MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE 16 marzo 2001, n. 1827 

Nuovo  ordinamento  dello  Stato  civile. (D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396,  in  Gazzetta  Ufficiale  -  supplemento  n. 303 del 30 dicembre
2000).
(GU n.74 del 29-3-2001)
 
 Vigente al: 29-3-2001  
 

                                  Ai  sigg. Presidenti delle Corti di
                                  Appello
                                  Ai sigg. Procuratori generali della
                                  Repubblica

  In data 31 marzo 2001 entrera' in vigore il nuovo ordinamento dello
stato  civile  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
3 novembre  2001,  n.  396, sotto forma di regolamento di revisione e
semplificazione  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  12,  della legge n.
127/1997.
  La  nuova  normativa  ha  profondamente  modificato  le  competenze
dell'Aniministrazione  della  Giustizia  e  i compiti delle Autorita'
giudiziarie in materia.
  Sotto tale aspetto, le novita' di maggior rilievo riguardano:
    1.  Il  trasferimento  delle  mansioni  di  ordine  generale  del
Ministero della giustizia sull'intera materia dello stato civile e il
trasferimento  dei poteri di vigilanza e di controllo dei procuratori
della  Repubblica  sull'attivita' degli ufficiali dello stato civile,
rispettivamente al Ministero dell'interno e ai prefetti.
    2.  La  registrazione e la conservazione degli atti negli archivi
informatici  che saranno istituiti in ciascun ufficio di stato civile
dopo  che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  le modalita' tecniche occorrenti. A partire dalla data
di  attivazione  di  tali  archivi,  che verra' indicata nel suddetto
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti
delle autorita' giudiziarie per i quali e' prevista la trascrizione o
l'annotazione   in   detti  archivi  dovranno  essere  senza  indugio
trasmessi  con  le  nuove  modalita'  tecniche  dalla cancelleria del
giudice  che  li  ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile che
deve  trascriverli  o  annotarli.  Nelle more, finche' non diverranno
operativi  gli  archivi informatici, continueranno a restare in vita,
in via provvisoria anche quanto alla forma e alla tenuta dei registri
cartacei  e  alla  trasmissione  degli  atti,  le disposizioni cui fa
riferimento  l'art.  109,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  396/2000.  La  competenza  ad emanare durante la fase
transitoria  le  istruzioni  sulla  tenuta dei registri appartiene al
Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 109.
Le  cancellerie dei tribunali e delle corti provvederanno come per il
passato  a  trasmettere  agli  ufficiali  dello stato civile le copie
autentiche  delle  sentenze e degli altri provvedimenti occorrenti ai
fini  della  loro trascrizione o annotazione nei registri dello stato
civile.
    3.   La  possibilita'  per  l'ufficiale  dello  stato  civile  di
rilasciare  direttamente  le  copie  integrali degli atti del proprio
ufficio  senza  l'autorizzazione  preventiva  del  Procuratore  della
Repubblica.
    4.  Lo  snellimento  delle  procedure  in  tema  di dichiarazione
tardiva di nascita, di attribuzione del nome, di correzione di errori
materiali,  di annotazione e di rettificazione degli atti dello stato
civile. In particolare:
      a) La  dichiarazione  tardiva di nascita puo' essere raccolta e
registrata dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo
piena  efficacia,  se  il dichiarante indica le ragioni del ritardo e
produce l'attestazione dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione
sostitutiva.  In tal caso al procuratore della Repubblica verra' data
comunicazione  della  dichiarazione tardiva per opportuna conoscenza.
Invece,  se  non  vengono  rispettati i presupposti anzidetti o se la
relativa  dichiarazione  viene  omessa  da  chi e' tenuta a renderla,
l'ufficiale  dello stato civile non puo' procedere autonomamente alla
formazione  dell'atto  di nascita. Infatti, in queste ultime ipotesi,
e'  previsto che l'atto di nascita mancante possa essere formato solo
in  forza  di  decreto  del  tribunale dato con il procedimento della
rettificazione ad istanza del procuratore della Repubblica.
      b) L'imposizione  al  neonato  di  un nome non consentito dalla
legge,  qualora  il  dichiarante  vi  insista  benche'  informato del
divieto,  non  esclude la formazione dell'atto di nascita con il nome
preteso dal medesimo dichiarante ma comporta l'obbligo dell'ufficiale
dello  stato  civile  di informare il procuratore della Repubblica ai
fini  dell'eliminazione  del nome vietato mediante il procedimento di
rettificazione.
      c) Le  correzioni  degli  errori materiali di scrittura possono
riguardare   tutti   gli   atti  di  stato  civile  indipendentemente
dall'epoca  in  cui  gli  stessi  sono stati posti in essere. Possono
essere percio' corretti con la nuova procedura anche gli atti di data
precedente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento. Le correzioni
avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in cui
si  trovano  gli atti che devono essere corretti mediante annotazione
sugli  originali.  Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente
comunicazione  al  procuratore della Repubblica. Questi, accertata la
sua  legittimita',  dispone  che  la correzione venga fatta anche sui
registri  depositati  presso  la cancelleria del tribunale a cura del
cancelliere.  Altrimenti  puo'  ricorrere  al  tribunale  avverso  la
correzione  fatta dall'ufficiale dello stato civile. Allo stesso modo
si  correggono  gli errori materiali di scrittura commessi negli atti
delle  Autorita'  diplomatiche  e consolari italiane all'estero e gli
errori  concernenti i cognomi imposti all'estero in difformita' della
legge   italiana   ai   cittadini  nati  in  terra  straniera  o  ivi
riconosciuti  come  figli naturali ai sensi del primo comma dell'art.
