MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2001 

Aggiornamento  dei  coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504, agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001.
(GU n.73 del 28-3-2001)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                      per la fiscalita' locale

  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  concernente  i  criteri  di determinazione del valore, agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dei fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  Visti  gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.   29,   recanti  disposizioni  relative  all'individuazione  della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Considerato  che  occorre  aggiornare  i  coefficienti indicati nel
citato  comma  3,  ai  fini  dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per
l'anno 2001;
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  dovuta per l'anno 2001, per la determinazione del
valore  dei  fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti
nelle seguenti misure:
    per l'anno 2001 = 1,03;
    per l'anno 2000 = 1,06;
    per l'anno 1999 = 1,08;
    per l'anno 1998 = 1,10;
    per l'anno 1997 = 1,12;
    per l'anno 1996 = 1,16;
    per l'anno 1995 = 1,20;
    per l'anno 1994 = 1,23;
    per l'anno 1993 = 1,26;
    per l'anno 1992 = 1,27;
    per l'anno 1991 = 1,29;
    per l'anno 1990 = 1,36;
    per l'anno 1989 = 1,42;
    per l'anno 1988 = 1,48;
    per l'anno 1987 = 1,60;
    per l'anno 1986 = 1,73;
    per l'anno 1985 = 1,85;
    per l'anno 1984 = 1,97;
    per l'anno 1983 = 2,10;
    per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,22.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 marzo 2001
                                       Il direttore centrale: Ignizio