti  gli  interessi.  Infatti,  a  differenza  di  quanto  e'
avvenuto  con la legge finanziaria dello scorso anno che disciplinava
diversamente  tale  fattispecie,  mancando  nell'art.  74  specifiche
disposizioni  al  riguardo,  devono  trovare applicazione le norme di
carattere generale che regolano la materia.
  L'ultima  parte  del  comma  3  assume un rilievo particolare per i
comuni,  poiche' viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla
base  delle attribuzioni o modificazioni della rendita "costituiscono
a  tutti  gli  effetti  anche  atti  di  notificazione della predetta
rendita".  Tale  disposizione  e'  finalizzata a dare ai contribuenti
piena  conoscenza  delle  rendite  attribuite  sotto  il vigore delle
precedenti  norme,  poiche', come gia' precisato, fino al 31 dicembre
1999  dette  rendite  non  dovevano essere necessariamente notificate
all'interessato,  essendo  sufficiente  la  loro  affissione all'albo
pretorio.
  La   norma   comporta   quindi  che  dalla  data  di  notificazione
dell'avviso  di  liquidazione  o dell'avviso di accertamento, redatto
sulla  base  dei  dati  trasmessi  all'ente  locale  dall'Ufficio del
territorio,  decorre  il  termine  di sessanta giorni non solo per la
presentazione  del  ricorso avverso la determinazione del tributo, ai
sensi  all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 546
del  1992, ma anche avverso la determinazione della rendita, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
  Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza
con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potra'
proporsi ricorso, nei termini innanzi espressi, chiamando in giudizio
rispettivamente  il  comune  o  l'Ufficio  del  territorio  od  anche
entrambi,  nel  caso  in  cui  si  voglia  contestare  sia  l'importo
richiesto  dall'ente  impositore  a  titolo  di  ICI e sia la rendita
attribuita, sulla base della quale e' stata determinata l'imposta.

4. Abrogazioni.

  Le  disposizioni del comma 1 dell'art. 74 inducono a questo punto a
verificare   l'effettiva   operativita'   delle   norme  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che interessano direttamente la
fattispecie  in  questione. Ci si riferisce, in particolare, all'art.
5,  comma  4, primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992,
che  stabilisce che per i fabbricati non iscritti in catasto, nonche'
per  i  fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti
che  influiscono  sull'ammontare  della  rendita catastale, il valore
degli  immobili  e'  determinato  con  riferimento  alla "rendita dei
fabbricati  similari gia' iscritti". Detta norma appare incompatibile
con  la  disposizione  del  comma  1  dell'art.  74,  in  quanto, dal
1o gennaio 2000, nessuna rilevanza giuridica puo' essere riconosciuta
ad  una  rendita  presunta,  poiche'  ai  fini ICI e' solo la rendita
attribuita,  ritualmente  notificata,  ovvero  quella  "proposta" dal
contribuente   secondo  la  procedura  DOC-FA,  che  rende  possibile
assolvere  correttamente  l'obbligazione tributaria. D'altro canto il
comune,  fino  al  momento  in  cui  al  soggetto  passivo  non viene
notificata  la  rendita catastale, non puo' legittimamente richiedere
l'imposta dovuta, che risulta del resto impossibile quantificare.
  Inoltre,  il comma 4, dell'art. 74 in esame abroga espressamente il
secondo,  il terzo, il quarto ed il quinto periodo dello stesso comma
4,  che  erano  stati inseriti dall'art. 30, comma 11, della legge n.
488 del 1999; pertanto, l'intero comma 4, dell'art. 5, risulta essere
abrogato.
    Roma, 13 marzo 2001

                             Il direttore centrale
                           per la fiscalità comunale
                                    Ignizio