ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto   collettivo  nazionale  quadro  per  la  ripartizione  dei
distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001.
(GU n.86 del 12-4-2001)

    A  seguito del parere favorevole espresso in data 31 gennaio 2001
dall'organismo  di  coordinamento  dei  comitati di settore sul testo
dell'accordo  relativo  al  CCNQ  per  la  ripartizione dei distacchi
nell'area  della  dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, nonche'
della certificazione della Corte dei conti in data 9 marzo 2001 sulla
attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla
loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio,  il  giorno  21 marzo  2001  alle  ore  12  ha  avuto luogo
l'incontro  tra:  l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche amministrazioni:
      nella persona del presidente avv. Guido Fantoni;
e  le  seguenti  Confederazioni  sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL,
CIDA, CONFEDIR, COSMED.
    Al  termine  della  riunione  le parti, ad eccezione della Cgil e
della  Uil, hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro
per   la   ripartizione   dei  distacchi  nell'area  della  dirigenza
scolastica nel biennio 2000-2001.
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
    1. Il   presente   contratto  da  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art.  3,  comma  5 del CCNQ del 9 agosto 2000 che ha rinviato ad
apposito  accordo  la  ripartizione  di  10 distacchi accantonati per
l'area della dirigenza scolastica, istituita con CCNQ stipulato nello
stesso giorno del 9 agosto 2000.
    2. La  ripartizione  dei  predetti  distacchi  e' riportata nella
tavola 1 allegata al presente contratto.
    3. Dal  1o gennaio  2001,  nel  comparto  scuola,  il  monte  ore
permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative
e'  calcolato  su  36  minuti per dipendente con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato,  ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del CCNQ del
9 agosto 2000.
    4.  Per  tutto  quanto  non previsto dal presente contratto si fa
riferimento ai CCNQ del 7 agosto 1998, del 27 gennaio 1999 e 9 agosto
2000.
                              Tavola 1

  organizzazioni      numero    confederazioni    numero
     sindacali       distacchi                   distacchi
         -               -            -              -
Cgil scuola              1           Cgil            0
Cida/Anp                 4           Cida            1
Cisl scuola              2           Cisl            0
Confsal-Snals            2           Confsal         0
Uil scuola               0           Uil             0
                        --                          --
        Totale           9               Totale      1
                       Dichiarazione congiunta
    Le  parti dichiarano che il presente accordo integra il contratto
collettivo  quadro  per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni  sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel
biennio 2000-2001, stipulato il 27 febbraio 2001.
Dichiarazione  a  verbale  Confedir      La  Confedir denuncia che il
presente   accordo  quadro  viene  imposto  dall'ARAN  senza  che  le
organizzazioni  sindacali,  o quanto meno la Confedir, abbiano potuto
prendere  concreta  visione dei dati numerici delle deleghe sindacali
rilasciate dalla categoria interessata alle diverse organizzazioni ed
in  base  ai quali sono state individuate le organizzazioni sindacali
rappresentative  della  dirigenza scolastica e sono stati ripartiti i
distacchi sindacali retribuiti.
    La  Confedir  evidenzia  che  i  dati  numerici di partenza delle
deleghe  sono  indispensabili  per poter correttamente individuare le
organizzazioni  rappresentative  e  per  poter  ripartire i distacchi
sindacali  riservati  alla  categoria, tanto e' vero che in tutti gli
altri   accordi  riguardanti  rappresentativita'  e  ripartizione  di
permessi  e  distacchi, l'ARAN ha sempre preventivamente fornito tali
dati  numerici  grezzi e, successivamente, ha proposto l'elaborazione
matematica degli stessi e le relative conseguenze.
    L'atteggiamento  ostruzionistico  assunto  dall'ARAN in occasione
del  negoziato sulla dirigenza scolastica e' particolarmente grave in
quanto  i  dati  in  questione non sono neanche stati certificati dal
comitato   paritetico   istituito   dall'art.   47-bis   del  decreto
legislativo  n.  29/1993  e,  quindi,  alla  Confedir e' stato negato
qualsiasi diritto informativo e partecipativo sulla materia trattata,
con  la  conseguenza  di non risultare organizzazione rappresentativa
della  dirigenza  scolastica  e di non poter fruire delle prerogative
sindacali.
    La  Confedir,  pertanto,  sottoscrive  il  presente  accordo  con
riserva di azioni a tutela della categoria rappresentata.
Dichiarazione a verbale Aran     L'Aran prende atto che l'apposizione
della  firma  al  presente  contratto  della  Confedir  comporta,  in
relazione  alla  dichiarazione  congiunta  firmata,  l'adesione della
stessa  al  contratto  collettivo  quadro del 27 febbraio 2001 per la
ripartizione  dei  distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.
    In ordine agli elementi di denuncia contenuti nella dichiarazione
a  verbale,  l'Aran  dichiara  di avere fornito alla Confedir, con le
note  del 19 dicembre 2000 e del 20 marzo 2001, tutti gli elementi di
conoscenza  richiesti e considera pertanto del tutto infondato quanto
asserito   nella   dichiarazione   a  verbale  allegata  al  presente
contratto.