MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 2001 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantacinque giorni.
(GU n.106 del 9-5-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto  ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2001
e' pari a 94.062 miliardi di lire (pari a 48.579 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per  il 15 maggio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantacinque  giorni con scadenza il 15 maggio 2002 fino al
limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2002.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 10 maggio 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2001
                                       Il direttore generale: Cannata