LIBERA UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.86 del 12-4-2001)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  della Libera Universita' "Campus Bio-Medico" di
Roma,  approvato  con  decreto  ministeriale  del  31 ottobre  1991 e
successivamente  modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1998;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto   la   delibera   del   comitato  tecnico  organizzativo  del
13 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 31 gennaio 2001;
  Considerato  che il comitato tecnico organizzativo nella seduta del
7 febbraio  2001  ha  preso  atto  delle  indicazioni espresse con il
suddetto decreto ministeriale, conformandosi alle medesime;
                               Decreta
di modificare lo statuto vigente come segue:
  La  denominazione  di "Libera Universita' Campus Bio-Medico di Roma
(LUCBM)"  e'  sostituita con quella di "Universita' Campus Bio-Medico
di Roma (CBM)".
  L'art.  4  e'  sostituito  come  segue  : "L'Universita' conferisce
titoli  con  valore  legale ai sensi della legislazione universitaria
vigente".
  L'art. 8, comma 1, e' sostituito come segue:
    "Gli organi dell'Universita' sono:
      il consiglio di amministrazione;
      il presidente;
      il rettore;
      il senato accademico;
      i consigli di facolta';
      il nucleo di valutazione di Ateneo".
  Nell'art.  9  e  nell'art. 10, comma 2, lettere d), f), h), m), n),
o),  p), q), r), il termine "Consiglio di facolta'" e' sostituito con
"Senato accademico".
  L'art. 13 e' cosi' sostituito:
    "Il rettore
  1.  Il  rettore  e' nominato dal consiglio di amministrazione fra i
professori  di prima fascia in ruolo, fuori ruolo, o emeriti; dura in
carica  un  triennio  accademico  e  puo' essere riconfermato. Mentre
svolge   l'incarico   di   rettore   fa   parte   del   consiglio  di
amministrazione.
  2. Il rettore:
    a) sovraintende  all'attivita'  didattica  e  scientifica  e cura
l'osservanza delle relative disposizioni;
    b) riferisce    con    relazione    annuale   al   consiglio   di
amministrazione    sul    funzionamento   didattico   e   scientifico
dell'Universita';
    c) rappresenta  l'universita'  nelle  cerimonie  ufficiali  e nel
conferimento dei titoli accademici;
    d) convoca e presiede il senato accademico;
    e) adotta   i  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti;
    f) provvede  all'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione di sua competenza;
    g) esercita  tutte  le  altre funzioni che gli sono demandate dal
presente  statuto  e  dalle  leggi  sull'istruzione  universitaria in
quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari.
  3.  Il  rettore  puo'  proporre  al consiglio di amministrazione la
nomina,  tra  i  professori  di  prima fascia dell'Universita', di un
pro-rettore  chiamato  a  sostituirlo  in  caso  di  impedimento o di
assenza, ad eccezione della carica di consigliere".
  Dopo  l'art.  13  e  prima  dell'art.  14  e'  inserito il seguente
articolo:
    "Art.  13-bis  (Senato  accademico). - 1. Il senato accademico e'
composto:
    a) dal rettore, che lo presiede;
    b) dai presidi delle facolta' attivate.
  2.  Il  direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario
della seduta.
  3.  L'ordine  del  giorno  delle  sedute  del  senato accademico e'
comunicato  al presidente del consiglio di amministrazione, il quale,
ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno,
puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo
delegato.
  4.  Il  senato  accademico  e' organo di coordinamento e di impulso
scientifico  e  didattico  ed  esercita tutte le attribuzioni ad esso
demandate  dal regolamento generale di ateneo secondo quanto previsto
dalla legislazione universitaria".
  L'art. 14 e' cosi' sostituito:
    "Presidi/consigli di facolta'
A) Presidi.
  1.  I  presidi  sono  nominati  dal  Consiglio  di  amministrazione
scegliendoli tra i professori delle rispettive facolta'.
  2.   I   presidi  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
riconfermati.
  3.  I  presidi  rappresentano  la  facolta'  negli  atti accademici
propri,  curano  l'attuazione  delle  delibere di propria competenza,
hanno  il  compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi
che fanno capo alla facolta'.
  4.  I  presidi  esprimono il parere al consiglio di amministrazione
per  la  nomina del vice-preside, scegliendolo tra i professori della
facolta' medesima.
B) Consigli di facolta'.
  1. I consigli di facolta' sono composti dal preside che lo presiede
e  da  tutti i professori ordinari ed associati, dalle rappresentanze
dei   ricercatori  che  vi  appartengono,  dai  rappresentanti  degli
studenti  secondo  le  modalita'  e  con le attribuzioni previste dal
regolamento  generale  di  ateneo. Possono partecipare ai consigli di
facolta',  con  voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali
nei  corsi  di  laurea  e  di  diploma  universitario  secondo quanto
stabilito dal regolamento generale di ateneo.
  2. I consigli di facolta':
    a) curano  la  programmazione  e l'organizzazione delle attivita'
didattiche nonche' la verifica del loro svolgimento;
    b) esprimono pareri al senato accademico sulla copertura di posti
di  ruolo  di  professori  e  ricercatori  universitari, affidamenti,
supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;
    c) propongono  al  senato accademico la costituzione dei consigli
dei  corsi  di laurea e dei corsi di diploma, secondo quanto previsto
dal regolamento generale di ateneo;
    d) danno  pareri  al  senato  accademico  sul  numero  massimo di
studenti  da  ammettere  per ciascun anno accademico e sulle relative
modalita';
  esercitano  tutte  le  altre  attribuzioni  ad esso demandate dalle
norme  del  presente  statuto  e  dai  regolamenti  di ateneo e dalle
normativa vigente in materia".
  L'art. 17 e' sostituito come segue
    "Nucleo di valutazione di ateneo
  Ferma  l'autonomia  e  la liberta' della ricerca e della didattica,
fatta  salva  la  competenza che in tema di valutazione scientifica e
didattica  spetta  al  consiglio  di facolta', e' costituito apposito
nucleo  di  valutazione  di  ateneo  per  la valutazione scientifica,
didattica  e  dell'efficienza  amministrativa,  composta  ed operante
secondo  le  modalita'  contenute nel regolamento generale d'ateneo e
nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  nuclei  di
valutazione di ateneo".
  Nell'art.  10,  comma 2, lettera w), il termine "Commissione per la
valutazione  scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa"
e' sostituito con "Nucleo di valutazione di ateneo".
  Nell'art.  20,  comma  2,  il  termine  "consiglio  di facolta'" e'
sostituito con "senato accademico".
    Roma, 8 febbraio 2001
                                               Il rettore: Lorenzelli