262  del  codice  civile.  Le  correzioni che in futuro devono essere
apportate  sui  registri  depositati  presso  le  prefetture verranno
ovviamente disposte dal prefetto.
    d) Le procedure di annotazione sono state semplificate disponendo
che  le  annotazioni  sugli  atti dello stato civile verranno apposte
direttamente  dall'ufficiale dello stato civile che le esegue. Per le
annotazioni  che devono essere eseguite anche nei registri depositati
presso  la  cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile
ne  invia  copia  al  procuratore  della  Repubblica affinche' questi
disponga per la loro esecuzione senza ulteriori formalita', salvo che
l'annotazione  debba  essere  rifiutata  perche' contraria all'ordine
pubblico.  In  tal  caso  il  procuratore  della  Repubblica promuove
l'azione  di  rettificazione nei riguardi dell'annotazione effettuata
dall'ufficiale dello stato civile nei registri in suo possesso.
      c) I  procedimenti  di  rettificazione relativi agli atti dello
stato  civile  possono  essere promossi in ogni tempo dal procuratore
della  Repubblica  con  ricorso  al tribunale che decide in camera di
consiglio  mediante decreto motivato. Si applicano gli articoli 737 e
seguenti  del codice di procedura civile in quanto compatibili. Si e'
reso  quindi  necessario  abrogare l'art. 454 del codice civile. Sono
stati  altresi  abrogati, in tutto o in parte, gli altri articoli del
codice civile elencati nell'art. 110 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  396/2000. I decreti del tribunale con cui si provvede
sulle  istanze  di rettificazione o sulle opposizioni alle correzioni
degli  errori  materiali  di  scrittura  devono  essere  trasmessi di
ufficio,   per   l'esecuzione,   dalla   cancelleria   del  tribunale
all'ufficiale  dello  stato  civile.  Questi,  per  parte  sua,  puo'
chiederne l'acquisizione su richiesta, anche verbale, di chi vi abbia
interesse.
    5.  Il cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve
essere  presentata  al  prefetto che, nel primo caso, la trasmette al
Ministero dell'interno per la decisione e nel secondo caso (cosi come
per il cambiamento di cognome chiesto perche' ridicolo o vergognoso o
rivelante  origine naturale) pronuncia direttamente sulla domanda. In
entrambi  i casi, la pubblicazione della domanda che viene effettuata
mediante affissione nel comune di nascita e di residenza dell'istante
e' ridotta a trenta giorni (al posto dei sessanta giorni richiesti in
precedenza)  e  quella  che  in  passato veniva fatta mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale - non deve
essere piu' eseguita.
  Deve  essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che
riguardano  tale  procedimento dal Ministero della giustizia a quello
dell'interno e dalle procure generali presso le corti di appello alle
singole  prefetture,  non  vi  sono  nel  nuovo regolamento norme che
regolino   espressamente   le  situazioni  transitorie.  Percio'  con
l'entrata  in  vigore  della  nuova  legge  cessa  immediatamente  la
competenza  gia' attribuita in materia al Ministero della giustizia e
alle procure generali presso le corti di appello. Tuttavia, in virtu'
del   principio   "tempus   regit  actum",  l'attivita'  compiuta  in
precedenza dai suddetti organi deve ritenersi validamente effettuata.
  Da   cio'   deriva   che   le  procure  generali  della  Repubblica
trasmetteranno  puramente  e  semplicemente  e  senza alcun parere al
Ministero dell'interno gli atti presso di esse pendenti relativi alle
domande  di  cambiamento  o di aggiunta di cognome gia' di competenza
del  Ministro  della  giustizia. Allo stesso modo trasmetteranno alle
prefetture  gli  atti  pendenti  sulle  domande  di  cambiamento o di
aggiunta  di nomi o di cambiamento di cognomi nei casi particolari su
cui  in  precedenza  dovevano  provvedere direttamente. Con lo stesso
atto cureranno di dare comunicazione agli interessati dell'ufficio al
quale gli atti sono stati trasmessi .
  Sussistono,  comunque,  giustificate  ragioni  per  ritenere  che i
decreti  definitivi  emessi  sotto  il  vecchio regime possano essere
consegnati  agli  interessati  per  essere  trascritti e annotati nei
registri dello stato civile anche dopo il 31 marzo 2001, perche' dopo
tale  data  si  tratta  solo  di  fare  valere  gli effetti di atti e
procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre era
in vigore la normativa che li riguardava.
  Con  l'occasione  appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo
ordinamento   il   potere   dei   procuratori   della  Repubblica  di
legalizzare, ove occorra, le firme degli ufficiali dello stato civile
sugli  atti da valere all'estero, cosi' come disposto con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in data 10 luglio 1971, in conseguenza
del passaggio al Ministero dell'interno e ai propri organi periferici
dell'intera competenza sulla materia dello stato civile.
  Per  quanto  riguarda  i  registri  e gli atti depositati presso le
cancellerie  dei  tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure
generali,  gli  stessi,  per  ragioni di funzionalita' organizzativa,
devono  continuare  a  restare  nei rispettivi uffici giudiziari dove
attualmente  si  trovano.  Cio' consentira' agli uffici giudiziari di
potere  all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli estratti,
i  certificati  e le copie conformi degli atti conservati presso tali
uffici.
  Ulteriori  valutazioni  potranno  essere fornite nel momento in cui
entreranno  in funzione gli archivi informatici previsti dall'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.
  Le  SS.LL.  sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici
dei rispettivi distretti il contenuto della presente circolare con la
massima urgenza.
  Si ringrazia per la collaborazione.
    Roma, 16 marzo 2001


                       Il direttore generale degli affari
                        civili e delle libere professioni
                                  Hinna Danesi