MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 aprile 2001 

Esenzione  fiscale  dell'attivita'  svolta in Italia dalla filiazione
della  University  of  Georgia,  ai  sensi  dell'art.  2  della legge
14 gennaio 1999, n. 4.
(GU n.100 del 2-5-2001)

IL   MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'   E   DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  E
                             TECNOLOGICA
  Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista   l'istanza   presentata   dal  legale  rappresentante  della
University of Georgia Studies Abroad Program in Cortona;
  Rilevato  che  la University of Georgia, ha deliberato di aprire in
Italia una filiale in Cortona (Arezzo), via Nazionale n. 42;
  Considerato  che  l'University of Georgia Studies Abroad Program in
Cortona e' ente senza scopo di lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa-madre americana;
  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di legale rappresentante alla
sig.ra Aurelia Ghezzi nata a Milano, il 15 febbraio 1935;
  Considerato  che la University of Georgia Studies Abroad Program in
Cortona  aveva  ottenuto  il riconoscimento per esenzione fiscale con
decreto ministeriale 1o marzo 1990;
  Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;
                              Decreta:
  1.  E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  2, della legge n. 4 del
14 gennaio  1999,  l'attivita'  svolta  in  Italia  dalla  filiazione
dell'University  of  Georgia  avente  sede  in  Cortona (Arezzo), via
Nazionale n. 42.
  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154;
  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 aprile 2001
                                             p. Il Ministro: Guerzoni